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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1339 c.c. Inserzione automatica di clausole

In vigore

Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] (1), sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Inserzione automatica di clausole: le clausole, i prezzi o le condizioni imposte dalla legge si inseriscono automaticamente nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi pattuite dalle parti.
  • Deroga all'autonomia contrattuale: la norma è strumento di tutela dell'ordine pubblico economico e della parte debole del contratto.
  • Applicazione tipica: prezzi legali, tariffe amministrative, condizioni minime obbligatorie nei contratti di lavoro o di locazione.

Le clausole, i prezzi e le condizioni di contratto imposti dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto, sostituendo automaticamente le clausole difformi stipulate dalle parti. È il meccanismo dell'inserzione automatica di clausole (c.d. sostituzione automatica), espressione del primato dell'ordine pubblico economico sull'autonomia privata.

Il meccanismo dell'inserzione automatica

L'articolo 1339 c.c. prevede che determinate clausole, prezzi o condizioni — quando la legge li impone — operino una sostituzione automatica delle pattuizioni difformi: la clausola contrattuale che viola la prescrizione legale viene espunta e sostituita dalla disposizione imperativa senza che il contratto nel suo complesso sia nullo. Questo meccanismo si differenzia radicalmente dalla nullità: mentre la clausola nulla ex art. 1418 c.c. determina (di regola) la nullità dell'intero contratto salvo la nullità parziale ex art. 1419 c.c., la clausola sostituita ex art. 1339 lascia il contratto in vita ma con il contenuto imposto dalla legge.

Fonti dell'inserzione automatica

La sostituzione automatica opera quando la legge la prevede espressamente. Le fonti sono molteplici: (a) prezzi legali o calmierati: storicamente rilevanti in periodi di contingentamento (es. prezzi di requisizione in tempo di guerra), oggi applicati in settori regolati (tariffe professionali forensi, prezzi massimi dei farmaci). (b) Condizioni minime di lavoro: le clausole del contratto individuale di lavoro che prevedono condizioni inferiori ai minimi fissati dai contratti collettivi o dalla legge sono sostituite automaticamente (art. 2077 c.c. per i contratti collettivi; d.lgs. 276/2003 per vari contratti di lavoro). (c) Locazioni abitative: la l. 431/1998 prevede che il canone di locazione agevolato si applichi in sostituzione di quello superiore pattuito in violazione dei limiti normativi. (d) Tassi di interesse: la legge 108/1996 e l'art. 1815 comma 2 c.c. prevedono la sostituzione automatica del tasso usurario con il tasso legale.

Distinzione dalla nullità parziale (art. 1419 c.c.)

L'art. 1339 c.c. e l'art. 1419 c.c. operano su piani diversi: l'art. 1419 riguarda la sorte del contratto quando una clausola è nulla (il contratto regge se la clausola nulla non è essenziale); l'art. 1339 sostituisce la clausola contraria alla legge con quella legale, senza che si ponga nemmeno il problema della nullità del contratto. Nelle fattispecie coperte dall'art. 1339, la clausola difforme non è "nulla" in senso tecnico ma semplicemente inefficace e sostituita di diritto.

Connessioni con altre norme

L'art. 1339 c.c. va letto insieme all'art. 1419 c.c. (nullità parziale), all'art. 1418 c.c. (cause di nullità), con l'art. 2077 c.c. (efficacia inderogabile dei contratti collettivi) e con le leggi speciali di settore (l. 431/1998 sulle locazioni, l. 108/1996 sull'usura).

Domande frequenti

Cosa succede se un contratto prevede un tasso di interesse usurario?

Per effetto dell'art. 1815 comma 2 c.c. e della l. 108/1996, la clausola che prevede interessi usurari è sostituita automaticamente: non sono dovuti interessi (la norma dice 'non sono dovuti interessi', quindi la sostituzione avviene con il tasso zero, non con il tasso legale).

Un contratto di lavoro che prevede una retribuzione inferiore al minimo contrattuale è nullo?

No, non è nullo. La clausola è semplicemente sostituita automaticamente ex art. 1339 c.c. e art. 2077 c.c.: il lavoratore ha diritto alla retribuzione minima prevista dal contratto collettivo applicabile, indipendentemente da quanto pattuito individualmente.

L'art. 1339 c.c. si applica solo ai prezzi legali?

No. Si applica a qualsiasi clausola, prezzo o condizione di contratto imposta dalla legge a tutela di interessi pubblici o della parte debole: tariffe professionali minime inderogabili, condizioni minime di lavoro, canoni di locazione calmierati, tassi di interesse massimi, clausole di trasparenza obbligatorie nei contratti bancari (TUB).

La parte che ha beneficiato della clausola difforme deve restituire quanto ricevuto?

Dipende. Se ha riscosso un prezzo superiore a quello legale (es. tasso usurario), la disciplina speciale prevede la ripetizione dell'indebito. In materia di locazioni, il conduttore che ha pagato un canone superiore al massimo di legge ha azione di ripetizione (condictio indebiti) per la parte eccedente.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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