Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

In sintesi

Il licenziamento per scarso rendimento è ammesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, ma il datore deve fornire una prova rigorosa: dimostrare che il lavoratore non ha raggiunto standard produttivi oggettivi e che il rendimento deficitario è imputabile a sua colpa, non a cause esterne o organizzative.

Riferimento normativo

L. 604/1966

Tabella riepilogativa

Scarso rendimento: elementi da provare per la legittimità
Elemento A carico di chi Contenuto
Standard produttivo di riferimento Datore Parametro oggettivo (media colleghi, target contrattuale)
Scostamento significativo e protratto Datore Rendimento notevolmente inferiore in modo continuativo
Imputabilità al lavoratore Datore Colpa o negligenza del lavoratore, non cause esterne
Precedenti contestazioni Datore Diffide o contestazioni disciplinari pregresse
Prova contraria Lavoratore Cause esterne, carenze organizzative, strumenti inadeguati

Giustificato motivo soggettivo o oggettivo?

La giurisprudenza non è uniforme. Secondo un orientamento, lo scarso rendimento per negligenza o inadempimento volontario è un giustificato motivo soggettivo e richiede preventiva contestazione disciplinare ex art. 7 Statuto. Secondo un altro orientamento, se il rendimento insufficiente non è imputabile a colpa ma a incapacità strutturale, è un motivo oggettivo. In entrambi i casi la prova è rigorosa e spetta al datore.

Cosa deve dimostrare il datore

Il datore deve provare: (1) l’esistenza di un parametro oggettivo di rendimento (ad es. media della squadra, target del CCNL o contratto individuale); (2) uno scostamento significativo e protratto rispetto a tale parametro; (3) la riconducibilità dello scostamento a colpa o negligenza del lavoratore e non a fattori organizzativi, carenza di strumenti o condizioni di lavoro. La Cassazione richiede costantemente tutti e tre gli elementi.

Le tutele del lavoratore e il percorso suggerito

Il lavoratore può difendersi dimostrando che il basso rendimento dipende da cause esterne (carichi eccessivi, strumenti difettosi, formazione assente) o da scelte organizzative del datore. Prima del licenziamento è consigliabile che il lavoratore richieda per iscritto chiarimenti sulla propria performance e conservi documentazione utile. Se il licenziamento arriva senza preventiva contestazione disciplinare quando sarebbe stato dovuta, il vizio procedurale rende il recesso illegittimo.

Casi pratici

Tizio – venditore sotto target per sei mesi

Tizio è un agente di vendita che per sei mesi raggiunge il 40% degli obiettivi, contro una media del 90% dei colleghi. Il datore ha i dati comparativi e prove che il territorio assegnato è analogo agli altri: la prova dello scarso rendimento imputabile a Tizio è solida.

Caia – basso rendimento per macchine obsolete

Caia è una operatrice di magazzino con produttività calata dopo l’introduzione di nuovi software non adeguatamente testati. Il datore non può imputarle lo scarso rendimento senza provare che la causa non è organizzativa.

Sempronio – licenziato senza contestazione disciplinare preventiva

Sempronio riceve direttamente la lettera di licenziamento per scarso rendimento senza alcuna contestazione o diffida preventiva. Se il rendimento era imputabile a sua colpa, il mancato rispetto della procedura disciplinare rende il licenziamento viziato.

Domande frequenti

Il licenziamento per scarso rendimento richiede una contestazione disciplinare preventiva?

Se lo scarso rendimento è imputabile a negligenza del lavoratore (motivo soggettivo), sì: occorre la preventiva contestazione ex art. 7 Statuto. Se è qualificato come motivo oggettivo la procedura cambia, ma il datore deve comunque provare rigorosamente lo scostamento.

Qual è lo standard di rendimento di riferimento?

Il parametro deve essere oggettivo: la media dei colleghi con mansioni analoghe, i target fissati nel contratto individuale o dal CCNL, oppure le istruzioni organizzative scritte. Non basta la valutazione soggettiva del superiore.

Il lavoratore può difendersi adducendo cause esterne?

Sì. Se il basso rendimento dipende da strumenti inadeguati, formazione assente o carichi eccessivi imposti dal datore, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo.

Quanto deve durare il rendimento insufficiente?

Non esiste un periodo minimo fisso: la giurisprudenza richiede che lo scostamento sia significativo e protratto nel tempo, non episodico.

Cosa rischia il datore se il licenziamento è illegittimo?

Dovrà pagare un’indennità risarcitoria (o, in determinati casi, procedere alla reintegra), oltre a eventuali spese legali. L’entità dipende dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015).

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il licenziamento per scarso rendimento e ammesso, ma richiede una prova rigorosa a carico del datore (L. 604/1966).
  • Occorre un parametro oggettivo di rendimento, uno scostamento significativo e protratto e l'imputabilita a colpa del lavoratore.
  • La qualificazione come motivo soggettivo od oggettivo incide sulla necessita della preventiva contestazione disciplinare ex art. 7 dello Statuto.
  • Il lavoratore puo difendersi dimostrando cause esterne o carenze organizzative non a lui imputabili.
  • I vizi procedurali o di prova rendono il recesso illegittimo, con le tutele del regime applicabile.
Indice dei contenuti

Il licenziamento per scarso rendimento si colloca in un punto delicato del diritto del lavoro, perche la prestazione lavorativa e un'obbligazione di mezzi e non di risultato: il lavoratore deve la diligenza richiesta dall'art. 2104 c.c., non un esito produttivo predeterminato. Per questo il recesso fondato su un rendimento insufficiente e ammesso solo entro limiti rigorosi, con un onere probatorio severo a carico del datore. Il riferimento normativo e la L. 604/1966, che subordina ogni licenziamento individuale a un giustificato motivo.

Obbligazione di diligenza, non di risultato

Poiche il lavoratore e tenuto a usare la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 2104 c.c., il semplice mancato raggiungimento di un obiettivo non basta a giustificare il recesso. Occorre dimostrare che il deficit di rendimento dipende da una condotta del lavoratore contraria ai doveri di diligenza e non da fattori esterni o organizzativi.

Motivo soggettivo od oggettivo

La qualificazione e decisiva. Se lo scarso rendimento dipende da negligenza o inadempimento, si configura un giustificato motivo soggettivo, che impone la preventiva contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Se invece deriva da una incapacita strutturale non colpevole, puo configurarsi un motivo oggettivo, con un diverso percorso procedurale; in entrambi i casi la prova resta rigorosa.

Cosa deve provare il datore

Il datore deve dimostrare tre elementi: l'esistenza di un parametro oggettivo di rendimento, come la media dei colleghi adibiti a mansioni analoghe o un target contrattuale; uno scostamento significativo e protratto rispetto a quel parametro; la riconducibilita dello scostamento a colpa o negligenza del lavoratore e non a fattori organizzativi, carenza di strumenti o condizioni di lavoro. La giurisprudenza richiede costantemente la compresenza di tutti e tre i profili.

La difesa del lavoratore

Il lavoratore puo contrastare l'addebito dimostrando che il basso rendimento dipende da cause esterne: carichi eccessivi, strumenti difettosi, formazione assente o scelte organizzative del datore. Prima del recesso e utile che chieda per iscritto chiarimenti sulla propria performance e conservi la documentazione rilevante, per poter dimostrare l'origine non colpevole dello scostamento.

I vizi procedurali

Quando il licenziamento e qualificabile come disciplinare ma viene intimato senza la preventiva contestazione dovuta ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il recesso e viziato a prescindere dalla fondatezza nel merito. Il rispetto del contraddittorio e una garanzia procedurale autonoma, la cui violazione incide sulla legittimita del licenziamento.

Le conseguenze dell'illegittimita

Se il licenziamento e dichiarato illegittimo, le conseguenze dipendono dal regime di tutela applicabile in ragione della data di assunzione e delle dimensioni del datore: si va dalla tutela reintegratoria a quella meramente indennitaria. In ogni caso il datore puo essere tenuto a corrispondere un risarcimento, oltre alle eventuali spese del giudizio.

Domande frequenti

Il licenziamento per scarso rendimento richiede la contestazione disciplinare?

Se lo scarso rendimento e imputabile a negligenza del lavoratore (motivo soggettivo), si: occorre la preventiva contestazione ex art. 7 dello Statuto. Se e qualificato come motivo oggettivo la procedura cambia, ma il datore deve comunque provare rigorosamente lo scostamento.

Qual e lo standard di rendimento di riferimento?

Deve essere oggettivo: la media dei colleghi con mansioni analoghe, i target del contratto individuale o del CCNL, le istruzioni organizzative scritte. Non basta la valutazione soggettiva del superiore.

Il lavoratore puo difendersi adducendo cause esterne?

Si. Se il basso rendimento dipende da strumenti inadeguati, formazione assente o carichi eccessivi imposti dal datore, il licenziamento puo essere dichiarato illegittimo perche lo scostamento non e a lui imputabile.

Quanto deve durare il rendimento insufficiente?

Non esiste un periodo minimo fisso: si richiede che lo scostamento sia significativo e protratto nel tempo, non episodico. Un calo occasionale non giustifica il recesso.

Cosa rischia il datore se il licenziamento e illegittimo?

A seconda del regime di tutela applicabile, la reintegrazione o un'indennita risarcitoria, oltre alle eventuali spese del giudizio. L'entita dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.