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Art. 1326 c.c. Conclusione del contratto
In vigore
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
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In sintesi
Il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere entro il termine stabilito o, in mancanza, entro quello ordinariamente necessario; se tardiva o non conforme, non forma il contratto ma una nuova proposta.
Il meccanismo proposta-accettazione
L'articolo 1326 c.c. disciplina la formazione del contratto secondo il modello classico proposta-accettazione: il contratto si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il proponente ha notizia dell'accettazione dell'oblato (destinatario della proposta). Questo sistema — detto della cognizione o della conoscenza — è temperato dall'art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza degli atti recettizi), che presume conoscibile la dichiarazione che giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova dell'impossibilità di riceverla senza sua colpa.
Tempestività dell'accettazione
L'accettazione deve pervenire al proponente entro il termine da questi indicato nella proposta oppure — in mancanza — entro quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare e gli usi. La valutazione del termine ordinariamente necessario è rimessa all'interprete e varia secondo il tipo di contratto, il mezzo di comunicazione usato, la complessità della negoziazione. Il proponente che ha ricevuto un'accettazione tardiva ha facoltà — non obbligo — di non darvi seguito; ma se vuole avvalersi della tardività deve darne immediata comunicazione all'accettante, pena la responsabilità precontrattuale.
L'accettazione non conforme
Il comma 5 stabilisce che l'accettazione con limitazioni, modifiche o aggiunte equivale a una nuova proposta (controproposta). Questa regola è fondamentale nella pratica commerciale: risponde al principio del mirror image (specchio), per cui il contratto si forma solo su ciò su cui le parti concordano pienamente. Una condizione aggiunta, un termine diverso, una garanzia non prevista nella proposta originaria — tutti questi elementi trasformano l'accettazione in controproposta, che dovrà essere accettata dal primo proponente perché il contratto si concluda. Fanno eccezione le clausole di stile prive di reale contenuto modificativo.
Connessioni con altre norme
L'art. 1326 va letto in connessione con l'art. 1327 c.c. (esecuzione prima della risposta), l'art. 1328 c.c. (revoca di proposta e accettazione), l'art. 1335 c.c. (presunzione di conoscenza) e l'art. 1329 c.c. (proposta irrevocabile). Nelle trattative a distanza assume rilievo anche il art. 1336 c.c. sull'offerta al pubblico.
Domande frequenti
Quando si considera concluso il contratto ex art. 1326 c.c.?
Nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione. In virtù dell'art. 1335 c.c., si presume che la dichiarazione di accettazione sia conosciuta dal proponente nel momento in cui giunge al suo indirizzo, salvo prova dell'impossibilità di riceverla senza sua colpa.
Cosa accade se l'accettazione arriva in ritardo?
Il proponente può rifiutarla, ma deve darne immediata comunicazione all'accettante. Se non lo fa, il contratto si considera comunque concluso. L'obbligo di comunicazione immediata tutela l'accettante dall'incertezza sullo stato delle trattative.
Un'accettazione con una piccola modifica forma il contratto?
No. Qualsiasi modifica — anche apparentemente marginale — trasforma l'accettazione in una nuova proposta (controproposta), che a sua volta dovrà essere accettata. Il contratto si forma solo sulla base di un accordo perfettamente speculare tra proposta e accettazione (principio del mirror image).
Il proponente può fissare un termine per l'accettazione?
Sì, e lo fa frequentemente nella pratica. Il termine vincola il destinatario: un'accettazione pervenuta dopo la scadenza è tardiva e non produce il contratto, salvo che il proponente non la consideri valida non comunicando immediatamente la sua intenzione di non darvi seguito.
Come si applica l'art. 1326 c.c. ai contratti telematici?
Per i contratti conclusi via e-mail o piattaforme digitali, il momento di conclusione è quello in cui il messaggio di accettazione risulta pervenuto al server del proponente (o al suo indirizzo di posta elettronica), in quanto idoneo a essere conosciuto. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e il d.lgs. 70/2003 sull'e-commerce prevedono regole specifiche per i contratti a distanza con consumatori.