leggeinchiaro.it

Trattore e macchinari nuovi in azienda agricola: come si calcola il credito d’imposta base 2026 (esempio)

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

  • Nuovo credito d’imposta per investimenti in agricoltura, pesca e acquacoltura (produzione primaria), comparti spesso esclusi dagli incentivi 4.0/5.0.
  • Si tratta di un credito d’imposta, non di una maggiorazione del costo deducibile: non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione.
  • Divieto di cumulo (comma 456) con i beni 4.0 (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.
  • Ambito soggettivo individuato per settore economico (produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, acquacoltura).
  • Aliquote, massimali e modalità sono rimessi al decreto attuativo: vanno attesi i provvedimenti applicativi prima di quantificare il beneficio.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

I commi 454-458 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono un credito d’imposta per investimenti delle imprese della produzione primaria agricola, della pesca e dell’acquacoltura. Il comma 456 vieta il cumulo soggettivo con i crediti beni 4.0 (commi 427-436), con la ZES unica e con il residuo credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.

Approfondimento normativo completo: Commi 454-458 LB 2026: credito d’imposta investimenti agricoltur.

Un credito pensato per i comparti agricolo e ittico

I commi da 454 a 458 introducono un credito d’imposta settoriale a favore delle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura. L’obiettivo dichiarato è sostenere la transizione tecnologica e produttiva di comparti tradizionalmente esclusi dagli incentivi orizzontali Industria 4.0 / Transizione 5.0.

La misura affianca, senza sovrapporsi, il binario generale dei beni 4.0 (commi 427-436 LB 2026) e il regime ZES unica: il comma 456 esplicita il divieto di cumulo soggettivo con tali agevolazioni e con il residuo credito ex art. 1, comma 446, L. 207/2024.

Sul piano tecnico, l’agevolazione si configura come credito d’imposta e non come maggiorazione del costo deducibile: rileva ai fini IRES/IRPEF e IRAP solo attraverso il regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione. Le percentuali, i massimali e le modalità operative sono però demandati al decreto attuativo, che alla data di pubblicazione va atteso: senza di esso non è possibile quantificare con certezza il beneficio.

Cosa verificare prima di programmare l'investimento

  • L’appartenenza dell’impresa al perimetro soggettivo (produzione primaria agricola, pesca, acquacoltura), individuato per settore economico.
  • Che lo stesso investimento non benefici già del credito beni 4.0, della ZES unica o del credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024 (divieto di cumulo, comma 456).
  • La pubblicazione del decreto attuativo, che fisserà aliquote, massimali, tipologie di beni e modalità di fruizione.
  • La corretta documentazione dell’investimento (fatture, eventuali perizie) in vista delle regole che il decreto stabilirà.
  • Il trattamento fiscale del credito, che non concorre a reddito imponibile e valore della produzione.

Caso 1 — Tizio, azienda agricola che compra un trattore

Scenario. Tizio gestisce un’azienda agricola e vuole acquistare un trattore nuovo nel 2026. Chiede se può usare il nuovo credito d’imposta dei commi 454-458.

Come si legge in pratica. L’azienda di Tizio, operando nella produzione primaria agricola, rientra in linea di principio nel perimetro soggettivo della misura. Per sapere quanto spetta, però, occorre attendere il decreto attuativo che fisserà aliquote e massimali. Tizio può intanto predisporre la documentazione dell’investimento e verificare di non aver già attivato, sullo stesso bene, un’altra agevolazione incompatibile.

In pratica

  • Impresa agricola in produzione primaria: perimetro coerente.
  • Importo del credito: definito dal decreto attuativo.
  • Conservare fatture e documentazione dell’investimento.

Caso 2 — Caio e il divieto di cumulo

Scenario. Caio aveva pensato di usare, sullo stesso macchinario, sia il credito agricoltura sia il credito beni 4.0.

Come si legge in pratica. Non è possibile: il comma 456 vieta il cumulo soggettivo con il credito beni 4.0 (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024. Caio dovrà scegliere un solo binario agevolativo per quell’investimento, valutando quale sia più conveniente una volta noti aliquote e massimali del decreto.

Attenzione

  • Vietato cumulare con beni 4.0, ZES unica e credito L. 207/2024.
  • Per ogni investimento si sceglie un solo binario.
  • La convenienza si valuta dopo il decreto attuativo.

Caso 3 — Sempronio, impresa di acquacoltura

Scenario. Sempronio gestisce un impianto di acquacoltura e si chiede se anche il suo settore sia incluso.

Come si legge in pratica. Sì: il perimetro dei commi 454-458 comprende la produzione primaria di prodotti agricoli e i settori della pesca e dell’acquacoltura, proprio per coprire comparti esclusi dagli incentivi orizzontali. Anche Sempronio dovrà attendere il decreto attuativo per conoscere beni agevolabili, aliquote e massimali.

Perimetro

  • Inclusi: produzione agricola primaria, pesca, acquacoltura.
  • Misura nata per comparti esclusi da 4.0/5.0.
  • Dettagli operativi: rinvio al decreto attuativo.

Quando conviene una verifica

Per valutare il binario agevolativo più conveniente e seguire il decreto attuativo conviene il parere di un commercialista esperto di agevolazioni: trova un commercialista esperto.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Chi può usare il credito d'imposta per l'agricoltura 2026?

Le imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e dei settori della pesca e dell’acquacoltura, secondo il perimetro soggettivo individuato dai commi 454-458 della Legge di Bilancio 2026.

Quanto vale il credito d'imposta?

Aliquote, massimali e tipologie di beni agevolabili sono demandati al decreto attuativo: fino alla sua pubblicazione non è possibile quantificare con certezza il beneficio.

Posso cumularlo con il credito beni 4.0?

No. Il comma 456 vieta il cumulo soggettivo con il credito beni 4.0 (commi 427-436), con la ZES unica e con il credito ex art. 1, c. 446, L. 207/2024.

Il credito fa reddito imponibile?

No: si configura come credito d’imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

L'acquacoltura è inclusa?

Sì: il perimetro comprende produzione primaria agricola, pesca e acquacoltura, comparti tradizionalmente esclusi dagli incentivi orizzontali 4.0/5.0.