Testo dell'articoloVigente
Il TFR si accantona ogni anno dividendo la retribuzione utile per 13,5 (circa il 7,41%). Le quote degli anni precedenti si rivalutano dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Alla fine del rapporto si somma tutto e si applica la tassazione separata.
Tabella riepilogativa
| Componente | Come si determina | Esempio (RAL 26.000 €) |
|---|---|---|
| Quota annua | Retribuzione utile ÷ 13,5 | 26.000 ÷ 13,5 ≈ 1.926 € |
| Contributo 0,50% | Trattenuto dal datore sulla quota | − 130 € circa |
| Rivalutazione | 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI | applicata al montante degli anni precedenti |
La formula base: retribuzione diviso 13,5
Per ogni anno di lavoro il datore accantona una quota di trattamento di fine rapporto pari alla retribuzione utile dell’anno divisa per 13,5. Equivale a circa il 7,41% della retribuzione annua. La «retribuzione utile» comprende, salvo diversa previsione del CCNL, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima).
Su questa quota il datore trattiene un contributo dello 0,50% destinato alla previdenza, per cui l’accantonamento netto effettivo è di poco inferiore.
La rivalutazione annuale del montante
Le quote accantonate negli anni precedenti non restano ferme: al 31 dicembre di ogni anno il TFR già maturato si rivaluta con un coefficiente composto da una parte fissa dell’1,5% e da una parte variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo rispetto a dicembre dell’anno precedente. La quota maturata nell’anno in corso non si rivaluta.
La tassazione separata alla liquidazione
Il TFR non concorre a formare il reddito IRPEF ordinario: si applica la tassazione separata, con un’aliquota basata sulla media degli ultimi cinque anni, così da non penalizzare il lavoratore per l’incasso di una somma maturata in molti anni. L’Agenzia delle Entrate effettua poi una riliquidazione. La parte di TFR data dalla sola rivalutazione è invece soggetta a un’imposta sostitutiva.
Casi pratici
Tizio ha una RAL di 26.000 € costante per 10 anni. Accantona circa 1.926 € l’anno: a fine rapporto il montante delle sole quote è circa 19.260 €, a cui si aggiunge la rivalutazione composta degli anni, per un TFR lordo orientativamente intorno ai 21.000 €.
Caia ha scelto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione negoziale: in questo caso le quote non restano in azienda ma confluiscono nel fondo, dove seguono il rendimento della linea di investimento scelta anziché la rivalutazione di legge.
Sempronio nel 2025 ha percepito 24.000 € di paga base, 2.000 € di tredicesima e 1.000 € di premio non occasionale: la retribuzione utile è 27.000 €, quindi la quota TFR dell’anno è 27.000 ÷ 13,5 = 2.000 €.
Domande frequenti
Qual è la percentuale del TFR sullo stipendio?
La quota annua è pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, cioè circa il 7,41% della retribuzione lorda annua; al netto del contributo dello 0,50% l’accantonamento effettivo è di circa il 6,91%.
La tredicesima entra nel calcolo del TFR?
Sì. Salvo diversa previsione del CCNL, la tredicesima e le altre mensilità aggiuntive rientrano nella retribuzione utile su cui si calcola la quota annua di TFR.
Come funziona la rivalutazione del TFR?
Ogni anno il TFR già accantonato si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI rispetto a dicembre precedente. La quota dell’anno in corso non si rivaluta.
Il TFR è tassato come lo stipendio?
No. Il TFR è soggetto a tassazione separata, con un’aliquota media calcolata sugli ultimi cinque anni, di norma più favorevole della tassazione ordinaria.
Chi calcola e conserva il TFR?
Se lasciato in azienda lo accantona e rivaluta il datore di lavoro (per le aziende con almeno 50 addetti il versamento avviene al Fondo Tesoreria INPS); se destinato a previdenza complementare confluisce nel fondo pensione scelto.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita che il lavoratore matura anno per anno e percepisce alla cessazione del rapporto. La sua disciplina è fissata dall'art. 2120 del codice civile, che ne definisce sia il meccanismo di accantonamento sia quello di rivalutazione, lasciando alla contrattazione collettiva margini sulla nozione di retribuzione utile.
La quota annua di accantonamento
Per ogni anno di servizio il datore accantona una quota pari alla retribuzione utile dell'anno divisa per il coefficiente di legge. La retribuzione utile comprende, salvo diversa previsione del CCNL, tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, incluse le mensilità aggiuntive. La quota annua corrisponde quindi a una frazione costante della retribuzione.
Il contributo trattenuto
Sulla quota accantonata il datore opera una piccola trattenuta destinata alla previdenza. Per questo l'accantonamento effettivamente spettante è di poco inferiore alla quota lorda calcolata con la formula base. È un dettaglio che spiega la differenza tra l'importo teorico e quello concretamente maturato.
La rivalutazione del montante
Le quote degli anni precedenti non restano ferme: al 31 dicembre di ogni anno il TFR già maturato si rivaluta con un coefficiente composto da una parte fissa e da una parte variabile collegata all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La quota maturata nell'anno in corso non concorre alla rivalutazione di quell'anno. È un meccanismo che protegge in parte il TFR dall'erosione inflattiva.
La tassazione separata
Il TFR non concorre al reddito IRPEF ordinario: si applica la tassazione separata, con un'aliquota costruita sulla media dei redditi degli ultimi anni, così da non penalizzare l'incasso in un'unica soluzione di una somma maturata in più anni. L'Agenzia delle Entrate procede poi a una riliquidazione. La parte derivante dalla sola rivalutazione segue invece un regime di imposta sostitutiva.
La destinazione a previdenza complementare
Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando a un fondo pensione. In tal caso le quote non restano in azienda ma confluiscono nel fondo, dove seguono il rendimento della linea di investimento prescelta anziché la rivalutazione di legge. La scelta ha effetti sia sul rendimento atteso sia sul regime fiscale finale.
Custodia del TFR e ruolo del datore
Se lasciato in azienda, il TFR è accantonato e rivalutato dal datore di lavoro; per le imprese di maggiori dimensioni il versamento confluisce al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. Resta comunque garantito al lavoratore il diritto a percepirlo alla cessazione, con i meccanismi di tutela previsti per i casi di insolvenza del datore.
Domande frequenti
Qual è la quota di TFR sullo stipendio?
La quota annua è pari alla retribuzione utile divisa per il coefficiente di legge fissato dall'art. 2120 c.c.; al netto del contributo trattenuto l'accantonamento effettivo è leggermente inferiore.
La tredicesima entra nel calcolo del TFR?
Sì, salvo diversa previsione del CCNL: la tredicesima e le altre mensilità aggiuntive rientrano nella retribuzione utile su cui si calcola la quota annua.
Come funziona la rivalutazione del TFR?
Ogni anno il TFR già accantonato si rivaluta con una parte fissa e una parte legata all'aumento dell'indice ISTAT rispetto a dicembre precedente. La quota dell'anno in corso non si rivaluta.
Il TFR è tassato come lo stipendio?
No. Si applica la tassazione separata, con un'aliquota media sugli ultimi anni, di norma più favorevole della tassazione ordinaria.
Posso destinare il TFR al fondo pensione?
Sì. Destinandolo alla previdenza complementare le quote confluiscono nel fondo e seguono il rendimento della linea scelta anziché la rivalutazione di legge.