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Art. 667 c.c. Accessioni della cosa legata
In vigore
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore. Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 686. Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.
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In sintesi
Lo stato del bene legato al tempo dell'apertura della successione
L'art. 667 c.c. disciplina la consistenza materiale del legato di cosa determinata al momento della consegna al legatario, ancorando il riferimento al tempo della morte del testatore, ossia all'apertura della successione (art. 456 c.c.). Il principio cardine è la consegna del bene secundum naturam: il legatario riceve la cosa nello stato attuale, con tutte le sue pertinenze (art. 817 c.c.) e accessioni, senza necessità di specificazione testamentaria.
La regola riflette una presunzione di volontà del testatore: chi lascia un bene determinato intende lasciarlo nella sua attuale composizione, integralmente, salvo manifestazione di volontà contraria. La norma si applica al legato di specie e, in quanto compatibile, al legato di genere una volta avvenuta la specificatio.
Il legato di fondo e le costruzioni
Il secondo comma estende la regola al legato di fondo, precisando che vi rientrano anche le costruzioni realizzate sul terreno, indipendentemente dal momento della loro edificazione. La precisazione è necessaria perché in linea generale la costruzione, una volta incorporata al suolo, segue il regime del suolo per accessione (art. 934 c.c.); il legislatore conferma espressamente che il principio si applica anche in materia testamentaria.
La disposizione prevede una rilevante eccezione attraverso il rinvio al secondo comma dell'art. 686 c.c., in materia di alienazione e trasformazione della cosa legata: se il testatore ha alienato in tutto o in parte la cosa legata, il legato si estingue nei limiti dell'alienazione; analogamente, la trasformazione che muti la natura del bene può comportare estinzione del legato per presunta revoca tacita.
Gli acquisti posteriori e l'unità economica
Il terzo comma estende ulteriormente l'oggetto del legato agli acquisti posteriori che abbiano accresciuto il fondo legato, a due condizioni cumulative:
La regola estende il legato oltre l'oggetto originariamente previsto, riconoscendo la volontà presunta del testatore di trasmettere il complesso economico nella sua configurazione attuale. La giurisprudenza valuta caso per caso la sussistenza dei due presupposti, richiedendo un'effettiva integrazione funzionale tra i beni.
Pertinenze e accessioni: regime applicabile
Le pertinenze (art. 817 c.c.) seguono il bene principale: scorte agricole, macchinari, mobili destinati al servizio del fondo o dell'immobile sono compresi nel legato. Le accessioni (artt. 934-947 c.c.) operano nel senso che ciò che è stato incorporato al suolo o al bene principale segue il regime di quest'ultimo. La consegna deve avvenire in modo che il legatario riceva la cosa nella sua integrità funzionale.
Rapporti con l'art. 686 c.c.
Il richiamo all'art. 686, comma 2, c.c. introduce il tema della revoca tacita per alienazione o trasformazione. Se dopo la redazione del testamento il testatore ha alienato il bene legato, il legato si estingue, salvo che si tratti di alienazione parziale. La trasformazione che muta la natura del bene può equivalere a revoca, ma occorre interpretare la volontà del testatore. La norma è di rilevanza pratica perché può limitare l'operatività della consegna integrale prevista dall'art. 667 c.c.
Caso pratico
Tizio lega a Caio il fondo «La Quercia», composto al tempo del testamento da 10 ettari di vigneto. Successivamente Tizio acquista un campo confinante di 2 ettari, impiantandolo a vigneto e integrandolo nell'azienda agricola «La Quercia». Alla morte di Tizio, ai sensi dell'art. 667, comma 3, c.c., anche il campo acquistato successivamente spetta a Caio, perché contiguo e funzionalmente integrato al fondo originario, formando con esso un'unità economica produttiva.
Domande frequenti
In che stato deve essere consegnata la cosa legata al legatario?
Nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore, comprese tutte le pertinenze (art. 817 c.c.) e accessioni. Il bene è trasmesso secundum naturam, integralmente, salvo diversa volontà del testatore.
Le costruzioni edificate sul fondo legato spettano al legatario?
Sì. L'art. 667, comma 2 c.c. stabilisce che, in caso di legato di fondo, sono comprese tutte le costruzioni realizzate sul terreno, sia preesistenti alla redazione del testamento sia successive. Si applica però l'art. 686, comma 2, c.c. in materia di alienazione o trasformazione del bene legato.
Gli acquisti successivi del testatore che accrescono il fondo spettano al legatario?
Sì, ma a due condizioni cumulative: gli acquisti devono essere contigui al fondo originario e devono costituire con esso un'unità economica. Solo in presenza di entrambi i requisiti il legato si estende automaticamente ai nuovi acquisti.
Cosa significa che il fondo e gli acquisti devono costituire una unità economica?
Significa che i beni devono essere funzionalmente integrati in un unico complesso economico-produttivo (per esempio un'unica azienda agricola, un unico stabilimento, un unico immobile residenziale). La valutazione è di fatto, rimessa al giudice di merito sulla base delle prove fornite dalle parti.
Cosa accade se il testatore ha alienato in parte il fondo legato dopo aver fatto testamento?
Si applica l'art. 686, comma 2, c.c.: l'alienazione totale o parziale comporta la revoca tacita del legato nei limiti dell'alienazione stessa. La trasformazione che muti la natura del bene può anch'essa equivalere a revoca, secondo l'interpretazione della volontà del testatore.