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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1057 c.c. Passaggio di vie funicolari

In vigore

Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia. CAPO III – Delle servitù volontarie

In sintesi

  • Ogni proprietario è obbligato a consentire il passaggio delle gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale sul proprio fondo.
  • L'obbligo include la tolleranza delle opere, dei meccanismi e delle occupazioni necessarie al funzionamento della funivia.
  • La servitù si esercita in conformità alle leggi speciali in materia di impianti funicolari.
  • Chiude la Sezione V sulle servitù coattive speciali (artt. 1056-1057 c.c.) e precede il Capo III sulle servitù volontarie.
  • Articoli collegati: art. 1056 c.c. (condutture elettriche), artt. 1027-1099 c.c. (norme generali sulle servitù).

Commento all'art. 1057 c.c., Passaggio di vie funicolari

L'art. 1057 c.c. estende il sistema delle servitù coattive speciali al passaggio delle gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale, imponendo ai proprietari dei fondi sottostanti obblighi analoghi a quelli previsti per le condutture elettriche dall'art. 1056 c.c.

Ambito di applicazione

La norma si riferisce alle funivie aeree (dette anche teleferiche) destinate ad usi agricoli (trasporto di prodotti colturali, fienili di alta quota) o industriali (cave, miniere, cantieri). Non riguarda invece le funivie per trasporto di persone, soggette a una disciplina pubblicistica autonoma. Il passaggio consiste nel sorvolo del fondo da parte delle gomene portanti e traenti dell'impianto.

Contenuto dell'obbligo

Il proprietario del fondo soggetto alla servitù deve non solo tollerare il sorvolo delle gomene ma anche consentire l'installazione e la permanenza di opere (piloni, ancoraggi), meccanismi e le occupazioni del suolo necessarie al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto. Si tratta quindi di un obbligo complesso che può incidere in modo significativo sull'uso del fondo.

Rinvio alle leggi speciali

Come l'art. 1056 c.c. per le condutture elettriche, anche l'art. 1057 c.c. rinvia alle leggi speciali per la disciplina di dettaglio: procedure di autorizzazione, distanze minime, criteri di calcolo dell'indennizzo. Il proprietario del fondo soggetto mantiene il diritto a un indennizzo proporzionato al pregiudizio subito.

Posizione sistematica

L'art. 1057 c.c. chiude la Sezione V del Capo II e, con essa, l'intera disciplina delle servitù coattive. Il Capo III (artt. 1058 e ss.) inizia con le servitù volontarie, che si costituiscono per contratto o testamento senza necessità di presupposti di interclusione o pubblica utilità.

Domande frequenti

Cosa deve tollerare il proprietario del fondo soggetto a questa servitù?

Deve consentire il passaggio aereo delle gomene della funivia e tollerare sul proprio fondo le opere (piloni, ancoraggi), i meccanismi e le occupazioni del suolo necessarie al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto funicolare.

Quali funivie rientrano nell'art. 1057 c.c.?

Le vie funicolari aeree a uso agrario (trasporto di prodotti agricoli) o industriale (cave, miniere, cantieri). Non rientrano le funivie per trasporto pubblico di persone, soggette a una disciplina pubblicistica separata.

Il proprietario del fondo ha diritto a un indennizzo?

Sì. Anche per le funivie il proprietario del fondo gravato ha diritto a un indennizzo per il pregiudizio subito. La misura e le modalità sono stabilite dalle leggi speciali applicabili agli impianti funicolari.

Qual è la differenza tra l'art. 1056 e l'art. 1057 c.c.?

L'art. 1056 c.c. riguarda il passaggio sotterraneo o aereo di condutture elettriche; l'art. 1057 c.c. disciplina il sorvolo delle gomene di funivie agrarie o industriali. Entrambi sono servitù coattive legali che rinviano alle rispettive leggi speciali.

La servitù funicolare richiede l'interclusione del fondo dominante?

No. Come per le condutture elettriche, la servitù funicolare non richiede l'interclusione del fondo dominante. È giustificata dall'utilità agraria o industriale dell'impianto, indipendentemente dalla situazione di accesso del fondo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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