← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos'e' il credito per imposte estere e quando spetta

Immagina di aver lavorato qualche mese in Germania e di aver pagato le imposte locali sul tuo stipendio tedesco. Ora sei tornato in Italia e devi dichiarare quei redditi nel 730/2026, perché sei residente fiscale italiano e l’Italia tassa i residenti su tutti i redditi ovunque prodotti. Risultato: lo stesso guadagno rischia di essere tassato due volte. Il credito per le imposte estere (disciplinato dall’art. 165 del TUIR) serve proprio a evitare questo.

In parole semplici, il meccanismo funziona così: calcoli l’IRPEF dovuta in Italia sull’intero reddito complessivo, poi detrai le imposte pagate all’estero – ma solo fino a un certo limite. Il limite è la ‘quota proporzionale’: non puoi detrarre più di quanto l’Italia avrebbe incassato se quel reddito estero fosse l’unico reddito tassabile. Questo evita che il credito diventi uno strumento per azzerare l’imposta su redditi italiani.

Il rigo da compilare nel 730/2026 è il G4 del quadro G. Vanno indicate diverse informazioni: il Paese estero, l’anno di produzione del reddito, il reddito estero dichiarato in Italia, l’imposta estera definitiva, e – se il reddito è stato prodotto in anni diversi dal 2025 – anche i dati sull’imposta lorda e netta italiana di quell’anno e gli eventuali crediti già usati in precedenza.

Rigo G4 – Dati da indicare per il credito imposte estere
Colonna Cosa si indica Quando compilarla
Col. 1 – Codice Stato estero Codice del Paese dove e' stato prodotto il reddito (tabella 10 Appendice) Sempre
Col. 2 – Anno Anno d'imposta in cui e' stato prodotto il reddito estero (es. 2025) Sempre
Col. 3 – Reddito estero Importo del reddito estero che ha concorso al reddito complessivo italiano Sempre (se reddito 2025, le col. 5-9 non si compilano)
Col. 4 – Imposta estera Imposte pagate all'estero divenute definitive nel 2025 Sempre
Col. 5 – Reddito complessivo Reddito complessivo italiano dell'anno di produzione del reddito estero Solo se reddito prodotto in anni precedenti al 2025
Col. 6 – Imposta lorda italiana Imposta lorda IRPEF dell'anno di produzione del reddito estero Solo se reddito prodotto in anni precedenti al 2025
Col. 7 – Imposta netta italiana Imposta netta IRPEF dell'anno di produzione del reddito estero Solo se reddito prodotto in anni precedenti al 2025

Esempio pratico

  • Tizio nel 2025 ha percepito da un datore di lavoro francese 10.000 euro, che ha dichiarato nel quadro C del 730/2026. La Francia ha trattenuto 1.800 euro di imposte, diventate definitive nel 2025. Il reddito complessivo italiano di Tizio nel 2025 e’ 40.000 euro, l’imposta lorda e’ 10.800 euro, l’imposta netta e’ 9.500 euro. Il credito massimo spettante si calcola come: (10.000 / 40.000) x 9.500 = 2.375 euro. Ma l’imposta estera e’ solo 1.800 euro, quindi il credito effettivo e’ 1.800 euro (il minore tra 1.800 e 2.375). I 1.800 euro vengono sottratti dall’IRPEF italiana dovuta.

Documenti necessari

  • Certificazione o documentazione dell’ente estero che attesta l’importo del reddito prodotto all’estero e le imposte trattenute
  • Prova che le imposte estere sono ‘definitive’ (non piu’ rimborsabili): estratto conto fiscale estero o dichiarazione dei redditi straniera con ricevuta di pagamento
  • Modello 730-3/2025 o Modello Redditi PF 2025 dell’anno precedente, se il credito si riferisce a redditi prodotti in anni anteriori al 2025 (servono i dati di imposta lorda e netta)
  • Certificazione Unica 2026, se il reddito estero e’ stato certificato dal sostituto d’imposta italiano (punto 377-380 della CU)

Caso 1 – Tizio ha redditi esteri 2025 con imposta gia' definitiva

Scenario. Tizio ha lavorato per tre mesi in Spagna nel 2025 guadagnando 8.000 euro. La Spagna ha trattenuto 1.200 euro di imposte, divenute definitive entro il 31 dicembre 2025.

Come si applica. Tizio dichiara gli 8.000 euro nel quadro C (o nel quadro D se si tratta di lavoro autonomo occasionale). Nel rigo G4 del quadro G indica: codice Stato Spagna, anno 2025, reddito estero 8.000 (colonna 3), imposta estera 1.200 (colonna 4). Poiche’ il reddito e’ del 2025, non compila le colonne da 5 a 9. Chi presta assistenza fiscale calcola il credito spettante in proporzione al reddito estero sul reddito complessivo 2025.

In pratica

  • Se il reddito estero coincide con l’anno della dichiarazione (2025), non occorre compilare le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4.
  • Il credito non puo’ superare ne’ l’imposta estera pagata ne’ la quota proporzionale di IRPEF italiana.
  • Se hai redditi prodotti in piu’ Paesi, compila un distinto modulo G4 per ciascuno Stato.

Caso 2 – Caio ha un'imposta estera riferita a redditi del 2023 che e' diventata definitiva solo nel 2025

Scenario. Caio aveva prodotto redditi in Olanda nel 2023. Le imposte olandesi erano state pagate in parte nel 2024 e il residuo di 300 euro e’ diventato definitivo nel 2025.

Come si applica. Nel rigo G4 del 730/2026 Caio indica: codice Stato Olanda, anno 2023 (colonna 2), reddito estero 2023 (colonna 3). In colonna 4 indica solo i 300 euro diventati definitivi nel 2025. Poi compila le colonne 5, 6 e 7 con i dati del 2023 (reddito complessivo, imposta lorda e netta) ricavandoli dal Modello 730-3/2023 o dal Modello Redditi PF 2024. In colonna 8 riporta il credito gia’ usato in dichiarazioni precedenti per lo stesso anno 2023.

In pratica

  • Non confondere l’anno di produzione del reddito (2023) con l’anno in cui l’imposta e’ diventata definitiva (2025): nel rigo G4 va indicato l’anno di produzione.
  • Il credito gia’ usato nelle dichiarazioni precedenti per quegli stessi redditi va indicato nella colonna 8 per evitare duplicazioni.
  • Recupera dal tuo archivio i modelli 730-3 o Redditi PF degli anni precedenti: ti servono i dati di imposta lorda e netta di quell’anno.

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Cosa succede se l'imposta estera supera il credito massimo spettante?

L’eccedenza non viene rimborsata ne’ riportata agli anni successivi. Il credito per imposte estere non puo’ generare un rimborso: il suo effetto massimo e’ azzerare la quota di IRPEF italiana proporzionale al reddito estero.

Se ho gia' usufruito del credito in una dichiarazione precedente per lo stesso reddito, cosa devo fare?

Devi indicare il credito gia’ utilizzato nella colonna 8 del rigo G4. Se il credito si riferisce allo stesso Stato estero e allo stesso anno di produzione del reddito, compila anche la colonna 9 con il credito specifico per quello Stato.

Il credito per imposte estere si cumula con la detrazione come frontaliere?

No. Le istruzioni del 730/2026 chiariscono che chi opta per l’imposta sostitutiva frontalieri (rigo M38) non puo’ anche portare in detrazione le imposte estere tramite il quadro G. Le due misure sono alternative.

Devo indicare anche le imposte estere pagate su redditi esonerati dalla dichiarazione in Italia?

In genere no. Se il reddito estero non ha concorso a formare il reddito complessivo italiano (ad esempio perche’ esente in base a una convenzione), non c’e’ base su cui calcolare il credito proporzionale. Il credito scatta solo se il reddito estero e’ stato incluso nel reddito complessivo italiano.

Posso chiedere il credito per imposte estere pagate a titolo provvisorio?

No. Le istruzioni precisano che si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che ‘non possono essere piu’ rimborsate’. Le imposte pagate in acconto o in via provvisoria non vanno indicate nel rigo G4.

Ho redditi in tre Paesi diversi: compilo tre righi G4 separati?

Si’. Per ogni Stato estero in cui hai prodotto reddito compili un distinto rigo G4. Se nello stesso Stato hai redditi riferiti ad anni diversi, compili un rigo per ogni anno di produzione del reddito.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.