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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
La L. 219/2005 garantisce al lavoratore dipendente donatore di sangue il diritto ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione, con piena retribuzione a carico del datore. Non è necessario usare ferie o recuperare il tempo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

La L. 219/2005 garantisce al lavoratore dipendente donatore di sangue il diritto ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa in cui effettua la donazione, con piena retribuzione a carico del datore. Non è necessario usare ferie o recuperare il tempo.

Riferimento normativo

Art. 1, L. 219/2005

Tabella riepilogativa

Permesso donazione sangue — riepilogo
Aspetto Regola
Durata Intera giornata lavorativa (le 24 ore del giorno di donazione)
Retribuzione Piena, a carico del datore di lavoro
Base normativa Art. 1 L. 219/2005
Documentazione Attestato del centro trasfusionale
Frequenza Ad ogni donazione (nessun limite annuo di legge)
Plasmaferesi e piastrinoaferesi Incluse (interpretazione estensiva confermata da prassi)

Il diritto: un giorno retribuito per ogni donazione

L’art. 1 della L. 219/2005 stabilisce che i lavoratori dipendenti che donano il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata lavorativa in cui effettuano la donazione, mantenendo la piena retribuzione. Non vi è un limite annuo: il beneficio spetta per ogni donazione effettuata nel rispetto degli intervalli minimi imposti dalle norme sanitarie.

Come si documenta

Il lavoratore deve esibire al datore l’attestato di donazione rilasciato dal centro trasfusionale o dall’associazione accreditata (AVIS, CRI, ecc.). Il documento indica data e tipo di donazione. Non è necessario preavviso formale, ma è buona prassi avvisare il datore la sera prima o appena possibile.

Plasmaferesi, piastrinoaferesi e altre procedure

Sebbene la legge menzioni esplicitamente il «sangue», la prassi consolidata e le circolari ministeriali estendono il beneficio alla plasmaferesi e alla piastrinoaferesi, procedure analoghe effettuate presso centri trasfusionali accreditati. In caso di dubbio è opportuno verificare quanto prevede il CCNL applicato.

Casi pratici

Tizio — donazione di mattina, turno pomeridiano

Tizio lavora nel turno pomeridiano (14-22) e dona il sangue la mattina. Ha diritto all’intera giornata lavorativa del pomeriggio: il permesso copre l’intero turno, non solo le ore di assenza effettiva al centro trasfusionale.

Caia — datore che chiede di recuperare le ore

Il datore di Caia pretende che recuperi il pomeriggio in altro giorno. La pretesa è illegittima: il permesso L. 219/2005 è pieno e non soggetto a recupero né a detrazione dalle ferie.

Sempronio — tre donazioni in un anno

Sempronio dona tre volte nell’anno rispettando gli intervalli sanitari (sangue intero: ogni 90 giorni per gli uomini). Ha diritto a 3 giornate retribuite, una per ogni donazione.

Domande frequenti

Il permesso per donazione del sangue si applica anche ai lavoratori part-time?

Sì. Il permesso copre l’intera giornata lavorativa, quindi anche il turno ridotto del part-time nel giorno della donazione.

Devo avvisare il datore in anticipo?

Non è richiesto un preavviso formale dalla legge, ma avvisare il giorno prima è buona prassi. L’unico obbligo è produrre l’attestato di donazione.

Il permesso vale anche per la donazione di midollo osseo?

Per la donazione di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche esiste una disciplina specifica (L. 52/2001 e ss.mm.ii.) che garantisce permessi retribuiti anche per il periodo di ospedalizzazione, non solo il giorno della donazione.

Il permesso per donazione è compatibile con i permessi L. 104?

Sì, sono istituti del tutto distinti. Il lavoratore che fruisce di permessi L. 104 può comunque usufruire del permesso per donazione nella giornata in cui effettua la donazione.

Se il centro trasfusionale non emette l'attestato subito?

Il lavoratore può esibire una ricevuta provvisoria e integrare con l’attestato definitivo appena disponibile; il datore non può negare il permesso in assenza del documento definitivo se la donazione è attestata anche provvisoriamente.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il permesso per donazione del sangue si applica anche ai lavoratori part-time?

Sì. Il permesso copre l'intera giornata lavorativa, quindi anche il turno ridotto del part-time nel giorno della donazione.

Devo avvisare il datore in anticipo?

Non è richiesto un preavviso formale dalla legge, ma avvisare il giorno prima è buona prassi. L'unico obbligo è produrre l'attestato di donazione.

Il permesso vale anche per la donazione di midollo osseo?

Per la donazione di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche esiste una disciplina specifica (L. 52/2001 e ss.mm.ii.) che garantisce permessi retribuiti anche per il periodo di ospedalizzazione, non solo il giorno della donazione.

Il permesso per donazione è compatibile con i permessi L. 104?

Sì, sono istituti del tutto distinti. Il lavoratore che fruisce di permessi L. 104 può comunque usufruire del permesso per donazione nella giornata in cui effettua la donazione.

Se il centro trasfusionale non emette l'attestato subito?

Il lavoratore può esibire una ricevuta provvisoria e integrare con l'attestato definitivo appena disponibile; il datore non può negare il permesso in assenza del documento definitivo se la donazione è attestata anche provvisoriamente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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