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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1063 c.c. Norme regolatrici

In vigore

L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti.

In sintesi

  • L'estensione e l'esercizio delle servitù sono disciplinati in primo luogo dal titolo costitutivo (contratto, testamento, usucapione).
  • Solo in mancanza di disposizioni nel titolo si applicano le norme legali suppletive degli artt. 1064-1099 c.c.
  • Il titolo prevale sempre sulle norme di legge, che hanno carattere meramente residuale.
  • Il principio espresso dall'art. 1063 vale sia per le servitù volontarie sia per quelle coattive.

Commento all'art. 1063 c.c., Norme regolatrici delle servitù

L'art. 1063 c.c. enuncia il criterio gerarchico delle fonti nella disciplina delle servitù prediali: il titolo, cioè l'atto (contratto, testamento, sentenza o provvedimento amministrativo) dal quale la servitù trae origine, governa in via principale l'estensione e le modalità d'esercizio del diritto.

Solo quando il titolo tace o è lacunoso entrano in gioco le disposizioni legali contenute negli artt. 1064 e seguenti del codice civile. Queste norme hanno quindi funzione suppletiva e integrativa: colmano i vuoti del regolamento negoziale, ma non possono essere usate per ampliare o restringere ciò che il titolo ha espressamente stabilito.

Dal punto di vista pratico, la regola dell'art. 1063 impone che, in caso di controversia sull'ampiezza della servitù, il giudice debba anzitutto interpretare il titolo secondo le regole ermeneutiche generali (artt. 1362 ss. c.c.); solo se l'interpretazione non basta a risolvere il dubbio potrà ricorrere al criterio residuale del minor aggravio del fondo servente, previsto dall'art. 1065, comma 2, c.c.

Occorre ricordare che il principio si applica sia alle servitù volontarie che a quelle coattive, ferma restando per queste ultime la particolare disciplina prevista dalla legge (artt. 1032-1059 c.c.).

Domande frequenti

Cosa si intende per 'titolo' nell'art. 1063 c.c.?

Il titolo è l'atto giuridico (contratto, testamento, sentenza o provvedimento amministrativo) dal quale nasce la servitù e che ne determina contenuto ed estensione.

Le norme degli artt. 1064-1099 c.c. sono obbligatorie?

No, sono suppletive: si applicano solo quando il titolo costitutivo non disciplina uno specifico aspetto dell'esercizio o dell'estensione della servitù.

Il titolo può ampliare i limiti stabiliti dalla legge?

Sì, entro i limiti dell'ordine pubblico: il titolo può prevedere condizioni più ampie o più restrittive rispetto alle norme di legge, le quali cedono davanti alla volontà delle parti.

Come si interpreta il titolo in caso di dubbio?

Si applicano le regole generali sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362-1371 c.c.) e, in via residuale, il criterio del minor aggravio del fondo servente ex art. 1065, comma 2, c.c.

L'art. 1063 vale anche per le servitù costituite per usucapione?

Sì, ma in tal caso il 'titolo' è rappresentato dal possesso prolungato: l'estensione della servitù si determina in base alle modalità di esercizio durante il periodo utile all'usucapione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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