Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1298 c.c. – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1297 - Articolo 1297 Codice Civile: Eccezioni personali→Cod. civ. art. 1299 - Articolo 1299 Codice Civile: Regresso tra condebitori→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1296 Codice Civile: Scelta del creditore per il pagamento→Art. 1300 Codice Civile: Novazione→Articolo 1295 Codice Civile: Divisibilità tra gli eredi→Art. 1301 Codice Civile: Remissione→Articolo 1294 Codice Civile: Solidarietà tra condebitori→Articolo 1302 Codice Civile: Compensazione→Articolo 1293 Codice Civile: Modalità varie dei singoli rapporti
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In sintesi
Indice dei contenuti
La doppia dimensione della solidarieta'
Le obbligazioni solidali presentano una struttura bifasica: verso il creditore (o il debitore) esterno vige il principio della responsabilità integrale, per cui ciascun coobbligato risponde dell'intero; nei rapporti interni tra i coobbligati, invece, l'obbligazione si suddivide secondo quote. L'art. 1298 c.c. regola proprio questa seconda dimensione, evitando che il condebitore che ha pagato l'intero ne sopporti definitivamente il peso senza possibilità di rivalsa.
La presunzione di uguaglianza delle quote
La norma stabilisce che, in mancanza di indicazioni diverse, le parti interne si presumono uguali. Se Tizio, Caio e Sempronio sono condebitori solidali di 30.000 euro, ciascuno e' internamente debitore di 10.000 euro. Questa presunzione e' relativa (iuris tantum): può essere vinta da una diversa pattuizione contrattuale, da un accordo separato tra i coobbligati o da elementi circostanziali certi (ad esempio, la distribuzione degli utili in una società di fatto).
L'interesse esclusivo di uno dei condebitori
Quando l'obbligazione e' stata contratta nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori, la logica equitativa impone che sia quel soggetto a sopportare l'intero onere nei rapporti interni. Gli altri coobbligati hanno assunto la solidarieta' verso il creditore come garanzia o per ragioni esterne, ma internamente sono esenti. Un esempio classico e' il fideiussore che garantisce il debito altrui: il debitore principale e' l'unico che ha ricevuto il vantaggio del finanziamento, quindi nei rapporti interni il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso integrale verso di lui.
Rilevanza della prova della quota diversa
Poiché la presunzione e' a favore dell'uguaglianza, chi voglia sostenere una ripartizione diversa ha l'onere della prova. La prova può risultare dal contratto originario, da scritture private tra i condebitori, dalla natura del rapporto sottostante o da altri mezzi ammessi. Nella pratica societaria, ad esempio, le quote di partecipazione possono determinare quote di responsabilità interna diverse da quelle paritarie.
La norma sul lato attivo
L'art. 1298 opera anche per i concreditori solidali: il credito si divide internamente secondo le rispettive quote, anch'esse presuntivamente uguali. Se Tizio riscuote l'intero credito, deve riversare a Caio e Sempronio le rispettive quote. Anche qui vale l'eccezione per il credito sorto nell'interesse esclusivo di uno solo dei concreditori.
Coordinamento con l'art. 1299
L'art. 1298 e' il fondamento logico del diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. Stabilendo le quote interne, la norma determina quanto ciascun condebitore e' tenuto a restituire a chi ha pagato l'intero. I due articoli formano un sistema coerente: solidarieta' esterna verso il creditore, ripartizione interna tra i coobbligati.
Domande frequenti
Come si dividono le quote interne tra condebitori solidali?
Per legge si presumono uguali. Se i condebitori sono tre e il debito e' di 9.000 euro, ciascuno e' internamente responsabile di 3.000 euro, salvo che il titolo o altre circostanze dimostrino una diversa ripartizione.
Cosa succede se l'obbligazione e' stata contratta nell'interesse di un solo condebitore?
Nei rapporti interni, quel condebitore sopporta l'intero onere. Gli altri, che avevano garantito solidalmente senza trarne beneficio, possono rivalersi su di lui per l'intero importo pagato.
La presunzione di quote uguali può essere superata?
Si', e' una presunzione relativa. Può essere vinta da patto contrario, da accordi tra i coobbligati o da elementi oggettivi come le quote di partecipazione societaria o la diversa misura del vantaggio ricevuto.
L'art. 1298 vale anche per i creditori solidali?
Si'. Anche tra concreditori solidali il credito si divide internamente secondo quote presuntivamente uguali, e chi ha riscosso l'intero deve riversare agli altri le rispettive parti.
Qual e' il rapporto tra l'art. 1298 e il diritto di regresso?
L'art. 1298 determina le quote interne e costituisce il presupposto del regresso regolato dall'art. 1299 c.c.: chi ha pagato l'intero può ripetere dagli altri solo la parte di ciascuno, calcolata proprio secondo le quote dell'art. 1298.