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Art. 1378 c.c. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
In vigore
genere Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 1378 c.c. disciplina il trasferimento della proprietà nelle obbligazioni di genere: poiché il genere non perisce (genus nunquam perit), la proprietà non può trasferirsi per semplice consenso ma richiede l'individuazione della cosa, la separazione delle unità dovute dalla massa del genere o la loro pesatura/misurazione con il consenso del compratore.
Il principio genus nunquam perit e la necessità dell'individuazione
Le obbligazioni aventi per oggetto cose di genere (100 litri di olio di oliva, 1.000 azioni Fiat, 50 tonnellate di acciaio) presentano una difficoltà strutturale rispetto al principio consensualistico: il genus (genere) non è individuato fino a quando non viene separato dalla massa. Il venditore di 100 litri di olio ha un serbatoio con 10.000 litri: il contratto non può trasferire la proprietà di «quei» 100 litri prima che siano stati separati, perché «quei» 100 litri non esistono ancora come entità autonoma. Il principio genus nunquam perit, il genere non perisce, esprime questa caratteristica: il debitore di cose di genere non è liberato dalla propria obbligazione neppure se il genere perisce in tutto o in parte, perché può sempre procurarsi altrove le cose dovute. Solo dopo l'individuazione la cosa è determinata e può perire: da quel momento vale il principio res perit domino (la cosa perisce per chi ne è proprietario).
Modalità di individuazione
L'art. 1378 c.c. prevede due modalità di individuazione: (a) Separazione: le unità dovute vengono fisicamente separate dalla massa del genere con il consenso di entrambe le parti (es. gli imballi del vino vengono messi da parte, distinti dagli altri). (b) Pesatura, misurazione, conta: la quantità dovuta viene misurata o pesata in presenza del compratore o con il suo consenso. In entrambi i casi è necessario il consenso del compratore: non è sufficiente che il venditore separi unilateralmente le cose, perché l'individuazione è un atto bilaterale. La giurisprudenza ha chiarito che il consenso del compratore può essere anche implicito (es. accettazione della bolla di consegna che identifica i beni specifici).
L'individuazione nei contratti di vendita internazionale (CISG)
Nella vendita internazionale di beni mobili (CISG, Convenzione di Vienna 1980, ratificata dall'Italia), il momento del trasferimento del rischio dipende dalle modalità di consegna concordate (Incoterms). La CISG non disciplina il trasferimento della proprietà (rimasto alle leggi nazionali), ma il trasferimento del rischio (artt. 67-70 CISG) che coincide generalmente con la consegna al vettore. In ogni caso, il principio dell'individuazione come requisito per l'applicazione delle norme sul rischio è condiviso anche a livello internazionale.
Connessioni con altre norme
L'art. 1378 va letto con l'art. 1376 c.c. (principio consensualistico per cose determinate), l'art. 1464 c.c. (impossibilità parziale), l'art. 1465 c.c. (trasferimento del rischio nei contratti traslativi) e con l'art. 1286 c.c. (obbligazioni alternative).
Domande frequenti
Quando si trasferisce la proprietà di 100 litri di olio acquistati da un produttore che ha un serbatoio da 10.000 litri?
Solo dopo l'individuazione (art. 1378 c.c.): quando i 100 litri vengono separati dal serbatoio e misurati con il consenso dell'acquirente. Prima dell'individuazione, il compratore ha solo un diritto di credito (ad avere quei 100 litri), non la proprietà. Se il serbatoio perisce prima dell'individuazione, il venditore è tenuto a procurarsi altrove l'olio (genus nunquam perit).
Se il venditore prepara e inscatola le merci ma senza avvertire il compratore, c'è individuazione?
No. L'art. 1378 c.c. richiede che l'individuazione avvenga «con il consenso» del compratore. La separazione unilaterale da parte del venditore non è sufficiente per trasferire la proprietà. Il consenso del compratore può essere esplicito (presenza fisica alla pesatura) o implicito (accettazione della distinta di consegna che identifica i beni specifici), ma deve esserci.
Nelle vendite su campione, quando si trasferisce la proprietà?
Nella vendita su campione le parti individuano la qualità mediante il campione, ma la proprietà dei singoli beni del lotto si trasferisce al momento dell'individuazione di ciascuna partita (art. 1378 c.c.). Il campione definisce il genere; l'individuazione specifica i beni del lotto che passano in proprietà del compratore. Il rischio passa al compratore al momento dell'individuazione (art. 1465 co. 2 c.c.).
La norma dell'art. 1378 si applica anche ai contratti aventi per oggetto titoli fungibili (es. azioni al portatore)?
Sì, in via analogica. I titoli fungibili (azioni al portatore, obbligazioni al portatore) sono cose di genere: finché non viene individuato il certificato specifico (con numero di serie), non si può trasferire la proprietà per solo consenso. Il trasferimento avviene con la consegna del titolo (tradizione cartolare), che equivale all'individuazione richiesta dall'art. 1378 c.c. per le cose di genere.