Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

In sintesi

La legge non prevede un diritto generale a permessi retribuiti per visite mediche ordinarie: la disciplina è affidata ai contratti collettivi, che variano notevolmente. Alcuni CCNL riconoscono permessi retribuiti per visite specialistiche o diagnostiche; altri prevedono solo la possibilità di recuperare il tempo; per molte categorie il lavoratore deve utilizzare le ferie o l’orario flessibile.

Riferimento normativo

CCNL di categoria; D.Lgs. 151/2001 per alcune categorie

Tabella riepilogativa

Permessi per visite mediche: varianti principali nei CCNL
Tipo di trattamento Descrizione Esempi settoriali
Permesso retribuito Il datore retribuisce l’assenza per visita Alcuni CCNL sanità, istruzione, PA
Permesso con recupero L’assenza è autorizzata ma le ore si recuperano Molti CCNL industria
Ferie o ROL Il lavoratore utilizza ferie, ROL o permessi ex festività Caso frequente in assenza di previsione specifica
Malattia a ore Il lavoratore comunica malattia per poche ore Dipende dalla disciplina del CCNL e del medico
Invalidità/categorie protette Permessi legge 104 o simili per esami connessi alla disabilità Tutti i settori se ricorrono i presupposti

Cosa dice la legge

Il diritto del lavoro italiano non prevede, sul piano legale generale, un permesso retribuito specifico per le visite mediche ordinarie (diverso dal congedo di malattia). L’unico caso con copertura legale diretta sono i permessi ex L. 104/1992 per i portatori di handicap grave, e le disposizioni del D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici madri (visite prenatali). Per tutti gli altri lavoratori, la fonte è la contrattazione collettiva.

Cosa prevedono i CCNL più diffusi

I contratti collettivi adottano approcci molto diversi:

  • Alcuni riconoscono permessi retribuiti (solitamente da 1 a 3 ore, o una mezza giornata) per visite mediche specialistiche documentate, entro un monte-ore annuo (es. 18 o 24 ore).
  • Altri prevedono il recupero delle ore assenti, senza trattenuta.
  • In assenza di previsione specifica, il lavoratore deve usare ferie, ROL o permessi ex festività.
  • In alcuni casi si può chiedere al medico di base un certificato di malattia anche per poche ore (cosiddetta «malattia a ore»), se il CCNL e l’INPS lo consentono.

Come richiedere il permesso in pratica

Il lavoratore deve presentare al datore la richiesta con congruo anticipo (di norma 1-2 giorni lavorativi), indicando data e orario previsto. Al rientro deve esibire la documentazione medica (prenotazione CUP, ricevuta della visita, eventuale certificato). Se il permesso è retribuito, la documentazione è necessaria per la corretta imputazione; se previsto il recupero, le ore di recupero vanno concordate con il responsabile.

Casi pratici

Tizio – CCNL metalmeccanici, visita specialistica

Il CCNL Metalmeccanici industria prevede che il lavoratore possa assentarsi per visita specialistica documentata con l’obbligo di recupero delle ore. Tizio si assenta per 2 ore per una visita ortopedica: deve portare la ricevuta e recuperare le 2 ore entro la settimana, concordando con il capo turno.

Caia – dipendente pubblico con permesso retribuito

Il CCNL del comparto Funzioni Centrali (PA) prevede 18 ore annue di permesso retribuito per visite mediche e diagnostica documentata. Caia si assenta per un’ora: la ore vengono scalate dal monte-ore, senza recupero né trattenuta.

Sempronio – CCNL commercio, assenza non pianificata

Sempronio deve andare al pronto soccorso per un infortunio non professionale: assente per mezza giornata. Poiché non è una visita programmata, il suo CCNL gli consente di richiedere un certificato medico che trasforma l’assenza in malattia ordinaria, con le relative regole di trattamento.

Domande frequenti

Ho diritto per legge a un permesso retribuito per la visita dal medico?

No, in via generale. La legge non prevede un permesso retribuito generico per visite mediche. La disciplina è affidata al CCNL: alcuni contratti lo riconoscono, altri prevedono il recupero ore, altri ancora nulla di specifico. Verificare il proprio contratto collettivo.

Quante ore di permesso per visite mediche prevede il mio CCNL?

Varia molto: da 0 a 24 ore annue retribuite, a seconda del settore e del contratto. Per sapere esattamente cosa spetta, consultare la sezione «permessi» o «assenze» del proprio CCNL o rivolgersi al sindacato di categoria.

Posso usare la malattia per una visita specialistica?

Se il medico di base rilascia un certificato di malattia (anche per poche ore), l’assenza è gestita come malattia ordinaria con le relative regole INPS e CCNL. Non tutti i medici rilasciano certificati per visite programmate; in ogni caso occorre verificare se il proprio CCNL ammette la malattia a ore.

Devo portare la documentazione al rientro?

Generalmente sì: il datore può richiedere la ricevuta della prenotazione CUP o la documentazione della visita per giustificare l’assenza. In mancanza, il permesso potrebbe essere imputato a ferie o risultare ingiustificato.

Le visite prenatali sono trattate diversamente?

Sì. Le visite prenatali obbligatorie sono coperte dall’art. 14 del D.Lgs. 151/2001: le lavoratrici madri hanno diritto ad assentarsi per i controlli prenatali con retribuzione a carico del datore (non dell’INPS) senza obbligo di recupero.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La legge non prevede un diritto generale a permessi retribuiti per le visite mediche ordinarie: la materia è affidata ai CCNL.
  • I contratti collettivi adottano soluzioni diverse: permesso retribuito, permesso con recupero, oppure uso di ferie/ROL.
  • Hanno copertura legale diretta i permessi ex L. 104/1992 e le visite prenatali delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/2001).
  • In alcuni casi è possibile la "malattia a ore" con certificato, se CCNL e INPS lo consentono.
  • La richiesta va presentata con congruo anticipo e con documentazione idonea.
  • Per il trattamento concreto fa fede il CCNL di categoria applicato.
Indice dei contenuti

La domanda se il permesso per una visita medica sia retribuito è tra le più frequenti e tra quelle con la risposta meno scontata. Sul piano della legge generale non esiste un diritto a un permesso retribuito specifico per le visite mediche ordinarie: la disciplina è quasi interamente rimessa alla contrattazione collettiva, che adotta soluzioni anche molto diverse tra un settore e l'altro.

Cosa dice la legge

L'ordinamento non prevede, in via generale, un permesso retribuito dedicato alle visite mediche, distinto dal congedo di malattia. Le eccezioni con copertura legale diretta sono mirate: i permessi per i lavoratori con handicap grave e per chi li assiste, disciplinati dalla L. 104/1992, e le assenze per le visite prenatali delle lavoratrici in gravidanza, garantite dal D.Lgs. 151/2001, che assicura il diritto a permessi retribuiti per gli accertamenti connessi alla maternità. Fuori da questi casi, la fonte è il contratto collettivo.

Le soluzioni dei contratti collettivi

I CCNL adottano approcci eterogenei. Alcuni riconoscono permessi retribuiti per visite specialistiche o diagnostiche documentate, entro un monte ore annuo; altri prevedono che l'assenza sia autorizzata ma con recupero delle ore, senza trattenuta in busta paga; altri ancora non contemplano una previsione specifica, lasciando al lavoratore l'uso di ferie, ROL o permessi per ex festività. È quindi indispensabile leggere il contratto applicato al proprio rapporto.

La cosiddetta malattia a ore

In alcune situazioni il lavoratore può chiedere al medico un certificato che copra anche solo poche ore di assenza per la visita - la cosiddetta "malattia a ore" - quando la disciplina del CCNL e le regole dell'INPS lo consentono. È una soluzione che va valutata caso per caso, perché non tutti i contratti la ammettono e non sempre risulta la più conveniente sul piano economico.

I permessi della L. 104 e per la maternità

Per i lavoratori con disabilità grave o per chi assiste un familiare nelle condizioni previste, i permessi della L. 104/1992 coprono anche gli accertamenti sanitari connessi alla condizione tutelata. Per le lavoratrici in gravidanza, il D.Lgs. 151/2001 garantisce permessi retribuiti per le visite prenatali e gli esami clinici quando vanno effettuati durante l'orario di lavoro, dietro presentazione della documentazione.

Come richiedere il permesso

In concreto, il lavoratore deve presentare la richiesta con congruo anticipo, indicando giorno e orario della visita e, se richiesto, allegando la documentazione che la attesta. Conservare l'attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria è prudente: serve a giustificare l'assenza e a evitare contestazioni, soprattutto nei contratti che subordinano la retribuzione del permesso alla prova della visita.

Indicazioni pratiche

Prima di assentarsi conviene verificare nel proprio CCNL quale trattamento è previsto, se esiste un monte ore dedicato e quali documenti sono richiesti. In assenza di previsione specifica, valutare con il datore l'uso di ferie, permessi o flessibilità oraria. Nei casi tutelati dalla L. 104 o dalla maternità, far valere i permessi di legge, che hanno copertura diretta e prevalgono sulle previsioni contrattuali meno favorevoli.

Domande frequenti

Il permesso per visita medica è sempre retribuito?

No. La legge non prevede un diritto generale a permessi retribuiti per le visite mediche ordinarie. Dipende dal CCNL applicato: alcuni li retribuiscono, altri prevedono il recupero delle ore, altri richiedono l'uso di ferie o ROL.

Esistono casi con copertura garantita dalla legge?

Sì: i permessi ex L. 104/1992 per i lavoratori con disabilità grave e per chi li assiste, e le visite prenatali delle lavoratrici in gravidanza, tutelate dal D.Lgs. 151/2001 con permessi retribuiti.

Posso usare la malattia per una visita di poche ore?

In alcuni casi sì, con la cosiddetta malattia a ore certificata dal medico, ma solo se il CCNL e le regole INPS lo consentono. Va valutata caso per caso e non sempre è la soluzione più conveniente.

Cosa devo fare se il mio contratto non prevede nulla?

In assenza di previsione specifica, di norma si utilizzano ferie, ROL o permessi per ex festività, oppure si concorda con il datore una flessibilità oraria per recuperare le ore di assenza.

Quali documenti servono per il permesso?

La richiesta va presentata con congruo anticipo ed è prudente conservare l'attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria, spesso necessaria per giustificare l'assenza e ottenere il trattamento previsto dal CCNL.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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