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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1211 c.c. Cose deperibili o di dispendiosa custodia

In vigore

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace (1) a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

In sintesi

  • Quando le cose offerte sono deperibili o richiedono spese di custodia eccessive, il debitore non è obbligato a depositarle materialmente.
  • Dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, il debitore può chiedere al giudice l'autorizzazione a venderle nelle forme stabilite per le cose pignorate.
  • Il prezzo ricavato dalla vendita viene depositato in sostituzione della cosa originaria e produce gli stessi effetti liberatori.
  • La norma evita che la mora del creditore si traduca in un sacrificio sproporzionato per il debitore, costretto a custodire beni difficilmente conservabili.
  • Il procedimento è di volontaria giurisdizione: il giudice valuta i presupposti (deperibilità o onerosità) prima di autorizzare la vendita.

Commento all'art. 1211 c.c. - La vendita autorizzata delle cose deperibili

L'art. 1211 c.c. risolve un problema pratico ricorrente nella disciplina della mora del creditore: che cosa accade quando il bene oggetto dell'obbligazione non puo' essere conservato senza deteriorarsi o senza sopportare costi di custodia eccessivi? La norma offre al debitore uno strumento alternativo al deposito materiale, consentendogli di convertire la cosa dovuta nel suo equivalente monetario tramite una vendita autorizzata dal giudice.

La disposizione si inserisce nel sistema delle offerte reali e del deposito liberatorio disciplinato dagli artt. 1206-1217 c.c., rappresentandone un'applicazione speciale per i beni che presentano difficolta' oggettive di conservazione. Il riferimento al giudice di pace contenuto nella norma deve oggi essere letto alla luce del riparto di competenza vigente: la competenza spetta al tribunale o al giudice di pace secondo le regole generali del codice di procedura civile.

I presupposti per l'autorizzazione giudiziale

La norma individua due presupposti alternativi che giustificano la vendita autorizzata. Il primo e' la natura deperibile delle cose, cioe' la loro tendenza a deteriorarsi rapidamente per cause naturali (si pensi a derrate alimentari fresche, fiori recisi, prodotti farmaceutici a breve scadenza). Il secondo presupposto e' rappresentato dalla eccessiva onerosita' delle spese di custodia rispetto al valore del bene: si pensi a macchinari ingombranti che richiedono magazzini speciali, o ad animali vivi la cui mantenzione comporti costi elevati.

Il giudice e' chiamato a una valutazione comparativa: il sacrificio economico richiesto al debitore per la conservazione deve risultare sproporzionato rispetto al valore del bene e alle esigenze di tutela del creditore. La norma non impone un calcolo aritmetico, ma rimette al giudice un apprezzamento equitativo basato sulla diligenza che si puo' ragionevolmente esigere dal debitore in mora del creditore.

Il presupposto procedurale: offerta reale o intimazione

L'autorizzazione alla vendita presuppone che il debitore abbia previamente effettuato l'offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. ovvero l'intimazione di ritirare la cosa, secondo le forme dell'art. 1216 c.c. per gli immobili o dell'art. 1217 c.c. per le prestazioni di fare. Solo dopo che il creditore abbia rifiutato di ricevere la prestazione - o comunque abbia tenuto una condotta che integri la mora - il debitore puo' rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione alla vendita.

Si pensi al caso di Tizio, fornitore di frutta, che deve consegnare a Caio un carico di pesche a maturazione avanzata. Caio rifiuta la consegna sostenendo che la merce non e' conforme al contratto. Tizio, dopo aver tentato l'offerta reale tramite ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 1209 c.c., si rivolge al giudice chiedendo l'autorizzazione a vendere le pesche prima che si deteriorino, depositando poi il prezzo a soddisfazione del credito di Caio.

La vendita e il deposito del prezzo

Una volta ottenuta l'autorizzazione, la vendita deve avvenire nelle forme stabilite per le cose pignorate, cioe' secondo le modalita' dell'esecuzione forzata (artt. 503 ss. c.p.c.) e in particolare attraverso vendita all'incanto curata dall'ufficio competente. Il rinvio assicura trasparenza e tutela del valore di mercato del bene, evitando che la procedura si trasformi in una svendita pregiudizievole per il creditore.

Il prezzo ricavato dalla vendita prende il posto della cosa originariamente dovuta: viene depositato secondo le regole dell'art. 1212 c.c. e, una volta accettato dal creditore o dichiarato valido dal giudice, libera il debitore ai sensi dell'art. 1210 c.c. La conversione del bene in denaro non altera dunque la struttura del meccanismo liberatorio, ma ne adatta l'oggetto alla concreta natura della prestazione.

Effetti pratici e rischi residui

Si consideri il caso di Sempronio, titolare di un magazzino di prodotti ortofrutticoli, che deve consegnare a Mevia una partita di pomodori. Mevia rifiuta la consegna. Sempronio non puo' conservare i pomodori senza che si deteriorino e affronterebbe costi rilevanti per la refrigerazione. Egli puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a venderli all'incanto e depositare il prezzo: in tal modo evita di subire la perdita totale del valore della merce, trasformando il bene in una somma certa che Mevia potra' incassare quando ritirera' il deposito.

Resta a carico del debitore l'onere di provare i presupposti della vendita: la deperibilita' delle cose o l'eccessivita' delle spese. Egli deve inoltre attivarsi tempestivamente, perche' un ritardo che provochi il deterioramento della merce potrebbe esporlo a contestazioni sulla diligenza richiesta dall'art. 1177 c.c. anche in regime di mora del creditore.

Domande frequenti

Quando il debitore puo' chiedere la vendita autorizzata ex art. 1211 c.c.?

Quando le cose offerte non possono essere conservate, sono deteriorabili oppure quando le spese di custodia sarebbero eccessive rispetto al valore dei beni. Sono presupposti alternativi e devono essere provati dal debitore.

Quale procedura deve precedere la richiesta al giudice?

Il debitore deve aver gia' effettuato l'offerta reale ex artt. 1208-1209 c.c. o l'intimazione di ritirare le cose. La vendita autorizzata e' un rimedio successivo che presuppone la mora del creditore.

Come si svolge la vendita autorizzata?

La vendita avviene nelle forme stabilite per le cose pignorate (artt. 503 ss. c.p.c.), tipicamente attraverso vendita all'incanto curata dall'ufficio competente, in modo da garantire la trasparenza e il valore di mercato.

Che fine fa il prezzo ricavato dalla vendita?

Il prezzo viene depositato secondo le regole dell'art. 1212 c.c. al posto della cosa originaria. Una volta accettato dal creditore o dichiarato valido dal giudice, libera il debitore ai sensi dell'art. 1210 c.c.

Il debitore puo' decidere autonomamente di vendere le cose deperibili?

No: la vendita richiede sempre l'autorizzazione giudiziale. Una vendita non autorizzata espone il debitore a contestazioni sul prezzo realizzato e sul rispetto del principio di correttezza ex art. 1175 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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