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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1016 c.c. Perimento parziale della cosa

In vigore

Se una sola parte della cosa soggetta all’usufrutto perisce, l’usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

In sintesi

  • Se solo una parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sulla parte residua.
  • Il perimento parziale non estingue il diritto: l'usufruttuario continua a godere di quanto rimane del bene.
  • La norma si coordina con l'art. 1014 n. 3 (perimento totale = estinzione) e con l'art. 1017 (perimento per colpa di terzi = trasferimento sull'indennità).
  • In caso di perimento parziale per colpa di terzi, l'art. 1017 si applica proporzionalmente alla quota perita: l'usufrutto si trasferisce sull'indennità parziale dovuta dal responsabile.

L'art. 1016 c.c. enuncia il principio di conservazione dell'usufrutto sul residuo in caso di perimento parziale: se solo parte del bene viene distrutta, l'usufrutto sopravvive sulla parte rimasta. È il complemento dell'art. 1014 n. 3 (perimento totale = estinzione) e si coordina con l'art. 1017 (perimento per colpa di terzi).

Il principio di conservazione sul residuo

L'art. 1016 c.c. esprime il principio che l'usufrutto si conserva su ciò che rimane in caso di perimento parziale: se il bene subisce una distruzione parziale (per cause accidentali, naturali o imputabili a terzi), il diritto non si estingue integralmente ma si riduce proporzionalmente all'oggetto ancora esistente. Il principio è coerente con la natura del diritto reale: l'usufrutto segue il bene nella sua dimensione attuale, senza estendersi a ciò che non esiste più, ma senza nemmeno estinguersi per il semplice fatto che il bene si è ridotto.

Applicazioni concrete

Esempi pratici di perimento parziale rilevanti per l'art. 1016: (a) Immobile: un edificio in usufrutto subisce il crollo parziale di un'ala a causa di un terremoto; l'usufrutto si conserva sulla parte rimasta in piedi; (b) Terreno agricolo: una frana distrugge una porzione del fondo; l'usufrutto persiste sulla parte non colpita; (c) Universalità di mobili: un incendio distrugge parte del gregge in usufrutto (quasi-usufrutto di universalità); l'usufrutto si conserva sugli animali sopravvissuti; (d) Usufrutto su partecipazioni societarie: la riduzione del capitale con annullamento di parte delle azioni riduce proporzionalmente l'oggetto dell'usufrutto, che si conserva sulle azioni residue.

Distinzione tra perimento parziale e totale

La distinzione tra perimento parziale (art. 1016) e totale (art. 1014 n. 3) è una questione di fatto che può richiedere una valutazione tecnica: se dell'edificio rimane in piedi anche una piccola parte, si è in presenza di perimento parziale e l'usufrutto non si estingue completamente. La linea di confine è però rilevante anche economicamente: se la parte residua è talmente esigua da non avere autonoma utilità economica, la distinzione formale tra perimento totale e parziale può essere attenuata in via interpretativa.

Coordinamento con l'art. 1017 in caso di perimento parziale per colpa di terzi

Se il perimento parziale è causato da colpa o dolo di terzi, si combinano le regole dell'art. 1016 e dell'art. 1017: l'usufrutto si conserva sulla parte residua (art. 1016) e si trasferisce proporzionalmente sull'indennità dovuta dal responsabile per la parte distrutta (art. 1017). L'usufruttuario ha così una doppia tutela: continua a godere del bene nella parte sopravvissuta e ha diritto all'indennizzo per la parte perduta, che mantiene la destinazione economica dell'usufrutto.

Coordinamento normativo

L'art. 1016 va letto con l'art. 1014 n. 3 c.c. (perimento totale come causa di estinzione), l'art. 1017 c.c. (perimento per colpa di terzi e trasferimento sull'indennità), l'art. 995 c.c. (quasi-usufrutto) e le norme in materia di responsabilità civile (art. 2043 c.c.).

Domande frequenti

Se il terremoto distrugge metà dell'edificio in usufrutto, cosa succede al diritto?

L'usufrutto si conserva sulla parte rimasta in piedi (art. 1016 c.c.). Il perimento parziale non estingue il diritto: l'usufruttuario continua a godere di ciò che è sopravvissuto. Se anche la parte distrutta è imputabile a terzi, l'usufruttuario ha diritto all'indennità per la parte persa (art. 1017 c.c.).

Quando si considera 'totale' il perimento che estingue l'usufrutto?

Quando il bene cessa integralmente di esistere o perde completamente l'utilità economica che giustificava il godimento. Se rimane anche una parte con autonoma utilità (es.: le fondazioni di un edificio crollato che possono essere ricostruite), tecnicamente si ha perimento parziale. In pratica, la distinzione è sfumata e richiede valutazione caso per caso.

L'art. 1016 si applica anche ai beni mobili fungibili in usufrutto?

Sì, nei limiti del quasi-usufrutto e dell'usufrutto su universalità. Se un incendio distrugge parte del gregge in usufrutto, l'art. 1016 si applica agli animali sopravvissuti. Per i beni fungibili oggetto di quasi-usufrutto (denaro, granaglie), il perimento parziale riduce proporzionalmente l'obbligo di restituzione del quanti tantundem alla fine del godimento.

L'usufruttuario deve continuare a pagare le spese ordinarie anche dopo il perimento parziale?

Sì, ma proporzionalmente alla parte di bene residua. Se metà dell'immobile è perito e l'usufrutto si conserva sulla metà rimasta, le spese ordinarie si riducono proporzionalmente. I carichi fiscali (IMU, TARI) vengono adeguati al valore catastale residuo.

Se la parte perita è quella più redditizia e la parte residua non produce reddito, l'usufruttuario ha tutele?

Sì. Se il perimento parziale è causato da terzi, l'usufruttuario ha diritto all'indennità per la parte perduta (art. 1017 c.c.), che mantiene la natura di utilità dell'usufrutto. Se il perimento è accidentale, l'usufruttuario subisce la perdita senza rimborso, come il nudo proprietario. Il rischio del perimento accidentale è distribuito equamente tra le due parti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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