Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1737 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1736 - Articolo 1736 Codice Civile: Star del credere→Cod. civ. art. 1738 - Art. 1738 Codice Civile: Revoca→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1735 Codice Civile: Commissionario contraente in proprio→Articolo 1739 Codice Civile: Obblighi dello spedizioniere→Articolo 1734 Codice Civile: Revoca della commissione→Articolo 1740 Codice Civile: Diritti dello spedizioniere→Articolo 1733 Codice Civile: Misura della provvigione→Articolo 1741 Codice Civile: Spedizioniere vettore→Articolo 1732 Codice Civile: Operazioni a fido
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nozione e collocazione sistematica
L'art. 1737 c.c. apre la Sezione III del Capo XI dedicata al contratto di spedizione. La norma fornisce la definizione legale dello spedizioniere e del suo contratto, distinguendolo dai contratti contigui di trasporto (art. 1678 c.c.) e di commissione (art. 1731 c.c.). Il contratto di spedizione e' un tipo di mandato a contenuto specifico: l'oggetto dell'incarico e' la conclusione di contratti di trasporto e il compimento delle operazioni accessorie.
Struttura del contratto
Lo spedizioniere assume due obbligazioni principali:
1. Concludere uno o più contratti di trasporto: lo spedizioniere sceglie il vettore (o i vettori), negozia le condizioni e firma il contratto di trasporto. Se agisce in nome proprio (modello commissione), il mittente non e' parte del contratto con il vettore; se agisce con poteri di rappresentanza, il mittente acquista direttamente diritti e obblighi verso il vettore.
2. Compiere le operazioni accessorie: tra queste rientrano tipicamente lo sdoganamento, la predisposizione dei documenti di trasporto (polizza di carico, lettera di vettura), l'imballaggio e l'assicurazione delle merci. Il contenuto delle operazioni accessorie e' determinato dall'incarico e dagli usi di settore.
Modalità di azione: nome proprio vs. rappresentanza
La norma del 1737 c.c. contempla entrambe le modalità:
Senza rappresentanza: lo spedizioniere conclude il contratto di trasporto in nome proprio. In questo caso e' parte contrattuale del vettore, ne riceve le fatture e risponde direttamente delle obbligazioni assunte. Il mittente entra in rapporto col vettore solo indirettamente.
Con rappresentanza: lo spedizioniere e' dotato di procura e agisce in nome e per conto del mittente. Il contratto di trasporto lega direttamente mittente e vettore, e lo spedizioniere svolge una funzione più simile a quella dell'agente.
Distinzione dallo spedizioniere-vettore
Quando lo spedizioniere, invece di limitarsi a organizzare il trasporto, si impegna anche ad eseguirlo, assume la veste di vettore con le relative responsabilità (art. 1678 c.c.) per il tragitto che si e' obbligato a compiere. La qualificazione dipende dal tenore dell'incarico: se lo spedizioniere assume solo l'obbligazione di organizzare, e' spedizioniere; se assume anche l'obbligazione di consegnare, e' vettore per quella tratta.
Esempio pratico: Tizio e Caio
Tizio, esportatore di prodotti alimentari, incarica Caio, spedizioniere doganale, di organizzare la spedizione di un container verso la Germania. Caio conclude in nome proprio un contratto con il vettore stradale, cura il sdoganamento, predispone i documenti di esportazione e stipula l'assicurazione merci. Caio non guida il camion: il trasporto fisico spetta al vettore. Il contratto tra Tizio e Caio e' di spedizione ex art. 1737 c.c.; quello tra Caio e il vettore e' di trasporto ex art. 1678 c.c.
Fonti normative complementari
La disciplina codicistica si integra con le norme speciali del Codice della Navigazione per le spedizioni marittime e aeree, e con i regolamenti UE in materia doganale (Reg. UE 952/2013, Codice Doganale dell'Unione) per le operazioni di import/export. Lo spedizioniere doganale e' inoltre soggetto alle norme della L. 1612/1960 che ne regola la professione.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra spedizioniere e vettore?
Lo spedizioniere organizza il trasporto concludendo contratti con i vettori e curando le operazioni accessorie, ma non esegue materialmente il trasporto; il vettore invece si obbliga a trasportare la merce da un luogo all'altro.
Lo spedizioniere può agire sia in nome proprio che in nome del mittente?
Si', se privo di procura agisce in nome proprio (come il commissionario); se dotato di poteri di rappresentanza, agisce in nome e per conto del mittente, che diviene direttamente parte del contratto di trasporto.
Quali sono le operazioni accessorie dello spedizioniere?
Tipicamente: sdoganamento, predisposizione dei documenti di trasporto (lettera di vettura, polizza di carico), imballaggio, pesatura, magazzinaggio e stipula dell'assicurazione merci.
Il contratto di spedizione richiede una forma scritta?
No, il codice civile non prescrive la forma scritta per il contratto di spedizione; in pratica si usano lettere di incarico o ordini di spedizione scritti per ragioni probatorie e di tracciabilita'.
Cosa succede se lo spedizioniere si impegna anche a eseguire il trasporto?
Assume la veste di vettore con le relative responsabilità ex art. 1678 c.c. per il tragitto che si e' obbligato a compiere, anche se per il resto del percorso resta spedizioniere.