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Art. 145 quater T.U.B. – Disposizioni di attuazione.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”
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In sintesi
Potere normativo della Banca d'Italia in materia sanzionatoria
L'art. 145-quater TUB, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 72/2015, costituisce una norma di chiusura del sistema sanzionatorio bancario, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione dell'intero Titolo VIII del testo unico bancario.Natura e portata della norma
La disposizione ha natura di rinvio dinamico alla normativa secondaria: il legislatore, dopo aver fissato i principi e le regole fondamentali del sistema sanzionatorio negli artt. 144, 145, 145-bis e 145-ter TUB, delega alla Banca d'Italia il compito di disciplinare gli aspetti tecnici e procedurali di dettaglio. Questo meccanismo è coerente con il modello di regolazione del settore bancario, in cui la legge primaria definisce il perimetro e la normativa secondaria ne assicura l'operatività concreta. Le disposizioni di attuazione possono riguardare, a titolo esemplificativo: le modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori, le procedure interne di contestazione e contraddittorio, i criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni nell'ambito delle forcelle edittali, le forme di comunicazione verso i soggetti vigilati e verso l'ABE ai sensi dell'art. 145-ter TUB.Flessibilità regolatoria e adeguamento europeo
Il principale vantaggio sistematico dell'art. 145-quater risiede nella flessibilità che conferisce al sistema: le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia possono essere aggiornate con maggiore rapidità rispetto a una modifica legislativa, consentendo un adeguamento tempestivo alle evoluzioni del quadro normativo europeo. In particolare, le modifiche introdotte dalla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) in materia sanzionatoria potranno essere recepite anche attraverso l'aggiornamento delle disposizioni secondarie emanate ai sensi di questo articolo.Coordinamento sistematico
La norma si inserisce nel più ampio sistema di potestà regolamentare della Banca d'Italia, che trova il suo fondamento principale nell'art. 53 TUB per la vigilanza prudenziale e si estende attraverso numerose altre disposizioni del testo unico a tutti i settori di competenza dell'Autorità. Il rinvio all'art. 145-quater TUB garantisce coerenza tra la disciplina sanzionatoria primaria e quella secondaria, evitando vuoti applicativi che potrebbero pregiudicare l'effettività del sistema di enforcement bancario. Va sottolineato che il potere regolamentare attribuito dall'art. 145-quater è vincolato al rispetto dei principi fissati dalla legge primaria e dalle direttive europee: la Banca d'Italia non può introdurre sanzioni non previste dal legislatore né modificare i limiti edittali, ma può solo disciplinare le modalità applicative nel rispetto della gerarchia delle fonti.Prassi applicativa
In attuazione di questa disposizione, la Banca d'Italia ha adottato nel tempo varie circolari e disposizioni di vigilanza che regolano aspetti procedurali del sistema sanzionatorio, in linea con gli orientamenti ABE e con le best practices europee in materia di enforcement prudenziale. La norma si coordina anche con la L. 689/1981, che fornisce la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabile in via sussidiaria.