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Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 25 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 24-bis, comma 2, del TUIR (D.P.R. 917/1986): l’imposta sostitutiva forfettaria annua del regime dei neoresidenti sale da 200.000 a 300.000 euro, e da 25.000 a 50.000 euro per ciascun familiare che estende a sé l’opzione.

Approfondimento normativo completo: Comma 25 LB26: regime impatriati alti redditi art. 24-bis TUIR a.

Come funziona il regime dei neoresidenti dopo la modifica

L’art. 24-bis del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 152, L. 232/2016), consente a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria mondiale (worldwide).

Il neoresidente che opta paga comunque l’IRPEF ordinaria sui redditi prodotti in Italia (lavoro, immobili italiani, dividendi e plusvalenze qualificate italiane) e, in più, l’imposta sostitutiva forfettaria annua sui redditi esteri, a prescindere dal loro ammontare.

Il comma 25 della Legge di Bilancio 2026 alza l’asticella di questo forfait: da 200.000 a 300.000 euro l’anno per il contribuente e da 25.000 a 50.000 euro per ciascun familiare che aderisce. La logica del regime non cambia; cambia il prezzo d’ingresso.

Quando il forfait a 300.000 euro resta conveniente

  • Stimare l’ammontare complessivo dei redditi prodotti all’estero (dividendi, interessi, plusvalenze, redditi immobiliari esteri).
  • Calcolare l’IRPEF ordinaria che si pagherebbe su quegli stessi redditi esteri in regime worldwide.
  • Confrontare quel valore con la sostitutiva forfettaria di 300.000 euro: il forfait conviene quando l’IRPEF teorica supera 300.000 euro.
  • Considerare i familiari: ogni adesione costa 50.000 euro, ma forfettizza separatamente i loro redditi esteri.
  • Valutare i profili non fiscali (esenzione da monitoraggio RW sui patrimoni esteri, esclusione da IVIE/IVAFE) che accompagnano il regime.

Caso 1 — Tizio, manager con 4 milioni di redditi esteri

Scenario. Tizio trasferisce la residenza in Italia e ha circa 4 milioni di euro l’anno di dividendi e plusvalenze estere. Si chiede se, con la sostitutiva salita a 300.000 euro, il regime convenga ancora.

Come si legge in pratica. In regime ordinario quei 4 milioni sarebbero tassati con aliquote marginali elevate, generando un’imposta ben superiore a 300.000 euro. La sostitutiva forfettaria a 300.000 euro resta quindi conveniente: Tizio paga 300.000 euro fissi sui redditi esteri, qualunque ne sia l’importo, oltre all’IRPEF ordinaria sugli eventuali redditi italiani.

In pratica

  • Redditi esteri forfettizzati a 300.000 euro l’anno.
  • IRPEF ordinaria solo sui redditi prodotti in Italia.
  • Convenienza tanto maggiore quanto più alti sono i redditi esteri.

Caso 2 — Caio valuta la soglia di indifferenza

Scenario. Caio ha redditi esteri più contenuti e vuole capire sotto quale livello il forfait non conviene più.

Come si legge in pratica. Il punto di indifferenza si raggiunge quando l’IRPEF ordinaria teorica sui redditi esteri eguaglia i 300.000 euro di forfait. Sotto quella soglia, pagare l’IRPEF ordinaria sui redditi esteri costa meno del forfait; sopra, conviene il regime sostitutivo. Il calcolo va fatto in concreto, perché dipende dalla composizione dei redditi e dalle relative aliquote.

Regola pratica

  • Forfait conveniente quando IRPEF teorica sui redditi esteri > 300.000 euro.
  • Sotto la soglia, può convenire la tassazione ordinaria.
  • Il confronto va personalizzato sulla composizione dei redditi.

Caso 3 — Sempronio estende l'opzione alla famiglia

Scenario. Sempronio aderisce al regime e vuole includere coniuge e due figli maggiorenni, anch’essi con redditi esteri. Quanto costa l’estensione?

Come si legge in pratica. Ogni familiare ex art. 433 c.c. che estende a sé l’opzione paga una sostitutiva di 50.000 euro l’anno (era 25.000). Per tre familiari l’onere aggiuntivo è quindi di 150.000 euro l’anno, che forfettizza i rispettivi redditi esteri. Anche qui la convenienza dipende dall’entità dei redditi esteri di ciascuno.

Costo estensione

  • 50.000 euro l’anno per ogni familiare aderente (era 25.000).
  • Tre familiari: +150.000 euro l’anno.
  • Forfettizza separatamente i redditi esteri di ciascuno.

Quando conviene una verifica

La scelta del regime neoresidenti richiede una pianificazione fiscale dedicata: conviene il parere di un fiscalista esperto di fiscalità internazionale: trova un fiscalista esperto.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Quanto costa il regime neoresidenti dal 2026?

Con il comma 25 della Legge di Bilancio 2026, l’imposta sostitutiva forfettaria annua dell’art. 24-bis TUIR sale da 200.000 a 300.000 euro, e da 25.000 a 50.000 euro per ciascun familiare che estende l’opzione.

Cosa copre il forfait di 300.000 euro?

Il forfait sostituisce l’imposizione ordinaria sui redditi prodotti all’estero, a prescindere dal loro ammontare. I redditi prodotti in Italia restano tassati con IRPEF ordinaria.

Quando conviene aderire?

Il regime conviene quando l’IRPEF ordinaria teorica sui redditi esteri supererebbe i 300.000 euro di forfait. La valutazione va fatta caso per caso sulla composizione dei redditi.

Quanto costa includere i familiari?

Ogni familiare ex art. 433 c.c. che estende a sé l’opzione paga 50.000 euro l’anno (in luogo dei precedenti 25.000).

Chi era già nel regime mantiene la vecchia imposta?

La decorrenza delle nuove soglie è regolata dal comma 26 della stessa legge, che àncora l’applicazione alla data di trasferimento della residenza in Italia. Chi ha trasferito la residenza prima del 1° gennaio 2026 segue regole diverse: va verificata la posizione specifica.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-30
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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