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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 145 quater T.U.B. – Disposizioni di attuazione.
In vigore dal 27/06/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1
“1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”
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Vedi anche
→TUB art. 145-ter - Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic→TUB art. 146 - Art. 146 T.U.B.: Sorveglianza sul sistema dei pagamenti→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 129 T.U.B.: Emissione di strumenti finanziari→Art. 128 duodecies T.U.B.: Disposizioni procedurali→Art. 128 undecies T.U.B.: Organismo→Art. 128 decies T.U.B.: Disposizioni di trasparenza e connessi p→Art. 128 novies T.U.B.: Dipendenti e collaboratori→Art. 128 octies T.U.B.: Incompatibilità→Art. 128 septies T.U.B.: Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Potere normativo della Banca d'Italia in materia sanzionatoria
L'art. 145-quater TUB, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 72/2015, costituisce una norma di chiusura del sistema sanzionatorio bancario, attribuendo alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione dell'intero Titolo VIII del testo unico bancario.Natura e portata della norma
La disposizione ha natura di rinvio dinamico alla normativa secondaria: il legislatore, dopo aver fissato i principi e le regole fondamentali del sistema sanzionatorio negli artt. 144, 145, 145-bis e 145-ter TUB, delega alla Banca d'Italia il compito di disciplinare gli aspetti tecnici e procedurali di dettaglio. Questo meccanismo è coerente con il modello di regolazione del settore bancario, in cui la legge primaria definisce il perimetro e la normativa secondaria ne assicura l'operatività concreta. Le disposizioni di attuazione possono riguardare, a titolo esemplificativo: le modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori, le procedure interne di contestazione e contraddittorio, i criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni nell'ambito delle forcelle edittali, le forme di comunicazione verso i soggetti vigilati e verso l'ABE ai sensi dell'art. 145-ter TUB.Flessibilità regolatoria e adeguamento europeo
Il principale vantaggio sistematico dell'art. 145-quater risiede nella flessibilità che conferisce al sistema: le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia possono essere aggiornate con maggiore rapidità rispetto a una modifica legislativa, consentendo un adeguamento tempestivo alle evoluzioni del quadro normativo europeo. In particolare, le modifiche introdotte dalla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) in materia sanzionatoria potranno essere recepite anche attraverso l'aggiornamento delle disposizioni secondarie emanate ai sensi di questo articolo.Coordinamento sistematico
La norma si inserisce nel più ampio sistema di potestà regolamentare della Banca d'Italia, che trova il suo fondamento principale nell'art. 53 TUB per la vigilanza prudenziale e si estende attraverso numerose altre disposizioni del testo unico a tutti i settori di competenza dell'Autorità. Il rinvio all'art. 145-quater TUB garantisce coerenza tra la disciplina sanzionatoria primaria e quella secondaria, evitando vuoti applicativi che potrebbero pregiudicare l'effettività del sistema di enforcement bancario. Va sottolineato che il potere regolamentare attribuito dall'art. 145-quater è vincolato al rispetto dei principi fissati dalla legge primaria e dalle direttive europee: la Banca d'Italia non può introdurre sanzioni non previste dal legislatore né modificare i limiti edittali, ma può solo disciplinare le modalità applicative nel rispetto della gerarchia delle fonti.Prassi applicativa
In attuazione di questa disposizione, la Banca d'Italia ha adottato nel tempo varie circolari e disposizioni di vigilanza che regolano aspetti procedurali del sistema sanzionatorio, in linea con gli orientamenti ABE e con le best practices europee in materia di enforcement prudenziale. La norma si coordina anche con la L. 689/1981, che fornisce la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabile in via sussidiaria.Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 94/2014
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), delle norme del codice del processo amministrativo che avevano attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia. La caducazione di tali norme abrogative ha determinato la reviviscenza dell'art. 145, comma 4, TUB e quindi il ritorno della giurisdizione al giudice ordinario (Corte d'appello) per l'opposizione ai provvedimenti sanzionatori.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 145-quater TUB sulle disposizioni di attuazione sanzionatorie?
L'art. 145-quater TUB, introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in attuazione della CRD IV, è una norma di chiusura del sistema sanzionatorio bancario che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione dell'intero Titolo VIII TUB. Si tratta di una norma di rinvio dinamico alla normativa secondaria: il legislatore, dopo aver fissato principi e regole fondamentali negli artt. 144, 145, 145-bis e 145-ter TUB, delega alla Banca d'Italia il compito di disciplinare gli aspetti tecnici e procedurali di dettaglio. Coerente con il modello di regolazione bancaria, in cui la legge primaria definisce il perimetro e la normativa secondaria ne assicura l'operatività concreta.
Quali aspetti possono essere disciplinati dalle disposizioni di attuazione?
A titolo esemplificativo: le modalità di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori, le procedure interne di contestazione e contraddittorio, i criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni nell'ambito delle forcelle edittali, le forme di comunicazione verso i soggetti vigilati e verso l'ABE ai sensi dell'art. 145-ter TUB. La Banca d'Italia non può introdurre sanzioni non previste dal legislatore né modificare i limiti edittali: può solo disciplinare le modalità applicative nel rispetto della gerarchia delle fonti. La disciplina si coordina con la L. 689/1981, che fornisce la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabile in via sussidiaria.
Quale vantaggio sistematico offre il modello del rinvio dinamico?
Il principale vantaggio è la flessibilità regolatoria: le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia possono essere aggiornate con maggiore rapidità rispetto a una modifica legislativa, consentendo adeguamento tempestivo alle evoluzioni del quadro normativo europeo. In particolare, le modifiche introdotte dalla CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) in materia sanzionatoria potranno essere recepite anche attraverso l'aggiornamento delle disposizioni secondarie emanate ai sensi di questo articolo. Il meccanismo evita rigidità procedurali e consente di mantenere coerenza tra disciplina primaria, normativa europea e prassi di vigilanza.
Come si coordina l'art. 145-quater con gli altri poteri regolamentari della Banca d'Italia?
La norma si inserisce nel più ampio sistema di potestà regolamentare di Banca d'Italia, che trova il suo fondamento principale nell'art. 53 TUB per la vigilanza prudenziale e si estende attraverso numerose altre disposizioni del TUB a tutti i settori di competenza dell'Autorità. Il rinvio garantisce coerenza tra disciplina sanzionatoria primaria e secondaria, evitando vuoti applicativi che potrebbero pregiudicare l'effettività del sistema di enforcement bancario. Il potere regolamentare è vincolato al rispetto dei principi della legge primaria e delle direttive europee: la BdI esercita una funzione esecutiva, non innovativa rispetto alla legge.
Quali strumenti applicativi ha emanato la Banca d'Italia in attuazione di questa disposizione?
In attuazione dell'art. 145-quater, la Banca d'Italia ha adottato nel tempo varie circolari e disposizioni di vigilanza che regolano aspetti procedurali del sistema sanzionatorio, in linea con gli orientamenti ABE e con le best practices europee in materia di enforcement prudenziale. Le disposizioni di attuazione disciplinano: il procedimento sanzionatorio interno (fasi istruttoria, contestazione, audizione, decisione); i criteri di quantificazione delle sanzioni; le modalità di pubblicazione dei provvedimenti; il coordinamento con altre autorità (CONSOB, IVASS, ABE) per le sanzioni che coinvolgono più ambiti di vigilanza.