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Art. 723 c.c. Resa dei conti
In vigore
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
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In sintesi
Inquadramento sistematico: l'apertura della disciplina della collazione
L'art. 723 c.c. apre la Sezione II del Capo IV del Titolo IV del Libro II del codice civile, dedicata alla collazione, istituto cardine del diritto successorio italiano. La collazione e l'obbligo, gravante su determinati coeredi, di conferire alla massa ereditaria, attiva o virtualmente, i beni ricevuti per donazione dal de cuius in vita. La ratio dell'istituto risiede nel principio di parita di trattamento tra i coeredi: le donazioni effettuate dal defunto in favore di alcuni dei suoi prossimi sono considerate anticipazioni dell'eredita, e devono essere conteggiate nella formazione delle quote ereditarie, per evitare squilibri tra chi ha ricevuto in vita e chi riceve solo all'apertura della successione.
L'istituto si fonda sull'identita di gratitudine che il defunto si presume avesse verso tutti i coeredi piu prossimi: salvo diversa volonta espressa, si assume che le donazioni in vita fossero anticipazioni della futura quota ereditaria e non liberalita aggiuntive. Tale presunzione opera in funzione di tutela dell'equilibrio successorio e di rispetto della volonta presunta del de cuius, coordinandosi sistematicamente con la disciplina della legittima (artt. 536 e seguenti c.c.) e della riduzione delle donazioni lesive (artt. 555 e seguenti c.c.).
Ratio e funzione perequativa della collazione
La ratio della collazione si articola in molteplici profili. Il primo e quello della parita perequativa tra i coeredi: se il defunto ha donato in vita a uno dei figli un bene di valore significativo, sarebbe iniquo che, all'apertura della successione, lo stesso figlio ricevesse anche una quota intera dell'eredita residua, in concorrenza con i fratelli che non hanno ricevuto donazioni. La collazione corregge tale squilibrio imputando il valore della donazione alla quota del coerede donatario, in modo che il risultato complessivo (eredita ricevuta in vita + eredita ricevuta a morte) sia proporzionale alle rispettive quote ereditarie.
Il secondo profilo e quello della volonta presunta del de cuius: salvo dispensa espressa del donante (art. 737, comma 1, c.c.), si presume che le donazioni effettuate verso i prossimi (figli, discendenti, coniuge) costituiscano anticipazioni e non liberalita aggiuntive. Il defunto puo manifestare diversa volonta esonerando il donatario dalla collazione, in modo che la donazione si cumuli con la quota ereditaria. Il terzo profilo e quello della tutela della legittima: la collazione opera anche per ricostituire la massa di calcolo della legittima e per verificare eventuali lesioni della quota riservata ai legittimari.
Soggetti tenuti alla collazione
Ai sensi dell'art. 737 c.c., richiamato dall'art. 723 c.c., sono tenuti alla collazione i figli, gli altri discendenti (in caso di rappresentazione o di successione diretta dei nipoti) e il coniuge del defunto. Sono dunque esclusi dall'obbligo gli ascendenti, i fratelli e gli altri parenti collaterali, anche se chiamati alla successione. La limitazione soggettiva si giustifica con la peculiare posizione di prossimita affettiva e patrimoniale dei figli e del coniuge rispetto al de cuius, che fonda la presunzione di anticipazione delle donazioni effettuate a loro favore.
I figli e discendenti che succedono per rappresentazione (art. 467 c.c.) sono tenuti a conferire le donazioni ricevute dal rappresentato (loro ascendente premorto), oltre a quelle eventualmente ricevute personalmente dal de cuius. La regola si fonda sulla considerazione che la rappresentazione comporta il subentro nella posizione giuridica del rappresentato anche con riferimento agli obblighi di collazione. Il coniuge superstite e tenuto alla collazione delle donazioni ricevute dal coniuge defunto, salvo espressa dispensa.
Modalita della collazione: in natura e per imputazione
L'art. 723 c.c. richiama implicitamente le due modalita della collazione, disciplinate dagli articoli successivi. La collazione in natura (artt. 745 e seguenti c.c.) consiste nella restituzione fisica del bene donato alla massa ereditaria, che viene poi divisa secondo le ordinarie regole della divisione. Tale modalita opera, in linea di principio, per le donazioni di immobili, salvo opzione del donatario per la collazione per imputazione. La collazione per imputazione (artt. 746 e seguenti c.c.) consiste nel computo del valore del bene donato nella quota ereditaria del donatario, senza restituzione fisica del bene.
Per i beni mobili donati, la collazione opera necessariamente per imputazione, in quanto la restituzione fisica e spesso impraticabile (beni di consumo, denaro, titoli) o antieconomica. Per gli immobili, l'art. 746 c.c. attribuisce al donatario la facolta di optare per la collazione per imputazione, in modo da conservare la proprieta del bene ricevuto. La scelta del donatario incide sulla concreta operativita della divisione e sui rapporti patrimoniali tra i coeredi.
Caso pratico: Tizio, Caio, Sempronio e la donazione
Tizio aveva tre figli: Caio, Sempronio e Mevia. Nel 2010 dona a Caio un appartamento del valore di 200.000 euro. Tizio muore nel 2024 lasciando un patrimonio residuo di 600.000 euro (denaro, titoli e un altro immobile). Caio, Sempronio e Mevia sono coeredi in quote eguali (1/3 ciascuno). All'apertura della successione, ai sensi dell'art. 723 c.c., Caio e tenuto alla collazione della donazione ricevuta in vita, salvo che Tizio non avesse espressamente dispensato Caio dalla collazione.
Si procede al calcolo. La massa ereditaria attiva, ricostituita con la collazione, e pari a 800.000 euro (600.000 di patrimonio residuo + 200.000 di valore della donazione, stimata al tempo dell'apertura della successione ex art. 747 c.c. per gli immobili). Ciascun figlio ha diritto a una quota di 800.000 / 3 = 266.666 euro. Caio ha gia ricevuto 200.000 euro in vita: gli spettano dunque 66.666 euro dalla massa residua. Sempronio e Mevia ricevono ciascuno 266.666 euro dalla massa residua. La collazione realizza l'equilibrio perequativo desiderato.
Se Tizio avesse espressamente dispensato Caio dalla collazione, la donazione non sarebbe stata conferita: Caio avrebbe ricevuto 200.000 euro in vita e ulteriori 200.000 dalla quota ereditaria (1/3 di 600.000), per un totale di 400.000 euro, mentre Sempronio e Mevia avrebbero ricevuto solo 200.000 ciascuno dalla quota ereditaria. La dispensa opera tuttavia nei limiti della porzione disponibile (artt. 737, comma 2, e 555 c.c.): se la donazione lede la quota di riserva dei legittimari, si procede comunque a riduzione.
Coordinamento con la formazione della massa attiva (artt. 724-725 c.c.)
L'art. 723 c.c. introduce un istituto che si snoda attraverso gli articoli successivi della Sezione II. L'art. 724 c.c. disciplina la composizione della massa ereditaria attiva, comprensiva dei beni esistenti al momento dell'apertura della successione e dei beni soggetti a collazione. L'art. 725 c.c. regola le modalita di formazione della massa, tenendo conto delle donazioni soggette a riduzione (artt. 555 e seguenti c.c.) e delle altre componenti patrimoniali. La sistematica del codice realizza un percorso logico che muove dalla ricostituzione della massa alla sua divisione tra i coeredi.
Le operazioni di collazione precedono dunque la formazione delle porzioni divisionali: solo dopo aver ricostituito la massa attiva mediante imputazione delle donazioni, e possibile procedere al calcolo delle quote spettanti a ciascun coerede e all'attribuzione delle porzioni. Il coordinamento sistematico realizza un'importante coerenza nell'intero diritto successorio italiano, tutelando il principio di parita tra i coeredi e l'equilibrio della divisione.
Tutela della legittima e collazione
L'istituto della collazione si distingue concettualmente, pur essendo strettamente coordinato, dalla disciplina della riduzione delle donazioni lesive della legittima (artt. 555 e seguenti c.c.). La riduzione opera quando le donazioni effettuate in vita dal defunto, valutate al tempo dell'apertura della successione, ledono la quota di riserva spettante ai legittimari (artt. 536 e seguenti c.c.). In tal caso, i legittimari possono agire per ottenere la riduzione delle donazioni e il recupero dei beni necessari a integrare la propria quota di riserva.
La collazione opera invece come regola interna tra i coeredi, indipendentemente dalla lesione della legittima: anche in assenza di lesione, le donazioni effettuate ai coeredi tenuti alla collazione vengono conferite alla massa ai fini della parita perequativa. I due istituti possono coesistere e operare contestualmente: una donazione puo essere soggetta sia a collazione che a riduzione, secondo le rispettive discipline. La giurisprudenza ha sviluppato un'articolata casistica sui rapporti tra collazione e riduzione, chiarendo le specificita di ciascun istituto.
Domande frequenti
Cosa significa collazione in ambito successorio?
La collazione e l'obbligo, ai sensi dell'art. 723 c.c., di conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti per donazione dal de cuius in vita, o di pagarne il valore. L'istituto realizza il principio di parita tra i coeredi: le donazioni in vita sono considerate anticipazioni dell'eredita, da imputare alla quota del coerede donatario per evitare squilibri rispetto agli altri coeredi che non hanno ricevuto donazioni.
Chi e tenuto alla collazione?
Ai sensi dell'art. 737 c.c., richiamato dall'art. 723 c.c., sono tenuti alla collazione i figli, gli altri discendenti (in caso di rappresentazione o successione diretta) e il coniuge del defunto. Sono esclusi dall'obbligo gli ascendenti, i fratelli e gli altri parenti collaterali, anche se chiamati alla successione. I figli che succedono per rappresentazione conferiscono le donazioni ricevute dal rappresentato premorto.
In che modo si effettua la collazione?
La collazione puo avvenire in due modalita: in natura (restituzione fisica del bene donato alla massa, in linea di principio per gli immobili) o per imputazione (computo del valore del bene nella quota del donatario, senza restituzione fisica). Per i beni mobili la collazione opera necessariamente per imputazione. Per gli immobili, l'art. 746 c.c. attribuisce al donatario la facolta di scegliere tra le due modalita.
Il testatore puo esonerare un coerede dalla collazione?
Si, ai sensi dell'art. 737, comma 1, c.c. il donante puo espressamente dispensare il donatario dall'obbligo di collazione. La dispensa deve essere espressa nell'atto di donazione o in successivo atto, anche testamentario. La dispensa opera tuttavia nei limiti della porzione disponibile: se la donazione lede la quota di riserva dei legittimari, si procede comunque alla riduzione ex artt. 555 e seguenti c.c.
Qual e la differenza tra collazione e riduzione delle donazioni?
La collazione opera come regola interna tra i coeredi per la parita perequativa, anche in assenza di lesione della legittima. La riduzione (artt. 555 e seguenti c.c.) opera invece a tutela dei legittimari quando le donazioni ledono la quota di riserva. I due istituti possono coesistere: una donazione puo essere soggetta sia a collazione (per la parita tra coeredi) sia a riduzione (per la tutela dei legittimari).