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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il licenziamento per scarso rendimento è ammesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, ma il datore deve fornire una prova rigorosa: dimostrare che il lavoratore non ha raggiunto standard produttivi oggettivi e che il rendimento deficitario è imputabile a sua colpa, non a cause esterne o organizzative.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

In sintesi

Il licenziamento per scarso rendimento è ammesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, ma il datore deve fornire una prova rigorosa: dimostrare che il lavoratore non ha raggiunto standard produttivi oggettivi e che il rendimento deficitario è imputabile a sua colpa, non a cause esterne o organizzative.

Riferimento normativo

L. 604/1966

Tabella riepilogativa

Scarso rendimento: elementi da provare per la legittimità
Elemento A carico di chi Contenuto
Standard produttivo di riferimento Datore Parametro oggettivo (media colleghi, target contrattuale)
Scostamento significativo e protratto Datore Rendimento notevolmente inferiore in modo continuativo
Imputabilità al lavoratore Datore Colpa o negligenza del lavoratore, non cause esterne
Precedenti contestazioni Datore Diffide o contestazioni disciplinari pregresse
Prova contraria Lavoratore Cause esterne, carenze organizzative, strumenti inadeguati

Giustificato motivo soggettivo o oggettivo?

La giurisprudenza non è uniforme. Secondo un orientamento, lo scarso rendimento per negligenza o inadempimento volontario è un giustificato motivo soggettivo e richiede preventiva contestazione disciplinare ex art. 7 Statuto. Secondo un altro orientamento, se il rendimento insufficiente non è imputabile a colpa ma a incapacità strutturale, è un motivo oggettivo. In entrambi i casi la prova è rigorosa e spetta al datore.

Cosa deve dimostrare il datore

Il datore deve provare: (1) l’esistenza di un parametro oggettivo di rendimento (ad es. media della squadra, target del CCNL o contratto individuale); (2) uno scostamento significativo e protratto rispetto a tale parametro; (3) la riconducibilità dello scostamento a colpa o negligenza del lavoratore e non a fattori organizzativi, carenza di strumenti o condizioni di lavoro. La Cassazione richiede costantemente tutti e tre gli elementi.

Le tutele del lavoratore e il percorso suggerito

Il lavoratore può difendersi dimostrando che il basso rendimento dipende da cause esterne (carichi eccessivi, strumenti difettosi, formazione assente) o da scelte organizzative del datore. Prima del licenziamento è consigliabile che il lavoratore richieda per iscritto chiarimenti sulla propria performance e conservi documentazione utile. Se il licenziamento arriva senza preventiva contestazione disciplinare quando sarebbe stato dovuta, il vizio procedurale rende il recesso illegittimo.

Casi pratici

Tizio — venditore sotto target per sei mesi

Tizio è un agente di vendita che per sei mesi raggiunge il 40% degli obiettivi, contro una media del 90% dei colleghi. Il datore ha i dati comparativi e prove che il territorio assegnato è analogo agli altri: la prova dello scarso rendimento imputabile a Tizio è solida.

Caia — basso rendimento per macchine obsolete

Caia è una operatrice di magazzino con produttività calata dopo l’introduzione di nuovi software non adeguatamente testati. Il datore non può imputarle lo scarso rendimento senza provare che la causa non è organizzativa.

Sempronio — licenziato senza contestazione disciplinare preventiva

Sempronio riceve direttamente la lettera di licenziamento per scarso rendimento senza alcuna contestazione o diffida preventiva. Se il rendimento era imputabile a sua colpa, il mancato rispetto della procedura disciplinare rende il licenziamento viziato.

Domande frequenti

Il licenziamento per scarso rendimento richiede una contestazione disciplinare preventiva?

Se lo scarso rendimento è imputabile a negligenza del lavoratore (motivo soggettivo), sì: occorre la preventiva contestazione ex art. 7 Statuto. Se è qualificato come motivo oggettivo la procedura cambia, ma il datore deve comunque provare rigorosamente lo scostamento.

Qual è lo standard di rendimento di riferimento?

Il parametro deve essere oggettivo: la media dei colleghi con mansioni analoghe, i target fissati nel contratto individuale o dal CCNL, oppure le istruzioni organizzative scritte. Non basta la valutazione soggettiva del superiore.

Il lavoratore può difendersi adducendo cause esterne?

Sì. Se il basso rendimento dipende da strumenti inadeguati, formazione assente o carichi eccessivi imposti dal datore, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo.

Quanto deve durare il rendimento insufficiente?

Non esiste un periodo minimo fisso: la giurisprudenza richiede che lo scostamento sia significativo e protratto nel tempo, non episodico.

Cosa rischia il datore se il licenziamento è illegittimo?

Dovrà pagare un’indennità risarcitoria (o, in determinati casi, procedere alla reintegra), oltre a eventuali spese legali. L’entità dipende dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015).

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il licenziamento per scarso rendimento richiede una contestazione disciplinare preventiva?

Se lo scarso rendimento è imputabile a negligenza del lavoratore (motivo soggettivo), sì: occorre la preventiva contestazione ex art. 7 Statuto. Se è qualificato come motivo oggettivo la procedura cambia, ma il datore deve comunque provare rigorosamente lo scostamento.

Qual è lo standard di rendimento di riferimento?

Il parametro deve essere oggettivo: la media dei colleghi con mansioni analoghe, i target fissati nel contratto individuale o dal CCNL, oppure le istruzioni organizzative scritte. Non basta la valutazione soggettiva del superiore.

Il lavoratore può difendersi adducendo cause esterne?

Sì. Se il basso rendimento dipende da strumenti inadeguati, formazione assente o carichi eccessivi imposti dal datore, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo.

Quanto deve durare il rendimento insufficiente?

Non esiste un periodo minimo fisso: la giurisprudenza richiede che lo scostamento sia significativo e protratto nel tempo, non episodico.

Cosa rischia il datore se il licenziamento è illegittimo?

Dovrà pagare un'indennità risarcitoria (o, in determinati casi, procedere alla reintegra), oltre a eventuali spese legali. L'entità dipende dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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