Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

In sintesi

Il lavoratore in malattia può dimettersi in qualunque momento: non ci sono divieti legali. Le dimissioni volontarie interrompono la tutela del periodo di comporto (che protegge solo dal licenziamento). L’indennità INPS di malattia spetta fino alla data di cessazione del rapporto indicata nelle dimissioni; la NASpI di norma non spetta per dimissioni volontarie.

Riferimento normativo

Art. 2110 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Effetti delle dimissioni in malattia
Aspetto Cosa succede
Validità delle dimissioni Valide: il lavoratore può dimettersi liberamente
Indennità INPS di malattia Spetta fino alla data di cessazione del rapporto
Comporto Il decorso del comporto si interrompe con le dimissioni
Preavviso Deve essere rispettato; il decorso può iniziare anche in malattia
TFR Spetta integralmente
NASpI Di norma non spetta (dimissioni volontarie)

Nessun divieto di dimissioni in malattia

A differenza del licenziamento – che durante il periodo di comporto è vietato (art. 2110 c.c.) – le dimissioni possono essere rassegnate liberamente dal lavoratore anche mentre è assente per malattia. Non esiste alcuna norma che lo vieti. Il lavoratore dovrà comunque usare la procedura telematica su cliclavoro.gov.it e rispettare il preavviso previsto dal CCNL, che inizia a decorrere dalla data delle dimissioni (salvo diversi accordi).

L'indennità INPS di malattia e il comporto

L’indennità di malattia corrisposta dall’INPS (o a carico del datore, a seconda del CCNL) spetta per il periodo di effettiva assenza fino alla data di cessazione del rapporto. Da quel momento il lavoratore non ha più diritto all’indennità, perché viene meno il presupposto (la sussistenza del rapporto di lavoro).

Il comporto (il periodo massimo di assenza per malattia entro cui il datore non può licenziare) è rilevante solo per proteggere il lavoratore dal licenziamento, non per impedire le dimissioni. Se il lavoratore si dimette, il conteggio del comporto non ha più rilievo pratico.

Preavviso e considerazioni pratiche

Il preavviso contrattuale decorre dalla data di trasmissione delle dimissioni, anche se il lavoratore è assente. Nella prassi le parti possono accordarsi per far coincidere la fine del preavviso con il termine della malattia, o per una dispensa reciproca. Prima di dimettersi in malattia è opportuno valutare l’impatto su: indennità residua di malattia, TFR (che si calcola anche sui giorni di preavviso lavorato), ferie residue e ratei di tredicesima.

Casi pratici

Tizio – si dimette in piena malattia

Tizio è in malattia da tre settimane e decide di dimettersi. Trasmette le dimissioni telematicamente e il preavviso (30 giorni da CCNL) inizia a decorrere. L’INPS continuerà a pagare l’indennità di malattia fino alla scadenza del preavviso (data di cessazione del rapporto). Dopo quella data non spetta più nulla.

Caia – malattia lunga e comporto quasi esaurito

Caia è in malattia da molti mesi e il comporto sta per scadere. Decide di dimettersi prima che il datore possa licenziarla. Le dimissioni sono legittime: riceverà TFR, ferie e ratei. Non potrà però accedere alla NASpI (dimissioni volontarie), salvo che sussistano i presupposti della giusta causa.

Sempronio – si pente durante il preavviso in malattia

Sempronio ha trasmesso le dimissioni in malattia e si pente dopo 4 giorni. Può revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione tramite lo stesso portale. Se revoca, il rapporto si ripristina: l’indennità di malattia continua a decorrere e il comporto riprende.

Domande frequenti

Si può essere in malattia e dimettersi nello stesso tempo?

Sì. Non esistono norme che vietino le dimissioni durante la malattia. Il lavoratore rimane libero di rassegnarle in qualsiasi momento tramite procedura telematica.

L'indennità INPS di malattia continua dopo le dimissioni?

No. L’indennità spetta fino alla data di cessazione del rapporto. Una volta che il rapporto termina, il diritto all’indennità viene meno.

Il preavviso decorre anche se sono in malattia?

Sì. Il preavviso inizia a decorrere dalla comunicazione delle dimissioni, indipendentemente dall’assenza per malattia. Tuttavia le parti possono accordarsi diversamente.

Posso avere la NASpI se mi dimetto in malattia?

Di norma no: le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. Eccetto se si dimette per giusta causa documentata, nel qual caso la NASpI può essere riconosciuta.

Le ferie e il TFR spettano anche se mi dimetto in malattia?

Sì. Tutti gli istituti maturati fino alla data di cessazione spettano integralmente: TFR, ferie non godute (o indennità sostitutiva) e ratei di mensilità aggiuntive.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoratore in malattia puo dimettersi liberamente: nessuna norma lo vieta, perche l'art. 2110 c.c. protegge dal licenziamento, non dalle dimissioni.
  • Le dimissioni vanno presentate con la procedura telematica obbligatoria e rispettando il preavviso del CCNL.
  • L'indennita di malattia spetta fino alla data di cessazione del rapporto; dopo, viene meno il presupposto del diritto.
  • Le dimissioni volontarie di regola non danno diritto alla NASpI, salvo la giusta causa documentata.
  • TFR, ferie non godute e ratei di mensilita aggiuntive maturati spettano comunque integralmente.
Indice dei contenuti

La domanda se ci si possa dimettere durante la malattia ha una risposta netta: si. Il punto delicato non e la legittimita, ma le conseguenze economiche e procedurali della scelta. Il fraintendimento ricorrente nasce dalla confusione tra comporto e dimissioni: il primo e un argine al potere del datore, non un vincolo per il lavoratore, che resta libero di recedere.

Nessun divieto: il comporto guarda al licenziamento

L'art. 2110 c.c. vieta il licenziamento durante il periodo di comporto, ma non incide sulla facolta del lavoratore di dimettersi. Le due posizioni non sono simmetriche: la tutela e costruita a favore del lavoratore e non si traduce in un obbligo di permanenza in servizio durante la malattia.

La procedura telematica obbligatoria

Le dimissioni, anche se rese durante la malattia, richiedono la procedura telematica prevista dalla normativa, a pena di inefficacia. La forma e una garanzia contro le dimissioni estorte o in bianco: senza la trasmissione telematica l'atto non produce effetti.

Indennita di malattia e cessazione del rapporto

L'indennita di malattia spetta finche sussiste il rapporto: cessato questo, viene meno il presupposto e il diritto si interrompe. Le dimissioni, fissando la data di cessazione, individuano anche il termine ultimo dell'indennita. Per i dettagli operativi e prudente fare riferimento alle circolari INPS aggiornate.

Il preavviso decorre anche in malattia

Il preavviso contrattuale inizia a decorrere dalla comunicazione delle dimissioni, indipendentemente dallo stato di malattia. Le parti possono pero accordarsi diversamente, ad esempio facendo coincidere la fine del preavviso con la guarigione o dispensando reciprocamente dal periodo.

NASpI e dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie, di regola, non aprono il diritto alla NASpI. Fa eccezione la dimissione per giusta causa, fondata su fatti che rendono intollerabile la prosecuzione del rapporto: in tal caso, documentando i presupposti, l'indennita di disoccupazione puo essere riconosciuta secondo le regole INPS vigenti.

Gli istituti che spettano comunque

A prescindere dalla NASpI, restano dovuti gli istituti maturati fino alla cessazione: TFR, indennita per ferie non godute, ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima. Sono diritti gia maturati che le dimissioni non intaccano, da liquidare con le competenze di fine rapporto.

Il ripensamento: la revoca delle dimissioni

Chi si pente puo revocare le dimissioni entro il termine previsto dalla normativa, tramite la stessa procedura telematica. La revoca tempestiva ripristina il rapporto come se le dimissioni non fossero state date, con ripresa dell'indennita di malattia e del relativo conteggio.

Domande frequenti

Posso dimettermi mentre sono in malattia?

Si. Nessuna norma lo vieta: l'art. 2110 c.c. protegge dal licenziamento durante il comporto, non dalle dimissioni. Il lavoratore resta libero di recedere in qualsiasi momento con la procedura telematica.

L'indennita di malattia continua dopo le dimissioni?

No. Spetta fino alla data di cessazione del rapporto; cessato questo, viene meno il presupposto del diritto. Per il dettaglio si vedano le circolari INPS aggiornate.

Il preavviso decorre anche se sono malato?

Si, il preavviso inizia dalla comunicazione delle dimissioni, a prescindere dalla malattia. Le parti possono pero accordarsi diversamente sulla collocazione o sulla dispensa dal periodo.

Mi spetta la NASpI se mi dimetto in malattia?

Di regola no, trattandosi di dimissioni volontarie. Puo spettare in caso di dimissioni per giusta causa documentata, secondo le regole INPS vigenti.

Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?

Si, entro il termine previsto dalla normativa e con la stessa procedura telematica si possono revocare le dimissioni: il rapporto si ripristina e l'indennita di malattia riprende a decorrere.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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