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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 652 c.c. Legato di cosa solo in parte del testatore

In vigore

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente.

In sintesi

  • Se la cosa legata è gravata da ipoteca o pegno per un debito dell'erede, questi deve liberarla prima di consegnarla al legatario.
  • Se la cosa è gravata per un debito del testatore, il peso rimane sul bene e il legatario lo riceve con il vincolo.
  • Il testatore può derogare a questa regola disponendo diversamente nel testamento.
  • La norma riflette il principio che l'erede non può peggiorare la posizione del legatario con i propri debiti personali.

L'art. 652 c.c. risolve il conflitto tra il diritto del legatario a ricevere il bene e la presenza di ipoteche o pegni: se il vincolo è stato creato dall'erede per un suo debito personale, deve liberare il bene prima di consegnarlo; se invece il vincolo risale al testatore, il legatario lo riceve con il peso salvo diversa disposizione testamentaria.

Ratio della distinzione

Il principio che anima l'art. 652 è lineare: il legatario ha un diritto a ricevere il bene nella sostanza che il testatore intendeva attribuirgli. Se l'erede, con i propri debiti personali, ha gravato il bene di un'ipoteca o di un pegno, egli ha in qualche modo "compromesso" il bene destinato al legatario con un atto proprio, successivo alla morte del testatore o (nel caso di erede già proprietario di quote di beni futuri) con atti successivi. Il legislatore impone quindi all'erede di ripristinare la situazione, liberando il bene dal vincolo. Diverso il caso in cui il vincolo sia stato creato dal testatore stesso: qui il legatario riceve il bene nella situazione in cui il testatore ha scelto di lasciarlo.

Ipoteca dell'erede vs. ipoteca del testatore: regime pratico

Nella pratica notarile e successoria si verificano tre scenari principali. Scenario 1: l'erede, dopo la morte del testatore, ha iscritto ipoteca sul bene ereditario per garantire un proprio debito. Qui l'art. 652 impone all'erede di estinguere il debito (o di liberare il bene in altro modo) prima della consegna. Scenario 2: l'ipoteca è stata iscritta dal testatore prima della morte. Il legatario riceve il bene gravato: sarà poi possibile esperire l'azione di riduzione contro i creditori ipotecari se la quota di legittima è lesa, ma in linea generale il peso rimane. Scenario 3: il testatore ha disposto nel testamento che l'erede deve comunque liberare il bene dall'ipoteca da lui stesso creata, deroga possibile ai sensi del secondo comma dell'art. 652.

Pegno

La norma si applica in modo analogo al pegno, che è il vincolo di garanzia su beni mobili. Se l'erede ha dato in pegno un bene mobile facente parte dell'eredità (ad es. opere d'arte, titoli azionari), deve riscattarlo prima della consegna al legatario se il pegno è stato costituito per un suo debito personale.

Coordinamento normativo

L'art. 652 va letto in connessione con l'art. 649 c.c. (nozione di legato), con l'art. 756 c.c. (responsabilità del legatario per i debiti), con gli artt. 2808 ss. c.c. (ipoteca) e con gli artt. 2784 ss. c.c. (pegno).

Domande frequenti

Il legatario deve ricevere il bene libero da ipoteche?

Dipende da chi ha creato l'ipoteca. Se l'ipoteca è stata iscritta dall'erede per un suo debito personale, l'erede deve liberare il bene prima di consegnarlo al legatario. Se invece l'ipoteca era stata creata dal testatore, il legatario riceve il bene con il vincolo.

Il testatore può disporre diversamente rispetto alla regola dell'art. 652?

Sì. Il secondo comma dell'art. 652 ammette la deroga testamentaria: il testatore può ad esempio disporre che il legatario riceva il bene anche con le ipoteche dell'erede, o al contrario che l'erede liberi il bene anche dalle ipoteche del testatore stesso.

Cosa deve fare l'erede se non ha risorse per estinguere il proprio debito e liberare il bene dall'ipoteca?

L'erede è comunque obbligato a consegnare il bene libero da ipoteche proprie. Se non riesce a liberarlo, dovrà corrispondere al legatario un equivalente monetario pari al valore del bene, oppure rispondere per inadempimento. Il legatario non è tenuto a subire le conseguenze dei debiti personali dell'erede.

L'art. 652 si applica anche alle ipoteche legali (es. dell'Agenzia delle Entrate per debiti fiscali del testatore)?

Le ipoteche legali iscritte per debiti del testatore rientrano nel caso previsto dalla norma per i debiti del testatore: il legatario riceve il bene con il vincolo. Non è compito dell'erede liberare il bene da pesi derivanti da obbligazioni del de cuius, salvo diversa disposizione testamentaria.

L'art. 652 vale anche se il bene è in comproprietà tra l'erede e un terzo?

La norma si applica alla quota di proprietà dell'erede che è stata gravata. La complessità aumenta in situazioni di comproprietà, dove occorre valutare caso per caso se il vincolo reale riguarda solo la quota dell'erede o l'intero bene, con possibili azioni divisorie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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