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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. In caso di licenziamento illegittimo per cui non scatta la reintegra, il giudice condanna il datore a un'indennità crescente con l'anzianità di servizio, entro minimi e massimi stabiliti per legge (come modificati dalla Corte Costituzionale).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

In sintesi

Il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. In caso di licenziamento illegittimo per cui non scatta la reintegra, il giudice condanna il datore a un’indennità crescente con l’anzianità di servizio, entro minimi e massimi stabiliti per legge (come modificati dalla Corte Costituzionale).

Riferimento normativo

D.Lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa

Regime tutele crescenti: schema sintetico
Aspetto Regola
A chi si applica Lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015
Indennità base Cresce con l’anzianità (mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio)
Minimo e massimo Fissati per legge; la Corte Costituzionale ha eliminato il calcolo rigido e imposto valutazione equitativa
Reintegra Prevista solo per licenziamento discriminatorio, nullo, intimato in forma orale o per specifiche ipotesi disciplinari
Piccole imprese Minimi e massimi ridotti rispetto alle imprese sopra soglia

Il campo di applicazione del decreto

Il D.Lgs. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Sono compresi i contratti di apprendistato che si trasformano in contratto a tempo indeterminato dopo quella data. Chi era già assunto prima rimane sotto il regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le imprese con oltre 15 dipendenti.

L'indennità per licenziamento illegittimo

Quando il licenziamento è illegittimo ma non rientra nelle ipotesi di reintegra obbligatoria, il giudice condanna il datore a pagare una indennità risarcitoria che cresce con l’anzianità. La Corte Costituzionale (sent. 194/2018) ha dichiarato illegittimo il meccanismo rigido di calcolo (due mensilità per anno), imponendo al giudice una valutazione equitativa entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, numero dei dipendenti, comportamento delle parti e altre circostanze.

Quando scatta ancora la reintegra

Il decreto conserva la reintegra nel posto di lavoro per: licenziamento discriminatorio (per motivi sindacali, religiosi, politici, di genere, disabilità, ecc.); licenziamento nullo (ad esempio durante la maternità o la malattia); licenziamento intimato oralmente; alcune ipotesi di licenziamento disciplinare in cui il fatto contestato è insussistente. In questi casi il lavoratore ha anche il diritto alle retribuzioni perdute dal licenziamento alla reintegra.

Casi pratici

Tizio — assunto nel 2016, licenziato per motivi disciplinari

Tizio è stato assunto nel 2016. Licenziato per motivi disciplinari, il giudice accerta l’illegittimità ma il fatto contestato è proporzionato anche se non gravissimo: non scatta la reintegra, ma una indennità equitativamente calcolata tenendo conto di anzianità e dimensione aziendale.

Caia — licenziamento discriminatorio nel 2024

Caia, assunta nel 2018, è licenziata poco dopo aver comunicato la gravidanza. Il licenziamento è nullo: ha diritto alla reintegra e al risarcimento delle retribuzioni perse, anche sotto il regime delle tutele crescenti.

Sempronio — piccola impresa, 5 dipendenti

Sempronio lavora in una piccola impresa sotto soglia (5 dipendenti). Assunto nel 2019 e licenziato illegittimamente nel 2025, può ottenere solo l’indennità risarcitoria (con minimi e massimi ridotti rispetto alle grandi aziende), salvo le ipotesi di reintegra obbligatoria.

Domande frequenti

Chi è soggetto al regime delle tutele crescenti?

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, compreso l’apprendistato che si trasformi in contratto stabile dopo quella data.

Come si calcola l'indennità per licenziamento illegittimo?

Dopo la sent. 194/2018 della Corte Costituzionale il giudice valuta equitativamente entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, dimensione aziendale e comportamento delle parti; non è più automaticamente due mensilità per anno.

Anche con le tutele crescenti è possibile la reintegra?

Sì, ma solo nei casi tassativi: licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente o disciplinare con fatto insussistente (secondo le condizioni previste dal decreto).

Chi era già assunto prima del 7 marzo 2015 è tutelato allo stesso modo?

No. Chi era assunto prima continua a essere protetto dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori (nelle imprese sopra soglia), con regole diverse e in molti casi più ampie sulla reintegra.

Il lavoratore può rinunciare all'indennità in cambio di una somma immediata?

Sì. L’art. 6 D.Lgs. 23/2015 prevede l’offerta di conciliazione: il datore può offrire una somma esente da contributi e tasse entro 60 giorni dal licenziamento, che il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Chi è soggetto al regime delle tutele crescenti?

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, compreso l'apprendistato che si trasformi in contratto stabile dopo quella data.

Come si calcola l'indennità per licenziamento illegittimo?

Dopo la sent. 194/2018 della Corte Costituzionale il giudice valuta equitativamente entro i limiti di legge, tenendo conto di anzianità, dimensione aziendale e comportamento delle parti; non è più automaticamente due mensilità per anno.

Anche con le tutele crescenti è possibile la reintegra?

Sì, ma solo nei casi tassativi: licenziamento discriminatorio, nullo, intimato oralmente o disciplinare con fatto insussistente (secondo le condizioni previste dal decreto).

Chi era già assunto prima del 7 marzo 2015 è tutelato allo stesso modo?

No. Chi era assunto prima continua a essere protetto dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori (nelle imprese sopra soglia), con regole diverse e in molti casi più ampie sulla reintegra.

Il lavoratore può rinunciare all'indennità in cambio di una somma immediata?

Sì. L'art. 6 D.Lgs. 23/2015 prevede l'offerta di conciliazione: il datore può offrire una somma esente da contributi e tasse entro 60 giorni dal licenziamento, che il lavoratore può accettare o rifiutare liberamente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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