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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza. Il congedo dura fino a 90 giorni nell'arco di tre anni, è retribuito al 100% e può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato per la durata del contratto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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In sintesi

Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza. Il congedo dura fino a 90 giorni nell’arco di tre anni, è retribuito al 100% e può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato per la durata del contratto.

Riferimento normativo

Art. 24, D.Lgs. 80/2015

Tabella riepilogativa

Congedo per vittime di violenza di genere — D.Lgs. 80/2015, art. 24
Aspetto Regola
Durata massima 90 giorni nell’arco di 3 anni
Retribuzione 100% della retribuzione ordinaria
Modalità di fruizione Continuativa o frazionata
Requisito Inserimento in percorso di protezione certificato da servizi sociali o centro antiviolenza riconosciuto
Preavviso 7 giorni, salvo impraticabilità (riduzione a 24 ore quando urgente)
Lavoratrici autonome Indennità INPS per co.co.co. e iscritte alla gestione separata

Chi ha diritto al congedo e a quali condizioni

Il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti (pubbliche e private) inserite in un percorso di protezione certificato dai servizi sociali del comune o da un centro antiviolenza riconosciuto ai sensi della L. 119/2013. Non è necessaria la presentazione di una denuncia penale, ma occorre la certificazione del percorso.

Il diritto si applica anche alle lavoratrici a tempo determinato, per la durata residua del contratto; per le collaboratrici coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS è prevista un’indennità specifica.

Come si chiede il congedo in azienda

La lavoratrice deve comunicare al datore la volontà di fruire del congedo con un preavviso minimo di 7 giorni, allegando la certificazione del percorso di protezione rilasciata dal servizio sociali o dal centro antiviolenza. In casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore. La lavoratrice non è obbligata a rivelare al datore la natura delle cause: la certificazione attesta il percorso senza dettagliarne i contenuti.

Tutele aggiuntive: trasformazione del contratto e anticipo TFR

La normativa prevede la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time su richiesta della lavoratrice, per favorire la gestione del percorso di protezione. È inoltre riconosciuta la possibilità di chiedere il trasferimento ad altra sede o a mansioni equivalenti in altra unità produttiva, per ragioni di sicurezza. Il rifiuto del datore è ammesso solo per dimostrata incompatibilità organizzativa.

Casi pratici

Tizio — (nel caso: Fiamma, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato)

Fiamma è inserita in un percorso di protezione presso un centro antiviolenza riconosciuto. Chiede 30 giorni di congedo continuativo, con preavviso di 7 giorni e allegando la certificazione. Riceve il 100% della retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Caia — lavoratrice a tempo determinato con contratto in scadenza

Caia ha un contratto a termine che scade tra 45 giorni. Ha diritto al congedo per i 45 giorni residui del contratto, non per i 90 giorni pieni. Dopo la scadenza del contratto, le tutele di legge non si estendono automaticamente.

Sempronio — (nel caso: Marta, co.co.co. iscritta alla gestione separata)

Marta è collaboratrice coordinata e continuativa: non ha diritto al congedo dipendenti, ma può accedere all’indennità INPS per le iscritte alla gestione separata, presentando la certificazione del percorso di protezione al proprio sportello INPS di competenza.

Domande frequenti

Devo fare denuncia per accedere al congedo?

No. Il congedo non richiede una denuncia penale: è sufficiente la certificazione dell’inserimento in un percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali o da un centro antiviolenza riconosciuto.

Il datore può sapere il motivo del congedo?

No. La lavoratrice è tenuta a fornire la certificazione del percorso, ma non a rivelare la natura dei fatti. Il datore non può richiedere informazioni aggiuntive sul contenuto del percorso.

Il congedo è pagato al 100%?

Sì. Durante il congedo la lavoratrice percepisce il 100% della retribuzione ordinaria, a carico del datore (che può richiedere il rimborso all’INPS per le imprese sotto certi limiti dimensionali).

Posso frazionare i 90 giorni?

Sì. I 90 giorni possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato nell’arco di tre anni, a seconda delle esigenze della lavoratrice e del percorso di protezione.

Esiste un congedo simile per lavoratrici autonome?

La normativa prevede tutele specifiche per le collaboratrici iscritte alla gestione separata INPS (co.co.co., co.co.pro.). Le lavoratrici autonome in senso stretto (P.IVA individuale) non hanno accesso al congedo retribuito, ma possono beneficiare dei percorsi di supporto dei centri antiviolenza e dei patronati.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Devo fare denuncia per accedere al congedo?

No. Il congedo non richiede una denuncia penale: è sufficiente la certificazione dell'inserimento in un percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali o da un centro antiviolenza riconosciuto.

Il datore può sapere il motivo del congedo?

No. La lavoratrice è tenuta a fornire la certificazione del percorso, ma non a rivelare la natura dei fatti. Il datore non può richiedere informazioni aggiuntive sul contenuto del percorso.

Il congedo è pagato al 100%?

Sì. Durante il congedo la lavoratrice percepisce il 100% della retribuzione ordinaria, a carico del datore (che può richiedere il rimborso all'INPS per le imprese sotto certi limiti dimensionali).

Posso frazionare i 90 giorni?

Sì. I 90 giorni possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato nell'arco di tre anni, a seconda delle esigenze della lavoratrice e del percorso di protezione.

Esiste un congedo simile per lavoratrici autonome?

La normativa prevede tutele specifiche per le collaboratrici iscritte alla gestione separata INPS (co.co.co., co.co.pro.). Le lavoratrici autonome in senso stretto (P.IVA individuale) non hanno accesso al congedo retribuito, ma possono beneficiare dei percorsi di supporto dei centri antiviolenza e dei patronati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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