Testo dell'articoloVigente
La L. 219/2005 garantisce al lavoratore dipendente donatore di sangue il diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione, con piena retribuzione a carico del datore. Non è necessario usare ferie o recuperare il tempo.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Durata | Intera giornata lavorativa (le 24 ore del giorno di donazione) |
| Retribuzione | Piena, a carico del datore di lavoro |
| Base normativa | Art. 1 L. 219/2005 |
| Documentazione | Attestato del centro trasfusionale |
| Frequenza | Ad ogni donazione (nessun limite annuo di legge) |
| Plasmaferesi e piastrinoaferesi | Incluse (interpretazione estensiva confermata da prassi) |
Il diritto: un giorno retribuito per ogni donazione
L’art. 1 della L. 219/2005 stabilisce che i lavoratori dipendenti che donano il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, mantenendo la piena retribuzione. Non vi è un limite annuo: il beneficio spetta per ogni donazione effettuata nel rispetto degli intervalli minimi imposti dalle norme sanitarie.
Come si documenta
Il lavoratore deve esibire al datore l’attestato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale o dall’associazione accreditata (AVIS, CRI, ecc.). Il documento indica data e tipo di donazione. Non è necessario preavviso formale, ma è buona prassi avvisare il datore la sera prima o appena possibile.
Plasmaferesi, piastrinoaferesi e altre procedure
Sebbene la legge menzioni esplicitamente il «sangue», la prassi consolidata e le circolari ministeriali estendono il beneficio alla plasmaferesi e alla piastrinoaferesi, procedure analoghe effettuate presso centri trasfusionali accreditati. In caso di dubbio è opportuno verificare quanto prevede il CCNL applicato.
Casi pratici
Tizio lavora nel turno pomeridiano (14-22) e dona il sangue la mattina. Ha diritto all’intera giornata lavorativa del pomeriggio: il permesso copre l’intero turno, non solo le ore di assenza effettiva al centro trasfusionale.
Il datore di Caia pretende che recuperi il pomeriggio in altro giorno. La pretesa è illegittima: il permesso L. 219/2005 è pieno e non soggetto a recupero né a detrazione dalle ferie.
Sempronio dona tre volte nell’anno rispettando gli intervalli sanitari (sangue intero: ogni 90 giorni per gli uomini). Ha diritto a 3 giornate retribuite, una per ogni donazione.
Domande frequenti
Il permesso per donazione del sangue si applica anche ai lavoratori part-time?
Sì. Il permesso copre l’intera giornata lavorativa, quindi anche il turno ridotto del part-time nel giorno della donazione.
Devo avvisare il datore in anticipo?
Non è richiesto un preavviso formale dalla legge, ma avvisare il giorno prima è buona prassi. L’unico obbligo è produrre l’attestato di donazione.
Il permesso vale anche per la donazione di midollo osseo?
Per la donazione di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche esiste una disciplina specifica (L. 52/2001 e ss.mm.ii.) che garantisce permessi retribuiti anche per il periodo di ospedalizzazione, non solo il giorno della donazione.
Il permesso per donazione è compatibile con i permessi L. 104?
Sì, sono istituti del tutto distinti. Il lavoratore che fruisce di permessi L. 104 può comunque usufruire del permesso per donazione nella giornata in cui effettua la donazione.
Se il centro trasfusionale non emette l'attestato subito?
Il lavoratore può esibire una ricevuta provvisoria e integrare con l’attestato definitivo appena disponibile; il datore non può negare il permesso in assenza del documento definitivo se la donazione è attestata anche provvisoriamente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il permesso per donazione di sangue è uno degli istituti più netti del diritto del lavoro: un diritto pieno, retribuito e non recuperabile, che premia un gesto di solidarietà sociale. La sua disciplina è sintetica ma genera spesso contestazioni quando il datore tenta di comprimerla; conviene perciò fissarne con precisione i contorni.
Il fondamento normativo
L'art. 1 della L. 219/2005 stabilisce che i lavoratori dipendenti donatori di sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione. La ratio è duplice: tutelare la salute del donatore, che ha bisogno di riposo dopo il prelievo, e incentivare una pratica di rilievo pubblico per il sistema sanitario.
L'estensione del permesso all'intera giornata
Il punto più importante è che il permesso copre l'intera giornata lavorativa, e non soltanto le poche ore trascorse al centro trasfusionale. Ciò vale qualunque sia il turno: chi dona la mattina e avrebbe dovuto lavorare il pomeriggio ha comunque diritto a tutto il turno pomeridiano. La giornata si considera lavorata a tutti gli effetti, anche ai fini della maturazione di ferie e tredicesima.
Retribuzione piena e divieto di recupero
La retribuzione è piena e a carico del datore: il permesso non incide sulle ferie, non comporta riduzione dello stipendio e non può essere subordinato a recupero delle ore in altra giornata. Una pretesa del datore in tal senso è illegittima, perché contraria al tenore dell'art. 1 L. 219/2005. Il lavoratore che subisca una decurtazione può rivolgersi al sindacato o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L'assenza di un limite annuo
La legge non pone un tetto al numero di donazioni e quindi di permessi nell'anno: il beneficio spetta per ogni donazione effettuata nel rispetto degli intervalli minimi imposti dalle norme sanitarie, che variano a seconda del tipo di donazione e del sesso del donatore. Il limite, in sostanza, è quello fisiologico stabilito dalla medicina trasfusionale, non un contingente giuridico.
La documentazione
Per fruire del permesso il lavoratore deve esibire al datore l'attestato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale o dall'associazione accreditata (AVIS, CRI e simili), con l'indicazione della data e del tipo di prelievo. Non è richiesto un preavviso formale, ma avvisare il datore con un minimo di anticipo è buona prassi che agevola l'organizzazione del lavoro.
Plasmaferesi, midollo e rapporti con altri istituti
Sebbene la legge menzioni il sangue, la prassi e le circolari ministeriali estendono il beneficio alle procedure analoghe di plasmaferesi e piastrinoaferesi. Diversa è la donazione di midollo osseo, retta da una disciplina propria che assicura permessi anche per l'eventuale ospedalizzazione. Il permesso per donazione è infine del tutto compatibile con altri istituti, come i permessi della L. 104/1992, trattandosi di diritti distinti che possono concorrere.
Il rimborso al datore e l'oneri economici
Un aspetto poco noto: la retribuzione della giornata di permesso è anticipata dal datore, ma per i lavoratori del settore privato la normativa prevede che l'onere sia posto a carico dell'ente previdenziale, con un meccanismo di rimborso o conguaglio. Per il lavoratore, in ogni caso, il risultato non cambia: la giornata è pienamente retribuita e non comporta alcun costo né riduzione di spettanze. Il datore non può opporre il proprio onere economico per negare o comprimere il permesso.
La tutela in caso di rifiuto
Se il datore nega il permesso, ne pretende il recupero o lo imputa alle ferie, il comportamento è illegittimo e il lavoratore può reagire chiedendo il ripristino del diritto, anche con il supporto del sindacato, del patronato o dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il diritto al permesso, avendo fondamento di legge e finalità di interesse pubblico, prevale sulle eventuali esigenze organizzative dell'azienda, che possono al più giustificare un coordinamento sui tempi, mai un diniego.
Domande frequenti
Il permesso copre solo le ore al centro trasfusionale?
No, copre l'intera giornata lavorativa, qualunque sia il turno. Chi dona la mattina ha diritto anche all'intero turno pomeridiano, considerato lavorato a tutti gli effetti.
Devo recuperare le ore di assenza per donazione?
No. Il permesso è pieno e retribuito a carico del datore; non incide sulle ferie e non può essere subordinato a recupero. Una pretesa contraria è illegittima.
Quante volte all'anno posso usarlo?
Non c'è un limite annuo di legge: il diritto spetta per ogni donazione effettuata nel rispetto degli intervalli sanitari minimi previsti per il tipo di prelievo.
Quale documento devo presentare?
L'attestato di donazione del centro trasfusionale o dell'associazione accreditata (AVIS, CRI), con data e tipo di donazione. Non è richiesto un preavviso formale.
Il permesso vale anche per la plasmaferesi?
Sì, la prassi consolidata estende il beneficio alla plasmaferesi e alla piastrinoaferesi, procedure analoghe svolte presso centri trasfusionali accreditati.