Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 quater T.U.B. – Regime applicabile.
In vigore dal 09/01/2026 con effetto dal 11/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1
“1. Alle succursali qualificate di cui all’articolo 58-ter, comma 1, si applicano i requisiti previsti dalla sezione II.
2. Alle succursali diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano i requisiti di cui al capo I, nonche’ i requisiti previsti dalla sezione II del presente capo nei limiti in cui non siano gia’ disciplinati dal capo I.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
1. Funzione normativa dell'art. 58-quater: la norma di rinvio e coordinamento
L'art. 58-quater T.U.B. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208) svolge una funzione di coordinamento sistematico all'interno del nuovo Capo III-bis TUB dedicato alle succursali di banche di Stato terzo: definisce quale corpus normativo si applica a ciascuna categoria di succursale, in funzione della classificazione operata dall'art. 58-ter. La norma non introduce nuovi obblighi sostanziali autonomi, ma funge da "norma di rinvio e distribuzione" che dirige ciascuna succursale verso il regime regolatorio appropriato.
L'importanza pratica dell'art. 58-quater è significativa: dalla corretta classificazione della succursale come "qualificata" o "non qualificata" dipende l'intero perimetro degli adempimenti che la succursale deve rispettare, requisiti patrimoniali, di liquidità, organizzativi, di governo societario e di vigilanza, con evidenti implicazioni sui costi di compliance e sulla competitività della succursale nel mercato italiano.
2. Regime delle succursali qualificate (comma 1)
Il comma 1 stabilisce che alle succursali qualificate di cui all'art. 58-ter, c. 1, si applicano «i requisiti previsti dalla sezione II». La sezione II del Capo III-bis TUB contiene le disposizioni specificamente calibrate per le succursali di banche di Stato terzo che provengono da giurisdizioni con regime prudenziale equivalente a CRD/CRR: si tratta di un regime "alleggerito" rispetto a quello applicabile alle succursali non qualificate, nella misura in cui l'equivalenza del regime del Paese di origine offre già garanzie sostanziali di robustezza prudenziale della banca madre.
I requisiti della sezione II includono tipicamente:
3. Regime delle succursali non qualificate (comma 2)
Il comma 2 prevede che alle succursali diverse da quelle qualificate si applichino «i requisiti di cui al Capo I, nonché i requisiti previsti dalla sezione II del presente Capo nei limiti in cui non siano già disciplinati dal Capo I». Il regime è quindi cumulativo ma non duplicativo: la succursale non qualificata è soggetta sia al corpus normativo ordinario delle succursali bancarie (Capo I del Titolo III TUB) sia ai requisiti specifici della sezione II, con un meccanismo anti-duplicazione che evita di applicare due volte lo stesso requisito.
Il Capo I del Titolo III TUB disciplina l'accesso al mercato bancario e i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività bancaria in forma di succursale, includendo:
L'applicazione del regime cumulativo alle succursali non qualificate riflette la scelta del legislatore europeo di non riconoscere equivalenza prudenziale ai Paesi terzi che non rispettano gli standard CRD/CRR: in questi casi, la succursale non può beneficiare dell'alleggerimento regolatorio riservato alle giurisdizioni equivalenti, e deve rispettare sia gli standard locali italiani sia quelli specifici per le banche di Paesi terzi.
4. Decorrenza e regime transitorio
Come per l'art. 58-ter, l'art. 58-quater TUB è in vigore dal 9 gennaio 2026 ma produce effetti dall'11 gennaio 2027. Nel periodo transitorio (2026-2027), le succursali di banche di Stato terzo già operanti in Italia continuano ad essere soggette al regime previgente. Le disposizioni attuative della Banca d'Italia, che dovranno essere emanate entro tale data, preciseranno le modalità di transizione verso il nuovo regime, incluso il trattamento delle autorizzazioni già rilasciate e dei requisiti patrimoniali e organizzativi già soddisfatti.
Il regime transitorio è particolarmente rilevante per le succursali di banche stabilite in Paesi terzi come USA, UK (post-Brexit), Giappone, Canada e Svizzera, che hanno nel sistema bancario italiano una presenza significativa: in questi casi, la valutazione di equivalenza del registro ABE determinerà se esse potranno beneficiare del regime alleggerito ex comma 1 o dovranno adeguarsi al regime cumulativo ex comma 2.
5. Inquadramento nel framework europeo CRD VI
L'art. 58-quater attua gli artt. 47-quinquies e ss. della CRD VI, che impongono agli Stati membri di stabilire un regime di vigilanza proporzionato e differenziato per le succursali di banche di Paesi terzi in funzione della equivalenza del loro ordinamento prudenziale. La direttiva persegue un duplice obiettivo: garantire condizioni di parità competitiva tra banche europee e succursali di banche extraeuropee che operano nel mercato unico, ed evitare che il perimetro di vigilanza europeo possa essere aggirato da strutture stabilite in Paesi con standard prudenziali inferiori. Il recepimento italiano, mediante il d.lgs. n. 208/2025, è fedele all'impianto europeo, rimettendo alla Banca d'Italia il compito di calibrare i requisiti specifici in sede di normativa secondaria.
Domande frequenti