- Le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per gestire i controlli e l'accertamento d'ufficio.
- L'ente rende note sul sito istituzionale le misure organizzative e le modalità di esecuzione.
- La mancata risposta alle richieste di controllo è violazione dei doveri d'ufficio rilevante anche disciplinarmente.
- Garantisce la concretezza del divieto di chiedere certificati al cittadino (art. 43).
- È pilastro del modello «once only» introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 72 D.P.R. 445/2000 — Articolo 72
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 … , le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Commento
L'articolo 72 organizza dal lato dell'amministrazione certificante il sistema di scambio dati introdotto dagli articoli 43 e 71. Non basta affermare che le PA devono acquisire i dati da altre amministrazioni: occorre individuare chi, materialmente, risponde alle richieste e con quali tempi.
L'ufficio responsabile
Il comma 1 impone a ogni amministrazione certificante di individuare un ufficio dedicato alla gestione delle richieste di accertamento e di controllo. Non è obbligatoriamente un nuovo ufficio: può essere una funzione attribuita a una struttura esistente, purché responsabile, individuabile e raggiungibile da altre PA.
Trasparenza organizzativa
Il comma 2 richiede pubblicazione sul sito istituzionale delle misure organizzative e delle modalità di accesso. La pubblicazione è funzione di trasparenza: ogni amministrazione che debba effettuare un controllo deve poter sapere immediatamente a chi rivolgersi e come. Senza questa trasparenza, il sistema dei controlli si paralizza.
Mancata risposta come illecito
Il comma 3 qualifica la mancata risposta come violazione dei doveri d'ufficio rilevante anche ai fini disciplinari ex art. 74. È una previsione forte: l'inerzia dell'amministrazione certificante non danneggia solo chi attende la conferma ma costituisce illecito autonomo. Il dipendente che non risponde può essere sanzionato disciplinarmente, oltre a rispondere per eventuali danni causati ad altri enti o al cittadino.
Acquisizione tramite strumenti informatici
La norma valorizza l'uso di strumenti informatici e telematici per l'acquisizione dei dati. Oggi la realizzazione operativa è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): un'amministrazione che aderisce non deve più rispondere caso per caso ma espone API automatiche che altre PA interrogano in tempo reale. Le amministrazioni certificanti che non aderiscono restano vincolate alle modalità tradizionali, con tempi più lunghi.
Raccordo col principio «once only»
L'articolo 72 è il presupposto organizzativo del principio «once only» europeo: il cittadino fornisce un dato una sola volta e la PA lo riusa senza ulteriori richieste. Senza ufficio responsabile e senza pubblicazione delle modalità di accesso, il principio resta enunciato astratto. La normativa europea (Regolamento UE 2018/1724 SDG, single digital gateway) e nazionale (PNRR) ha rilanciato negli ultimi anni l'attuazione di questo modello.
Norme correlate e attuazione operativa
L'articolo 72 si raccorda con gli articoli 43 (acquisizione d'ufficio), 71 (modalità di controllo) e 74 (violazione doveri d'ufficio). Sul piano CAD, dialoga con l'articolo 50 (disponibilità dei dati) e con l'articolo 12 (organizzazione PA digitale). PDND e Sistema Pubblico di Connettività sono le infrastrutture che concretizzano l'art. 72 nel mondo dei dati strutturati. Sul piano organizzativo, la qualità del servizio dipende dalla scelta del responsabile, dalla dotazione di strumenti, dalla formazione e dal coordinamento con il DPO ex GDPR per gestire correttamente l'accesso da parte di altre amministrazioni.
Casi pratici
Caso 1: Comune adeguato
Caso 2: Amministrazione inerte
Domande frequenti
L'ufficio responsabile è un nuovo ufficio?
No, non necessariamente. Può essere una funzione assegnata a una struttura esistente. Quello che conta è l'individuabilità, la responsabilità e la pubblicazione delle modalità di contatto.
Dove trovo l'elenco degli uffici responsabili delle PA?
Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Organizzazione". Per le PA che aderiscono a PDND l'accesso è automatizzato tramite API.
Cosa rischia il dipendente che non risponde?
Sanzioni disciplinari ex art. 74, possibili conseguenze penali per omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) nei casi più gravi, eventuale responsabilità erariale per danni arrecati ad altre PA o al cittadino.
Vedi anche