Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Ultimo aggiornamento:
Art. 797 c.c. Garanzia per evizione
In vigore
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti: 1) se ha espressamente promesso la garanzia; 2) se l’evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'eccezione donativa al regime ordinario dell'evizione
L'art. 797 c.c. disciplina la garanzia per evizione nella donazione introducendo un regime nettamente derogatorio rispetto a quello della compravendita. Nella vendita, l'art. 1483 c.c. impone al venditore di garantire l'acquirente contro l'evizione totale o parziale: chi compra deve poter contare sulla pacifica titolarità del bene acquistato. La donazione, atto di liberalità a titolo gratuito, segue invece una logica diversa: il donatario riceve un beneficio senza dare nulla in cambio, e la sua tutela contro vizi del titolo è strutturalmente più contenuta.
Il principio generale dunque è che il donante non risponde dell'evizione subita dal donatario. Se il donatario viene privato del bene per effetto di una rivendica del vero proprietario, di una vendita all'asta in esecuzione di ipoteca preesistente o di altra causa anteriore alla donazione, non può pretendere dal donante il valore del bene perduto. La regola riflette il principio donatori non datur regressus e si fonda sull'essenza gratuita della liberalità: chi riceve senza corrispettivo non sopporta lo stesso livello di garanzia di chi paga un prezzo.
Le tre eccezioni: quando il donante risponde
L'art. 797 c.c. tipizza tre ipotesi in cui il donante è tenuto alla garanzia per evizione, con conseguente obbligo di restituire al donatario quanto perduto.
(a) Promessa espressa di garanzia: il donante può volontariamente assumere la garanzia per evizione mediante clausola espressa inserita nell'atto. È un'opzione rara nella prassi, ma giuridicamente valida: rappresenta un aggravamento della posizione del donante che, conoscendo eventuali rischi sul titolo, sceglie di tutelare il donatario. La promessa deve essere espressa e non si presume: il silenzio dell'atto vale come esclusione della garanzia.
(b) Dolo o fatto personale del donante: il donante risponde sempre se l'evizione dipende da un suo comportamento doloso (es. donazione di bene di cui sa di non essere proprietario, occultamento di gravami) o da un suo fatto personale (es. successiva alienazione del bene a terzo che lo trascrive prima). In questi casi la garanzia opera ex lege: il dolo è incompatibile con l'esonero, e il fatto personale rappresenta una violazione dei doveri di lealtà contrattuale ex art. 1175 c.c.
(c) Donazione modale o remuneratoria: nelle donazioni con onere (art. 793 c.c.) o remuneratorie (art. 770 c.c.), la garanzia per evizione opera nei limiti dell'ammontare dell'onere imposto al donatario o del valore delle prestazioni che la donazione intende remunerare. La logica è che, in queste figure ibride tra liberalità e contratto oneroso, esiste una componente non gratuita: nei limiti di quella componente, è coerente applicare le tutele tipiche del contratto sinallagmatico.
Estensione della garanzia e disciplina applicabile
Quando la garanzia opera, il donante deve al donatario quanto previsto dagli artt. 1483 e seguenti c.c. per la vendita: rimborso del valore del bene perduto, spese accessorie, danni. Per le donazioni modali o remuneratorie, l'obbligo è circoscritto al valore dell'onere o della prestazione remunerata: oltre tale soglia, il donatario sopporta la perdita come ogni donatario ordinario.
Il termine di prescrizione dell'azione segue le regole generali (dieci anni dall'evizione, ex art. 2946 c.c.). Il donatario evitto deve provare l'evizione e, a seconda dell'ipotesi, la promessa espressa, il dolo o il fatto personale del donante, ovvero la natura modale o remuneratoria della donazione.
Strategie operative e prassi notarile
Nella pratica notarile, l'atto di donazione contiene normalmente la clausola di esonero del donante da ogni garanzia, salvi i casi di legge (dolo e fatto personale, inderogabili). Il notaio deve verificare con accuratezza la titolarità del bene donato e l'assenza di gravami: la responsabilità per evizione ex art. 1483 c.c. non grava sul donante, ma il notaio rogante risponde verso entrambe le parti per gli accertamenti omessi.
Il donatario prudente, prima di accettare una donazione di significativo valore, dovrebbe richiedere visure ipotecarie e catastali aggiornate. La donazione, una volta accettata, espone il donatario al rischio integrale dell'evizione, salvo le tre ipotesi tipiche dell'art. 797 c.c. Riferimenti normativi: artt. 769-809, 793, 797 c.c., artt. 1483-1488 c.c., art. 1175 c.c., L. 16 febbraio 1913, n. 89.
Domande frequenti
Se vengo evitto del bene ricevuto in donazione, posso chiedere il valore al donante?
In linea generale no. L'art. 797 c.c. esclude la garanzia per evizione a carico del donante, salvo tre ipotesi: promessa espressa di garanzia, dolo o fatto personale del donante, donazione modale o remuneratoria (entro i limiti dell'onere o della remunerazione).
Perché il donante non risponde dell'evizione come fa il venditore?
Per la natura gratuita della donazione: chi riceve un bene senza dare un corrispettivo non può pretendere lo stesso livello di tutele di chi paga un prezzo. È un principio coerente con la struttura liberale dell'atto e con la disciplina degli atti gratuiti in generale.
Cosa significa che l'evizione deve dipendere dal dolo o fatto personale del donante?
Significa che il donante risponde sempre se ha agito con malafede (es. donato beni di cui sapeva di non essere proprietario) o se l'evizione dipende da un suo comportamento successivo (es. nuova alienazione del bene a terzo che lo trascrive prima del donatario).
Come funziona la garanzia nelle donazioni modali o remuneratorie?
In queste donazioni ibride, parte dell'atto ha contenuto non gratuito (l'onere o la prestazione remunerata). L'art. 797 c.c. estende la garanzia per evizione solo entro i limiti del valore dell'onere imposto al donatario o della prestazione che la donazione intende remunerare.
Posso ottenere comunque la garanzia inserendo una clausola in atto?
Sì. Il donante può espressamente assumere la garanzia per evizione mediante clausola dell'atto. Si tratta di un aggravamento volontario della sua posizione, perfettamente lecito ma raro nella prassi: nella maggior parte delle donazioni la garanzia è esclusa per esonero o non pattuita.