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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 657 c.c. Legato di cosa acquistata dal legatario

In vigore

Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’articolo 686. Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’articolo 651.

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In sintesi

  • Il legato di credito obbliga l'erede a cedere al legatario il credito vantato dal testatore verso un debitore.
  • Il legatario acquista anche i frutti e gli interessi del credito maturati dalla morte del testatore.
  • Se il credito era già estinto alla morte del testatore, il legato è senza effetto.
  • La norma applica al legato di credito il principio del trasferimento automatico tipico del legato di cosa specifica.

Il legato di credito trasferisce al legatario il diritto di esigere un credito che il testatore vantava verso un terzo: il legatario subentra nella posizione creditoria con tutti gli accessori (interessi, garanzie), senza necessità di cessione formale dal momento della morte del testatore.

Nozione e struttura

Il legato di credito è la disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce al legatario un credito che egli vantava verso un terzo (debitore). Ad esempio: «Lascio a Tizio il mio credito verso Caio derivante dal mutuo del 2019». Con la morte del testatore, il legatario diventa automaticamente creditore di Caio. L'art. 657 c.c. non dice espressamente che il trasferimento avviene automaticamente, ma si deduce dall'applicazione dei principi generali del legato (art. 649 c.c.) e dall'analogia con il legato di cosa specifica (art. 654 c.c.): il legatario acquista il credito senza atto di cessione, pur dovendo — nella pratica — notificare il subentro al debitore per ottenere il pagamento (art. 1264 c.c.).

Frutti e interessi del credito

Analogamente al legato di cosa specifica, il legatario acquista anche i frutti civili del credito — principalmente gli interessi maturati dalla morte del testatore. Gli interessi maturati prima della morte restano nell'asse ereditario e possono essere oggetto di legato separato o spettare agli eredi. L'erede onerato deve dunque consegnare al legatario non solo il titolo del credito ma anche i relativi interessi maturati dall'apertura della successione.

Estinzione del credito prima della morte

Se il credito si era estinto prima della morte del testatore — per pagamento, remissione, compensazione, confusione o prescrizione — il legato è senza effetto perché manca l'oggetto. Il legatario non ha diritto a ricevere un equivalente monetario, salvo che il testatore lo abbia disposto espressamente. È compito dell'erede dimostrare l'avvenuta estinzione del credito se vuole liberarsi dall'obbligo del legato.

Garanzie del credito

Il legato di credito trasferisce al legatario anche le garanzie accessorie: ipoteche, fideiussioni, privilegi. Questo è coerente con il principio accessorium sequitur principale. Tuttavia, per rendere opponibili le garanzie ipotecarie al debitore e ai terzi, occorre procedere alla trascrizione (per le ipoteche immobiliari) e agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Coordinamento normativo

L'art. 657 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 1260 c.c. (cessione del credito), con l'art. 1264 c.c. (efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto) e con l'art. 658 c.c. (legato di liberazione da debito).

Domande frequenti

Il legatario di un credito deve compiere qualche atto per acquisire il diritto di esigere il pagamento?

Il diritto di credito si acquista automaticamente alla morte del testatore. Tuttavia, per rendere il subentro opponibile al debitore e poter esigere il pagamento, il legatario deve notificare al debitore la propria qualità di cessionario (subentrante nel credito), analogamente alla cessione del credito ex art. 1264 c.c.

Se il debitore aveva già pagato il credito al testatore prima della morte, il legato è valido?

No. Il legato di credito si estingue se il credito era già estinto alla morte del testatore. Il legatario non ha diritto a ricevere nulla, salvo diversa espressa disposizione del testatore.

Il legatario di un credito riceve anche gli interessi maturati dopo la morte del testatore?

Sì. Il legatario acquista il credito con tutti i suoi accessori, inclusi gli interessi maturati dalla data di apertura della successione. Gli interessi maturati prima della morte restano nell'asse ereditario.

L'erede deve cedere formalmente il credito al legatario con un atto notarile?

Non è strettamente necessario un atto notarile per il trasferimento in sé (avviene automaticamente), ma nella pratica l'erede rilascia una dichiarazione scritta di subentro con le informazioni necessarie per il legatario-cessionario. Per i crediti documentati da titoli (cambiali, assegni), occorre anche la consegna materiale del titolo.

Il fideiussore che garantiva il credito del testatore è ancora vincolato verso il legatario?

Sì. Le garanzie accessorie al credito — inclusa la fideiussione — seguono il credito principale e si trasferiscono al legatario. Il fideiussore rimane obbligato verso il nuovo creditore, a meno che la fideiussione contenga clausole che la limitino alla persona del creditore originario.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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