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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata di norma entro dicembre, pari a una mensilità di retribuzione maturata per dodicesimi in ragione del servizio prestato nell'anno. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti in forza della contrattazione collettiva e dell'uso consolidato; in caso di lavoro part-year è proporzionata ai mesi lavorati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

In sintesi

La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva erogata di norma entro dicembre, pari a una mensilità di retribuzione maturata per dodicesimi in ragione del servizio prestato nell’anno. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti in forza della contrattazione collettiva e dell’uso consolidato; in caso di lavoro part-year è proporzionata ai mesi lavorati.

Riferimento normativo

Contrattazione collettiva (CCNL); uso consolidato

Tabella riepilogativa

Regole di maturazione della tredicesima
Aspetto Regola
Base di maturazione Una mensilità di retribuzione per ogni anno intero; per anni parziali si calcolano i dodicesimi effettivi
Periodo di riferimento Di norma 1 gennaio – 31 dicembre (l’anno contrattuale può variare per CCNL)
Erogazione Di norma entro dicembre, spesso contestuale alla busta paga di dicembre; la data esatta dipende dal CCNL
Imponibile IRPEF Sì, concorre al reddito ordinario dell’anno
Imponibile previdenziale Sì, confluisce nella retribuzione imponibile utile anche ai fini TFR
Assenze che riducono la maturazione Dipende dal CCNL: malattia, maternità obbligatoria di norma non sospendono la maturazione; aspettativa non retribuita sì

Cos'è la tredicesima e su quale base normativa si fonda

La tredicesima non ha una disciplina in un unico testo di legge: è il risultato di accordi interconfederali storici degli anni ’40-’50 recepiti da tutti i CCNL e ormai consolidati come uso normativo. Consiste in una mensilità aggiuntiva di retribuzione, distinta dalle normali dodici mensilità, che matura nel corso dell’anno e viene corrisposta di norma a dicembre.

Come si calcola: il metodo dei dodicesimi

La tredicesima matura per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio prestati nell’anno. Chi lavora l’intero anno percepisce l’intera mensilità; chi inizia o cessa il rapporto nel corso dell’anno riceve i dodicesimi corrispondenti ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni, secondo la maggioranza dei CCNL). L’importo è calcolato sulla retribuzione contrattuale mensile lorda del momento dell’erogazione: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo e altre voci continuative previste dal CCNL.

Part-time, malattia e maternità: come incidono

Per il lavoratore part-time la tredicesima è proporzionata all’orario ridotto. I periodi di malattia e di maternità obbligatoria non sospendono di norma la maturazione, perché il rapporto è comunque in essere. L’aspettativa non retribuita e altri periodi di sospensione del rapporto riducono invece i dodicesimi maturati, secondo le indicazioni del CCNL applicato.

Casi pratici

Tizio — anno intero con stipendio costante

Tizio ha un contratto full-time con retribuzione mensile lorda di 2.200 €. A dicembre percepisce la tredicesima pari a 2.200 €, su cui si applica l’IRPEF ordinaria insieme al resto della busta paga di dicembre.

Caia — assunta ad aprile

Caia è assunta il 3 aprile. Matura 9 mesi (aprile–dicembre). La sua tredicesima sarà 9/12 della mensilità lorda: con uno stipendio di 1.800 €, riceve 1.800 × 9/12 = 1.350 €.

Sempronio — part-time al 60%

Sempronio lavora part-time al 60% per l’intero anno. Il suo minimo tabellare part-time è 1.320 € (60% di 2.200 €). La tredicesima sarà 1.320 €, ovvero 60% di quella che percepirebbe a full-time.

Domande frequenti

La tredicesima è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti?

Sì, per i lavoratori subordinati del settore privato è prevista da tutti i CCNL e dall’uso consolidato. Anche i lavoratori domestici e i lavoratori stagionali maturano la tredicesima proporzionalmente.

Quando viene pagata la tredicesima?

Di norma viene erogata con la busta paga di dicembre, entro le festività natalizie. La data esatta è stabilita dal CCNL applicato.

La tredicesima è tassata?

Sì. La tredicesima concorre al reddito da lavoro dipendente ed è soggetta all’IRPEF ordinaria per scaglioni, unitamente alle altre somme percepite nel mese di erogazione.

Entra nel calcolo del TFR?

Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR e quindi aumenta la quota annua accantonata.

Cosa succede se il rapporto cessa a novembre?

Il lavoratore riceve i dodicesimi maturati (11/12 se il mese di novembre è intero o la frazione prevista dal CCNL) come voce di liquidazione nel saldo finale.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.