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Art. 1298 c.c. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
In vigore
solidali Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
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In sintesi
La doppia dimensione della solidarieta'
Le obbligazioni solidali presentano una struttura bifasica: verso il creditore (o il debitore) esterno vige il principio della responsabilita' integrale, per cui ciascun coobbligato risponde dell'intero; nei rapporti interni tra i coobbligati, invece, l'obbligazione si suddivide secondo quote. L'art. 1298 c.c. regola proprio questa seconda dimensione, evitando che il condebitore che ha pagato l'intero ne sopporti definitivamente il peso senza possibilita' di rivalsa.
La presunzione di uguaglianza delle quote
La norma stabilisce che, in mancanza di indicazioni diverse, le parti interne si presumono uguali. Se Tizio, Caio e Sempronio sono condebitori solidali di 30.000 euro, ciascuno e' internamente debitore di 10.000 euro. Questa presunzione e' relativa (iuris tantum): puo' essere vinta da una diversa pattuizione contrattuale, da un accordo separato tra i coobbligati o da elementi circostanziali certi (ad esempio, la distribuzione degli utili in una societa' di fatto).
L'interesse esclusivo di uno dei condebitori
Quando l'obbligazione e' stata contratta nell'interesse esclusivo di uno solo dei condebitori, la logica equitativa impone che sia quel soggetto a sopportare l'intero onere nei rapporti interni. Gli altri coobbligati hanno assunto la solidarieta' verso il creditore come garanzia o per ragioni esterne, ma internamente sono esenti. Un esempio classico e' il fideiussore che garantisce il debito altrui: il debitore principale e' l'unico che ha ricevuto il vantaggio del finanziamento, quindi nei rapporti interni il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso integrale verso di lui.
Rilevanza della prova della quota diversa
Poiche' la presunzione e' a favore dell'uguaglianza, chi voglia sostenere una ripartizione diversa ha l'onere della prova. La prova puo' risultare dal contratto originario, da scritture private tra i condebitori, dalla natura del rapporto sottostante o da altri mezzi ammessi. Nella pratica societaria, ad esempio, le quote di partecipazione possono determinare quote di responsabilita' interna diverse da quelle paritarie.
La norma sul lato attivo
L'art. 1298 opera anche per i concreditori solidali: il credito si divide internamente secondo le rispettive quote, anch'esse presuntivamente uguali. Se Tizio riscuote l'intero credito, deve riversare a Caio e Sempronio le rispettive quote. Anche qui vale l'eccezione per il credito sorto nell'interesse esclusivo di uno solo dei concreditori.
Coordinamento con l'art. 1299
L'art. 1298 e' il fondamento logico del diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. Stabilendo le quote interne, la norma determina quanto ciascun condebitore e' tenuto a restituire a chi ha pagato l'intero. I due articoli formano un sistema coerente: solidarieta' esterna verso il creditore, ripartizione interna tra i coobbligati.
Domande frequenti
Come si dividono le quote interne tra condebitori solidali?
Per legge si presumono uguali. Se i condebitori sono tre e il debito e' di 9.000 euro, ciascuno e' internamente responsabile di 3.000 euro, salvo che il titolo o altre circostanze dimostrino una diversa ripartizione.
Cosa succede se l'obbligazione e' stata contratta nell'interesse di un solo condebitore?
Nei rapporti interni, quel condebitore sopporta l'intero onere. Gli altri, che avevano garantito solidalmente senza trarne beneficio, possono rivalersi su di lui per l'intero importo pagato.
La presunzione di quote uguali puo' essere superata?
Si', e' una presunzione relativa. Puo' essere vinta da patto contrario, da accordi tra i coobbligati o da elementi oggettivi come le quote di partecipazione societaria o la diversa misura del vantaggio ricevuto.
L'art. 1298 vale anche per i creditori solidali?
Si'. Anche tra concreditori solidali il credito si divide internamente secondo quote presuntivamente uguali, e chi ha riscosso l'intero deve riversare agli altri le rispettive parti.
Qual e' il rapporto tra l'art. 1298 e il diritto di regresso?
L'art. 1298 determina le quote interne e costituisce il presupposto del regresso regolato dall'art. 1299 c.c.: chi ha pagato l'intero puo' ripetere dagli altri solo la parte di ciascuno, calcolata proprio secondo le quote dell'art. 1298.