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Art. 1391 c.c. Stati soggettivi rilevanti
In vigore
Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d’ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d’ignoranza o di buona fede del rappresentante.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 1391 c.c. estende il principio dell'art. 1390 agli stati soggettivi diversi dai vizi della volontà: buona/mala fede, conoscenza, intenzione. Si valutano in capo al rappresentante, salvo che il fatto rilevante sia uno stato soggettivo del rappresentato stesso. E il rappresentato in mala fede non può giovarsi della buona fede del rappresentante.
Gli stati soggettivi nella rappresentanza: la regola generale
La buona o mala fede, la conoscenza o ignoranza di determinati fatti, l'intenzione di conseguire un risultato determinato, tutti questi stati soggettivi sono rilevanti in numerose fattispecie del diritto civile: la buona fede dell'acquirente ai fini dell'usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.) o dell'acquisto a non domino (art. 1153 c.c.); la conoscenza del vizio della cosa nel caso della garanzia del venditore; la buona fede del possessore per i frutti (art. 1148 c.c.). Quando il contratto è concluso da un rappresentante, l'art. 1391 c.c. stabilisce che questi stati soggettivi si valutano in capo al rappresentante, perché è lui il soggetto che ha partecipato alla trattativa e alla conclusione del contratto. La conoscenza o buona/mala fede del rappresentato, che era assente, non è di per sé rilevante.
Il divieto di abuso: la mala fede del rappresentato non è sanata dalla buona fede del rappresentante
L'art. 1391 co. 2 c.c. introduce una norma antiabuso fondamentale: il rappresentato non può giovarsi della buona fede del rappresentante quando lui stesso (il rappresentato) era in mala fede. L'esempio classico: il rappresentato sa che la cosa che vuole acquistare è rubata (o gravata da un vizio nascosto), ma incarica un rappresentante ignaro di acquisirla, contando sulla buona fede del rappresentante per far scattare le norme a tutela del compratore in buona fede (acquisto a non domino, usucapione abbreviata). L'art. 1391 co. 2 nega questa manovra: la mala fede del rappresentato è rilevante contro di lui, indipendentemente dalla buona fede del rappresentante. Il principio è espressione del divieto di abuso del diritto: non si può usare la rappresentanza come schermo per ottenere tutele cui non si avrebbe diritto se si agisse personalmente.
Applicazioni pratiche: acquisto a non domino e buona fede
Un'applicazione pratica rilevante: il terzo che acquista un bene mobile da un non proprietario è tutelato ex art. 1153 c.c. solo se è in buona fede al momento dell'acquisto del possesso. Se l'acquirente (rappresentato) era a conoscenza che il venditore non era proprietario ma ha usato un rappresentante ignaro, non può beneficiare dell'art. 1153: la sua mala fede è rilevante contro di lui (art. 1391 co. 2 c.c.). Analogamente, nella compravendita con garanzia per i vizi, se il rappresentato conosceva il vizio (che il rappresentante ignorava), non può opporre al venditore la buona fede del rappresentante per ottenere la garanzia: la sua conoscenza del vizio è rilevante.
Connessioni con altre norme
L'art. 1391 va letto con l'art. 1390 c.c. (vizi della volontà nella rappresentanza), l'art. 1153 c.c. (acquisto a non domino), l'art. 1147 c.c. (possesso di buona fede), l'art. 1491 c.c. (esclusione della garanzia per vizi noti) e con il principio generale del divieto di abuso del diritto.
Domande frequenti
Se il mio procuratore acquista un bene in buona fede ma io sapevo che il venditore non era proprietario, sono protetto dall'art. 1153 c.c.?
No: l'art. 1391 co. 2 c.c. stabilisce che il rappresentato in mala fede non può giovarsi della buona fede del rappresentante. Poiché voi (il rappresentato) eravate a conoscenza che il venditore non era proprietario, non potete beneficiare della tutela dell'acquisto a non domino ex art. 1153 c.c., anche se il vostro procuratore era in buona fede. La mala fede del rappresentato è rilevante contro di lui.
Se il rappresentante acquista una cosa di cui il rappresentato conosceva i vizi, il venditore può escludere la garanzia?
Sì: la conoscenza dei vizi da parte del rappresentato è rilevante contro il rappresentato (art. 1391 co. 2 c.c.), anche se il rappresentante ne era ignaro. Il venditore può opporre la conoscenza del vizio da parte del rappresentato per escludere la garanzia (art. 1491 c.c.: la garanzia è esclusa se il compratore conosceva i vizi al momento del contratto). Il rappresentato non può usare l'ignoranza del rappresentante come scudo.
La buona fede di un rappresentante di una banca nella stipulazione di un contratto bancario si valuta solo in capo al funzionario o anche alla banca?
In via generale si valuta in capo al rappresentante (funzionario) che ha concluso il contratto (art. 1391 c.c.). Tuttavia, la banca (rappresentata) non può giovarsi della buona fede del funzionario se la banca stessa aveva conoscenza dei fatti rilevanti attraverso altri canali (conoscenza organizzativa). La giurisprudenza ha elaborato la teoria dell'imputazione della conoscenza alla persona giuridica: la banca conosce ciò che i suoi organi e dipendenti rilevanti conoscono nell'esercizio delle loro funzioni.
Il rappresentato che era in mala fede può far annullare il contratto invocando la buona fede del rappresentante?
No: l'art. 1391 co. 2 c.c. è norma antiabuso. Se il rappresentato era in mala fede (es. conosceva un vizio o un impedimento), non può giovarsi della buona fede del rappresentante per ottenere tutele cui non avrebbe diritto se avesse agito personalmente. La mala fede del rappresentato è rilevante a suo sfavore, indipendentemente dallo stato soggettivo del rappresentante.