Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1057 c.c. – Passaggio di vie funicolari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1056 - Articolo 1056 Codice Civile: Passaggio di condutture elettriche→Cod. civ. art. 1058 - Articolo 1058 Codice Civile: Modi di costituzione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1055 Codice Civile: Cessazione dell’interclusione→Art. 1059 c.c.: Servitù concessa da uno dei comproprietari→Art. 1054 c.c.: Interclusione per effetto di alienazione o di di→Articolo 1060 Codice Civile: Servitù costituite dal nudo proprietario→Art. 1053 Codice Civile: Indennità→Articolo 1061 Codice Civile: Servitù non apparenti→Art. 1052 c.c.: Passaggio coattivo a favore di fondo non intercl
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1057 c.c., Passaggio di vie funicolari
L'art. 1057 c.c. estende il sistema delle servitù coattive speciali al passaggio delle gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale, imponendo ai proprietari dei fondi sottostanti obblighi analoghi a quelli previsti per le condutture elettriche dall'art. 1056 c.c.
Ambito di applicazione
La norma si riferisce alle funivie aeree (dette anche teleferiche) destinate ad usi agricoli (trasporto di prodotti colturali, fienili di alta quota) o industriali (cave, miniere, cantieri). Non riguarda invece le funivie per trasporto di persone, soggette a una disciplina pubblicistica autonoma. Il passaggio consiste nel sorvolo del fondo da parte delle gomene portanti e traenti dell'impianto.
Contenuto dell'obbligo
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù deve non solo tollerare il sorvolo delle gomene ma anche consentire l'installazione e la permanenza di opere (piloni, ancoraggi), meccanismi e le occupazioni del suolo necessarie al funzionamento e alla manutenzione dell'impianto. Si tratta quindi di un obbligo complesso che può incidere in modo significativo sull'uso del fondo.
Rinvio alle leggi speciali
Come l'art. 1056 c.c. per le condutture elettriche, anche l'art. 1057 c.c. rinvia alle leggi speciali per la disciplina di dettaglio: procedure di autorizzazione, distanze minime, criteri di calcolo dell'indennizzo. Il proprietario del fondo soggetto mantiene il diritto a un indennizzo proporzionato al pregiudizio subito.
Posizione sistematica
L'art. 1057 c.c. chiude la Sezione V del Capo II e, con essa, l'intera disciplina delle servitù coattive. Il Capo III (artt. 1058 e ss.) inizia con le servitù volontarie, che si costituiscono per contratto o testamento senza necessità di presupposti di interclusione o pubblica utilità.
Domande frequenti
Cosa impone l'art. 1057 c.c.?
L'obbligo di lasciar passare sopra il proprio fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e di tollerare opere, meccanismi e occupazioni necessarie.
Quali funicolari rientrano nella norma?
Le funivie/teleferiche a uso agricolo o industriale; non quelle per il trasporto di persone, soggette a disciplina pubblicistica autonoma.
In cosa consiste l'obbligo del proprietario?
Tollerare il sorvolo delle gomene e consentire l'installazione e la permanenza di opere (piloni, ancoraggi) e le occupazioni necessarie al funzionamento e alla manutenzione.
È prevista un'indennità?
Sì: il proprietario del fondo soggetto ha diritto a un indennizzo proporzionato al pregiudizio, secondo le leggi speciali.
Si applica come per le condutture elettriche?
Sì: è una servitù coattiva analoga a quella dell'art. 1056 c.c., con rinvio alle leggi speciali per la disciplina di dettaglio.