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Art. 1412 c.c. Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
In vigore
stipulante Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1412 c.c., Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
L'art. 1412 c.c. disciplina il caso particolare in cui la prestazione a favore del terzo sia programmata per essere eseguita solo dopo la morte dello stipulante, fattispecie tipica delle polizze assicurative sulla vita e di talune rendite vitalizie.
Revocabilità post mortem e testamento
La norma deroga alla regola generale dell'art. 1411 c.c.: anche dopo che il terzo abbia dichiarato di voler profittare, lo stipulante conserva il potere di revoca fino alla morte, potendo esercitarlo anche per via testamentaria. La ratio è quella di preservare l'autonomia dello stipulante fino all'ultimo momento della propria vita, specialmente per atti che producono effetti simili a quelli successori.
La revoca testamentaria deve essere espressa e inequivoca; non basta un testamento che semplicemente taccia la clausola a favore del terzo.
Rinuncia scritta al potere di revoca
Lo stipulante può tuttavia rinunciare per iscritto al potere di revoca. In tal caso, la dichiarazione di approfittamento del terzo, combinata con la rinuncia scritta, rende il beneficio irrevocabile. La forma scritta è richiesta ad substantiam: una rinuncia verbale non produce effetti. Questa soluzione è frequente nei contratti assicurativi che prevedono la designazione irrevocabile del beneficiario.
Premorianza del terzo
Il secondo comma regola l'ipotesi in cui il terzo premuoia allo stipulante: in questo caso la prestazione è dovuta agli eredi del terzo, purché il beneficio non sia stato revocato e lo stipulante non abbia disposto diversamente. Si evita così che il beneficio si estingua automaticamente per la morte del terzo designato, garantendo continuità agli eredi salva diversa volontà dello stipulante.
Coordinamento con il diritto successorio
La dottrina ha discusso se la stipulazione post mortem configuri una donazione indiretta soggetta a collazione (art. 737 c.c.) o riduzione (art. 555 c.c.). L'orientamento prevalente ritiene che, trattandosi di effetti contrattuali e non di attribuzioni mortis causa, le norme sulla collazione non si applichino automaticamente, salvo indagine sulla volontà dello stipulante.
Domande frequenti
Il terzo che ha già dichiarato di voler profittare perde il beneficio se lo stipulante fa testamento?
Sì, salvo che lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. In presenza di rinuncia scritta, il testamento non può revocare il beneficio.
La rinuncia al potere di revoca deve essere in forma scritta?
Sì, l'art. 1412 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam. Una rinuncia verbale non è efficace.
Se il terzo muore prima dello stipulante, il beneficio si estingue?
No. Salvo revoca o diversa disposizione dello stipulante, la prestazione è dovuta agli eredi del terzo premorituro.
La polizza assicurativa sulla vita rientra nell'art. 1412 c.c.?
Sì, è il caso tipico. L'assicurazione sulla vita con beneficiario designato segue questa disciplina: il contraente può revocare il beneficiario fino alla morte, salvo designazione irrevocabile con rinuncia scritta.
La stipulazione post mortem è soggetta alle norme sulle donazioni?
No in via diretta. Trattandosi di effetto contrattuale e non di disposizione mortis causa, le norme sulla collazione e riduzione delle donazioni non si applicano automaticamente, anche se la questione è discussa in dottrina.