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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1770 c.c. Modalità della custodia

In vigore

Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.

In sintesi

  • Divieto di uso: il depositario non puo' servirsi della cosa depositata senza il consenso del depositante.
  • Divieto di subdeposito: non puo' consegnare la cosa ad altri in deposito senza autorizzazione.
  • Eccezione d'urgenza: in caso di circostanze urgenti, il depositario puo' adottare modalita' di custodia diverse da quelle convenute, avvisando il depositante appena possibile.
  • Consenso del depositante: l'autorizzazione puo' essere espressa o tacita, ma deve essere inequivoca.
  • Violazione: l'uso non autorizzato fa sorgere responsabilita' risarcitoria e puo' integrare appropriazione indebita.

Il deposito come contratto fiduciario

L'articolo 1770 del Codice Civile esprime la natura fiduciaria del contratto di deposito: il depositario riceve la cosa esclusivamente per custodirla e restituirla, non per farne uso proprio o altrui. I due divieti sanciti dal primo comma, uso della cosa e subdeposito, sono la traduzione normativa di questo principio fondamentale.

Il divieto di uso della cosa

Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata senza il consenso del depositante. Il divieto e' assoluto e prescinde dalla natura della cosa: riguarda beni mobili (autovetture, macchinari, opere d'arte), somme di denaro (nel deposito irregolare il regime e' pero' diverso) e ogni altro bene fungibile o infungibile. L'uso non autorizzato costituisce inadempimento contrattuale e puo' integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) se accompagnato dall'animus rem sibi habendi.

Il consenso del depositante puo' essere espresso (clausola contrattuale, autorizzazione scritta) o tacito (comportamento concludente inequivoco). Non e' sufficiente la mera tolleranza passiva: occorre una manifestazione positiva di volonta'. Tizio che lascia la propria vettura in deposito al carrozziere Caio non autorizza implicitamente Caio a utilizzarla per test su strada se non gliene ha parlato esplicitamente.

Il divieto di subdeposito

Il depositario non puo' dare la cosa in deposito ad altri (subdeposito) senza il consenso del depositante. Questo divieto tutela il carattere personale del rapporto: il depositante ha scelto quel particolare depositario sulla base di un rapporto fiduciario, e non accetta che la custodia venga affidata a terzi sconosciuti.

Se il subdeposito viene effettuato senza consenso e la cosa subisce un danno presso il subdepositario, il depositario originario risponde integralmente verso il depositante, senza possibilita' di rivalersi sul subdepositario (a meno che non vi sia un accordo separato tra i due). In caso di autorizzazione, invece, il depositario risponde solo del fatto di aver scelto un subdepositario non idoneo (culpa in eligendo).

L'eccezione per circostanze urgenti

Il secondo comma introduce una deroga pratica fondamentale: in presenza di circostanze urgenti il depositario puo' adottare modalita' di custodia diverse da quelle pattuite, purche' ne dia avviso al depositante appena e' possibile. L'urgenza deve essere reale e non pretestuosa: deve trattarsi di situazioni in cui attendere il consenso del depositante causerebbe un danno alla cosa superiore a quello derivante dalla deviazione dalle modalita' convenute.

Esempio: Tizio ha depositato merce refrigerata nel magazzino di Caio con istruzioni specifiche sulla temperatura. Il frigorifero si guasta di notte: Caio puo' trasferire urgentemente la merce in altro magazzino pur senza autorizzazione, avvisando Tizio appena possibile. Se non avesse agito, la merce sarebbe deperita completamente.

Conseguenze della violazione

L'uso non autorizzato della cosa o il subdeposito non consentito comportano: responsabilita' contrattuale per tutti i danni subiti dalla cosa durante l'uso o presso il terzo; possibile aggravio della responsabilita' anche per il caso fortuito, se il danno e' causalmente connesso all'uso illecito; eventuale responsabilita' penale per appropriazione indebita. Il depositante puo' inoltre richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.

Domande frequenti

Il depositario puo' usare la cosa ricevuta in custodia?

No, salvo consenso espresso o tacito del depositante. L'uso non autorizzato costituisce inadempimento contrattuale e puo' integrare il reato di appropriazione indebita se accompagnato dall'intenzione di fare propria la cosa.

Il depositario puo' affidare la cosa a un terzo?

Non senza il consenso del depositante. Il subdeposito non autorizzato fa sorgere piena responsabilita' del depositario per tutti i danni che la cosa subisce presso il terzo, senza possibilita' di scarico di responsabilita'.

Quando il depositario puo' derogare alle modalita' convenute senza chiedere permesso?

Solo in caso di circostanze urgenti che richiedano un intervento immediato per salvaguardare la cosa. Il depositario deve avvisare il depositante appena possibile dopo aver adottato le misure d'urgenza.

La tolleranza del depositante equivale al consenso all'uso?

No: occorre una manifestazione positiva e inequivoca di volonta'. La mera tolleranza passiva non autorizza l'uso, che resta vietato anche se il depositante non abbia mai protestato esplicitamente.

Cosa rischia il depositario che usa senza permesso la cosa depositata?

Risponde di tutti i danni subiti dalla cosa durante l'uso, inclusi quelli da caso fortuito se causalmente connessi all'utilizzo illecito, e puo' rispondere penalmente per appropriazione indebita. Il depositante puo' chiedere la risoluzione del contratto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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