Indice
In sintesi
- L'art. 1342 c.c. disciplina i contratti conclusi tramite moduli o formulari predisposti unilateralmente per regolare in modo uniforme una serie di rapporti contrattuali.
- Le clausole aggiunte caso per caso prevalgono sulle clausole prestampate, anche se queste non sono state cancellate.
- Le clausole vessatorie contenute nel modulo (limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso unilaterale, deroghe alla competenza, ecc.) non hanno effetto senza specifica approvazione scritta (doppia firma).
- Nei contratti con i consumatori si applica anche il Codice del Consumo, che introduce tutele ulteriori contro le clausole abusive.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari
In vigore
formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. SEZIONE II – Della causa del contratto
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Commento del professionista
Inquadramento e ratio
L'articolo 1342 del Codice Civile disciplina la contrattazione per adesione, in cui uno dei contraenti predispone unilateralmente un testo contrattuale standard. Il fondamento sistematico risiede nell'esigenza di bilanciare l'efficienza economica dei moduli standard (che abbattono i costi di transazione) con la tutela della parte che subisce il contenuto contrattuale senza averlo negoziato. Il presupposto applicativo è che il modulo o formulario sia predisposto per disciplinare in modo uniforme una categoria astratta e potenzialmente illimitata di operazioni dello stesso tipo.
Prevalenza delle clausole aggiunte
Il primo comma sancisce la prevalenza delle clausole aggiunte su quelle prestampate incompatibili, anche se queste non sono state fisicamente cancellate. La ratio è intuitiva: la clausola aggiunta rappresenta la volontà specifica espressa nel singolo contratto, mentre quella del modulo riflette una scelta standardizzata preventiva. La forma dell'aggiunta è libera (a mano, dattiloscritta, in allegato); ciò che rileva è che sia riferibile alla volontà di entrambe le parti e logicamente incompatibile con la previsione prestampata.
Clausole vessatorie e doppia firma
Il secondo comma rinvia all'art. 1341, comma 2, c.c.: le clausole vessatorie (limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o sospendere l'esecuzione, decadenze, clausole compromissorie, deroghe alla competenza) non hanno effetto senza specifica approvazione per iscritto. Il meccanismo della doppia firma impone al predisponente di richiamare esplicitamente l'attenzione dell'aderente sulle condizioni più gravose. L'assenza di tale approvazione determina la nullità parziale della clausola, ferma restando la validità del contratto nel suo complesso. L'approvazione specifica deve riguardare ciascuna clausola individualmente identificabile: una formula generica non è sufficiente.
Rapporto con il Codice del Consumo
Nei rapporti tra professionisti e consumatori la disciplina codicistica è affiancata dal d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo, artt. 33-38), che introduce la presunzione di abusività di determinate clausole (lista grigia), il controllo di trasparenza e la valutazione complessiva dello squilibrio normativo, indipendentemente dalla specifica approvazione scritta. L'art. 1342 c.c. continua invece a regolare integralmente i rapporti B2B.
Applicazioni pratiche
La norma si applica a contratti bancari e assicurativi, contratti di utenza (energia, telefonia), contratti di locazione con moduli di agenzie immobiliari, contratti di trasporto. Nell'era digitale si applica anche ai click-wrap e browse-wrap agreements: la dottrina tende ad affermare che le condizioni generali predisposte unilateralmente per uso ripetuto rientrano nella nozione di formulario, indipendentemente dal supporto.
Domande frequenti
Se nel contratto c'è una clausola aggiunta a penna e una analoga nel modulo, quale vale?
Prevale la clausola aggiunta, anche se quella del modulo non è stata cancellata. L'art. 1342, comma 1, c.c. stabilisce espressamente questa regola di prevalenza: la volontà specifica espressa nel singolo contratto prevale sulla standardizzazione preventiva.
La doppia firma sulle clausole vessatorie è obbligatoria anche nei contratti online?
Sì, in linea di principio nei contratti B2B. Nei contratti B2C online si applica prioritariamente il Codice del Consumo, che non richiede la doppia firma ma vieta le clausole abusive. La giurisprudenza tende ad ammettere che il clic su una casella dedicata alle sole clausole gravose possa soddisfare il requisito.
Cosa succede se una clausola vessatoria nel modulo non è stata approvata per iscritto?
La clausola è nulla (inefficace) relativamente a quella specifica previsione, ma il contratto rimane valido nel resto. Si tratta di una nullità parziale: il contratto sopravvive senza la clausola viziata.
Un privato che affitta casa con modulo di un'agenzia è soggetto all'art. 1342 c.c.?
Sì. Il modulo predisposto dall'agenzia per uso ripetuto rientra nella nozione di formulario. Le clausole aggiunte specificamente (canone, durata, obblighi particolari) prevalgono su quelle prestampate in caso di conflitto. Le clausole potenzialmente vessatorie richiedono specifica approvazione scritta.
È possibile derogare alla prevalenza delle clausole aggiunte con una previsione del modulo stesso?
No. La regola di prevalenza dell'art. 1342 c.c. è norma imperativa posta a tutela dell'aderente. Una clausola del modulo che stabilisse la prevalenza delle condizioni prestampate sulle aggiunte sarebbe essa stessa inefficace.
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