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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1014 c.c. Estinzione dell’usufrutto

In vigore

Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

In sintesi

  • Oltre alla scadenza del termine (art. 979 c.c.), l'usufrutto si estingue per: prescrizione ventennale per non uso, confusione (riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona), perimento totale della cosa.
  • La prescrizione per non uso richiede che per 20 anni continuativi l'usufruttuario non eserciti il diritto: il termine decorre dal giorno dell'ultimo atto di esercizio.
  • La confusione avviene quando l'usufruttuario acquista la nuda proprietà (o viceversa): i due diritti si fondono nel diritto di piena proprietà, estinguendo l'usufrutto.
  • Il perimento totale estingue l'usufrutto perché viene meno l'oggetto del diritto; in caso di perimento parziale, l'usufrutto si conserva sulla parte residua (art. 1016 c.c.).

L'art. 1014 c.c. elenca tre cause di estinzione dell'usufrutto che si aggiungono alla scadenza del termine (art. 979 c.c.): la prescrizione per non uso ventennale, la confusione dei diritti nella stessa persona, il perimento totale della cosa. Ciascuna causa ha presupposti e conseguenze giuridiche distinte che incidono sulla posizione di usufruttuario e nudo proprietario.

La prescrizione per non uso ventennale
L'estinzione per prescrizione (art. 1014 n. 1 c.c.) si verifica quando l'usufruttuario non esercita il suo diritto per 20 anni continuativi. Il termine decorre dall'ultimo atto di esercizio del diritto: se l'usufruttuario ha coltivato il fondo sino al 1° gennaio 2000 e da allora non lo ha più usato, l'usufrutto si estingue il 1° gennaio 2020. La prescrizione estintiva dell'usufrutto per non uso è analoga alla prescrizione degli altri diritti reali limitati (servitù, art. 1073 c.c.; enfiteusi, art. 970 c.c.) e si distingue dalla prescrizione acquisitiva (usucapione) che opera a favore di chi possiede. Interrompono il decorso del termine gli atti di esercizio del diritto, ma non la mera dichiarazione di voler esercitarlo.
La confusione: riunione nella stessa persona
L'estinzione per confusione (art. 1014 n. 2 c.c.) avviene quando l'usufrutto e la proprietà si riuniscono nella stessa persona: (a) l'usufruttuario acquista la nuda proprietà, consolidando il diritto di piena proprietà; (b) il nudo proprietario acquista l'usufrutto (es.: lo eredita alla morte dell'usufruttuario); (c) un terzo acquista sia la nuda proprietà sia l'usufrutto. In tutti questi casi, i due diritti, uno nel godimento, l'altro nel capitale, si fondono nel diritto di piena proprietà, che assorbe e cancella l'usufrutto come diritto autonomo. La confusione opera automaticamente, per il solo fatto della riunione: non richiede atti formali di estinzione, ma la cancellazione dell'usufrutto nei registri immobiliari (per gli immobili) presuppone un atto notarile o una sentenza.
Il perimento totale della cosa
L'estinzione per perimento totale (art. 1014 n. 3 c.c.) è conseguenza del principio res extincta nullum ius: se il bene oggetto dell'usufrutto viene completamente distrutto, il diritto reale non ha più oggetto e si estingue. Il perimento può essere fisico (incendio, demolizione, inondazione) o giuridico (espropriazione per pubblica utilità, confisca). In caso di perimento fisico senza colpa, l'usufrutto si estingue senza obblighi risarcitori; in caso di perimento per dolo o colpa di terzi, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità (art. 1017 c.c.); in caso di perimento per colpa dell'usufruttuario, questi risponde verso il nudo proprietario.
Coordinamento con le altre cause di estinzione
L'art. 1014 va letto insieme all'art. 979 c.c. (estinzione per scadenza del termine o morte dell'usufruttuario), all'art. 1015 c.c. (estinzione per abuso dell'usufruttuario), all'art. 1016 c.c. (perimento parziale) e all'art. 1017 c.c. (perimento per colpa di terzi). Il quadro normativo così ricostruito individua tutte le possibili cause di estinzione del diritto di usufrutto.
Coordinamento normativo
Oltre ai riferimenti interni già citati, l'art. 1014 si coordina con l'art. 2943 c.c. (interruzione della prescrizione), l'art. 2944 c.c. (riconoscimento del diritto da parte del debitore) e con le norme sulla trascrizione immobiliare (art. 2648 c.c.) per la cancellazione dell'usufrutto nei registri.

Domande frequenti

L'usufrutto si estingue se non viene esercitato per molti anni?

Sì, per prescrizione. L'art. 1014 n. 1 c.c. prevede l'estinzione dell'usufrutto per non uso protratto per 20 anni. Il termine decorre dall'ultimo atto di esercizio del diritto. Trascorsi 20 anni senza che l'usufruttuario abbia esercitato il godimento, il diritto si estingue e il nudo proprietario riacquista la piena proprietà.

Cosa succede se l'usufruttuario compra la nuda proprietà del bene?

I due diritti si fondono per confusione (art. 1014 n. 2 c.c.) e l'usufruttuario diventa pieno proprietario: l'usufrutto si estingue come diritto autonomo, assorbito nella piena proprietà. Per gli immobili, la confusione va annotata nei registri immobiliari tramite cancellazione dell'usufrutto con atto notarile.

Se l'immobile in usufrutto viene completamente distrutto da un incendio, cosa succede al diritto?

L'usufrutto si estingue per perimento totale della cosa (art. 1014 n. 3 c.c.): viene meno l'oggetto del diritto. Se l'incendio non è imputabile a nessuno (caso fortuito), nessun risarcimento è dovuto. Se è causato da terzi, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile (art. 1017 c.c.).

L'estinzione per confusione richiede un atto formale?

No, la confusione opera automaticamente per il solo fatto della riunione dei diritti nella stessa persona. Non richiede atti di rinuncia o dichiarazioni specifiche. Per gli immobili, è però necessario procedere alla cancellazione dell'usufrutto nei registri immobiliari tramite atto notarile o sentenza, per rendere la situazione opponibile ai terzi.

Quali sono tutte le cause di estinzione dell'usufrutto?

Scadenza del termine o morte dell'usufruttuario (art. 979 c.c.); prescrizione per non uso ventennale (art. 1014 n. 1); confusione nella stessa persona (art. 1014 n. 2); perimento totale della cosa (art. 1014 n. 3); abuso dell'usufruttuario per deterioramento o abbandono (art. 1015 c.c.); rinuncia dell'usufruttuario. Queste cause coprono tutte le possibili modalità di cessazione del diritto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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