Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’aliquota sui redditi da e-money token denominati in euro è il 26%, non il 33% ordinario.
- Si applicano solo ai token il cui valore è ancorato all’euro con riserve integralmente in euro presso soggetti UE autorizzati.
- La semplice conversione euro-token e il rimborso al valore nominale non generano plusvalenze o minusvalenze.
- La norma richiama la categoria MiCAR ‘e-money token’ ex art. 3 par. 1 n. 7 reg. (UE) 2023/1114.
- In vigore dal 1° gennaio 2026 (comma 28 L. 199/2025).
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 28 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) aggiunge periodi all’art. 1, comma 24, della L. 207/2024 fissando al 26% l’aliquota sui redditi diversi derivanti da detenzione, cessione o impiego di e-money token denominati in euro ai sensi del reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR). La mera conversione tra euro e token e il rimborso al valore nominale non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza.
Approfondimento normativo completo: Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali.
E-money token e tassazione agevolata: la novità della legge di bilancio 2026
La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce per la prima volta in Italia una tassazione differenziata per i token di moneta elettronica (e-money token) denominati in euro. Il comma 28 stabilisce che i redditi diversi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di questi strumenti siano tassati al 26% anziché all’aliquota ordinaria del 33% prevista per le criptovalute dal regime generale introdotto dalla legge di bilancio 2025.
La norma è costruita attorno alla definizione europea di e-money token contenuta nel regolamento MiCAR (reg. UE 2023/1114): rientrano nell’ambito applicativo solo i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. I token agganciati ad altre valute o con riserve non conformi restano fuori dal perimetro agevolato.
Un elemento di particolare rilievo pratico è la neutralità fiscale della conversione: la semplice operazione di scambiare euro con e-money token (o viceversa) e il rimborso al valore nominale non costituiscono realizzo di plusvalenza o minusvalenza. Questo significa che un contribuente che usa un e-money token come mezzo di pagamento digitale senza mai generare un utile non deve dichiarare nulla per la mera detenzione e conversione.
Cosa verificare per applicare il regime al 26%
- Accertarsi che il token sia classificato come e-money token ai sensi dell’art. 3 par. 1 n. 7 del reg. (UE) 2023/1114 (MiCAR).
- Verificare che il token sia denominato in euro e che le riserve siano detenute integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati UE.
- Distinguere le operazioni di mera conversione euro-token (neutrali) dalle cessioni che generano reddito diverso.
- Classificare correttamente i proventi come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR.
- Conservare la documentazione delle operazioni (estratti conto del portafoglio, conferme di transazione) per la dichiarazione dei redditi.
Caso 1: Tizio, investitore che usa e-money token come riserva di liquidità
Scenario. Tizio converte 10.000 euro in e-money token denominati in euro conformi a MiCAR e li detiene per sei mesi in un portafoglio digitale che remunera la giacenza con un rendimento dello 0,5% mensile. Al termine del semestre, Tizio riceve 300 euro di proventi e converte i token di ritorno in euro al valore nominale di partenza.
Come si legge in pratica. La conversione iniziale (euro in token) e quella finale (token in euro al nominale) sono fiscalmente neutrali per effetto del comma 28 LB 2026: non generano plusvalenze né minusvalenze. I 300 euro di rendimento sono invece redditi diversi ex art. 67 TUIR e scontano l’aliquota del 26%, pari a 78 euro di imposta. Se i token fossero stati criptovalute ordinarie non conformi a MiCAR, l’aliquota sarebbe stata del 33%, con un’imposta di 99 euro. Il vantaggio del regime agevolato è di 21 euro su 300 euro di rendimento, un risparmio proporzionale che cresce con l’aumentare dei proventi.
Riepilogo Caso 1
- Investimento iniziale: 10.000 euro in e-money token conformi MiCAR
- Proventi semestrali: 300 euro
- Imposta al 26% (regime agevolato comma 28 LB 2026): 78 euro
- Imposta al 33% (regime ordinario criptovalute): 99 euro
- Risparmio per effetto del comma 28 LB 2026: 21 euro
Caso 2: Caia, cessione di e-money token con realizzo di utile
Scenario. Caia acquista e-money token conformi a MiCAR per un controvalore di 5.000 euro. Dopo tre mesi, per effetto di un’oscillazione del mercato secondario, cede i token a un terzo per 5.400 euro, realizzando una plusvalenza di 400 euro. Si tratta di una cessione a titolo oneroso, non di una mera conversione al nominale.
Come si legge in pratica. La cessione a un prezzo superiore al costo di acquisto è un realizzo di plusvalenza, quindi non rientra nella neutralità prevista per le mere conversioni. I 400 euro di plusvalenza sono redditi diversi ex art. 67 TUIR e l’aliquota applicabile è il 26%, pari a 104 euro di imposta. Con il regime ordinario al 33%, l’imposta sarebbe stata di 132 euro. Caia deve dichiarare la plusvalenza nella propria dichiarazione dei redditi e conservare la documentazione dell’acquisto e della vendita per esibire la base di calcolo al fisco.
Riepilogo Caso 2
- Costo di acquisto e-money token: 5.000 euro
- Corrispettivo di cessione: 5.400 euro
- Plusvalenza imponibile: 400 euro
- Imposta al 26% (comma 28 LB 2026): 104 euro
- Imposta al 33% (regime ordinario): 132 euro
Caso 3: Sempronio, impiego di token per pagamento di servizi
Scenario. Sempronio detiene 2.000 euro in e-money token conformi a MiCAR, acquistati alla pari. Li utilizza per pagare un servizio professionale del valore di 2.000 euro, cedendo i token all’emittente che li rimborsa al valore nominale per poi trasferire la somma al fornitore del servizio. Non vi è alcuna differenza tra il prezzo di acquisto e il valore al momento dell’utilizzo.
Come si legge in pratica. L’operazione di rimborso al valore nominale è fiscalmente neutrale ai sensi del comma 28: non costituisce realizzo di plusvalenza né di minusvalenza. Sempronio non ha alcun reddito da dichiarare per questa operazione, purché il rimborso avvenga effettivamente al valore nominale. Se invece i token fossero stati ceduti sul mercato secondario a un prezzo superiore a 2.000 euro, la differenza sarebbe imponibile al 26%. Questo scenario illustra come l’e-money token conforme a MiCAR possa funzionare come strumento di pagamento digitale con impatto fiscale nullo sulla mera circolazione al nominale.
Riepilogo Caso 3
- Valore dei token al momento dell’acquisto: 2.000 euro
- Valore del rimborso al nominale: 2.000 euro
- Plusvalenza o minusvalenza: nessuna (operazione neutrale)
- Imposta dovuta: zero
- Condizione: rimborso avvenuto al valore nominale, non sul mercato secondario
Quando conviene una verifica
La classificazione MiCAR del tuo token è determinante per il regime fiscale applicabile. Consulta un esperto in fiscalità delle criptovalute.
Norme e fonti collegate
- Comma 28 LB26: token moneta elettronica, aliquota 26% e neutrali (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Tutti i token stabili (stablecoin) rientrano nel regime al 26% del comma 28 LB 2026?
No. Il comma 28 si applica esclusivamente agli e-money token ai sensi dell’art. 3, par. 1, n. 7 del regolamento MiCAR (reg. UE 2023/1114) denominati in euro, il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Gli asset-referenced token e le stablecoin ancorate ad altre valute o con riserve non conformi restano soggetti al regime ordinario delle criptovalute.
Cosa si intende per 'mera conversione' che non genera plusvalenza?
Il comma 28 LB 2026 stabilisce che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e e-money token denominati in euro, né il rimborso al valore nominale. In pratica, scambiare 1.000 euro con 1.000 unità di un e-money token al valore nominale e poi riscattarli alla pari non è un fatto fiscalmente rilevante. Lo è invece la cessione sul mercato secondario a un prezzo diverso dal nominale.
Come si dichiara il reddito da e-money token nella dichiarazione dei redditi?
I redditi da e-money token rientrano nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR. Vanno dichiarati nel quadro RT del modello Redditi PF con l’applicazione dell’aliquota del 26%. È necessario documentare il costo di acquisto, il corrispettivo di cessione o il provento percepito e le date delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate potrà fornire indicazioni operative più dettagliate in apposita circolare.
Il regime al 26% vale anche per i proventi derivanti da staking o lending di e-money token?
Il comma 28 LB 2026 richiama ‘redditi diversi e altri proventi’ derivanti da ‘detenzione, cessione o impiego’ degli e-money token. La locuzione ‘impiego’ è sufficientemente ampia da ricomprendere le operazioni di staking o lending, ma la qualificazione specifica dipende dalla struttura contrattuale del singolo prodotto. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire con apposita circolare la portata esatta del termine per le diverse forme di remunerazione.
Se detengo sia criptovalute ordinarie sia e-money token, come gestisco la compensazione delle minusvalenze?
Le minusvalenze realizzate su e-money token (tassati al 26%) e quelle su criptovalute ordinarie (al 33%) appartengono alla stessa categoria reddituale dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, ma l’applicazione di aliquote diverse pone questioni di compensazione che la norma non risolve espressamente. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se e come sia possibile compensare minusvalenze tra le due sotto-categorie. In assenza di chiarimenti, è prudente tenerle separate in sede dichiarativa.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti