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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 590 c.c. Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle

In vigore

disposizioni testamentarie nulle La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione. CAPO II – Della capacità di disporre per testamento

In sintesi

  • La nullità di una disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa di nullità, ha confermato la disposizione o ne ha dato volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
  • La norma tutela l'affidamento del beneficiario e sanziona il comportamento contraddittorio (venire contra factum proprium).
  • Riguarda la nullità delle disposizioni testamentarie, non quella dell'intero testamento per vizi di forma.
  • La conferma o esecuzione volontaria deve avvenire dopo la morte del testatore e con piena consapevolezza della causa di nullità.

Chi conosce la causa di nullità di una disposizione testamentaria e, dopo la morte del testatore, la conferma espressamente o la esegue volontariamente, perde il diritto di eccepire quella nullità: il comportamento contraddittorio non è tutelato dall'ordinamento.

Natura della norma: preclusione, non sanatoria

L'articolo 590 c.c. introduce una norma speciale nel campo della nullità testamentaria che deve essere letta con attenzione. Non si tratta di una vera e propria sanatoria della nullità, che per definizione non può essere sanata (art. 1423 c.c.), bensì di una preclusione personale: chi ha tenuto un comportamento incompatibile con l'intenzione di eccepire la nullità non può più farlo. La disposizione nulla rimane tale sul piano oggettivo, ma la persona che ha confermato o eseguito non può avvalersi della nullità nei confronti del beneficiario. Si tratta di un'applicazione del principio venire contra factum proprium, che permea tutto il diritto civile italiano.

Presupposti di applicazione

L'art. 590 richiede tre condizioni cumulative: (1) conoscenza della causa di nullità al momento della conferma o esecuzione: chi ignora la nullità non è vincolato da questa norma, l'esecuzione in buona fede non preclude l'azione di nullità; (2) conferma o esecuzione volontaria: atti compiuti spontaneamente, non per errore o costrizione; (3) comportamento successivo alla morte del testatore: la norma non si applica a atti compiuti durante la vita del testatore. La conferma può essere espressa (dichiarazione) o tacita (comportamenti concludenti incompatibili con l'intenzione di agire in giudizio).

Ambito di applicazione

La norma si applica alla nullità delle singole disposizioni testamentarie, non alla nullità dell'intero testamento per vizi di forma (es. testamento olografo non interamente autografo, o mancanza della data). Per i vizi formali che rendono nullo l'intero atto, la disciplina è diversa: la nullità formale del testamento è più stringente. L'art. 590 copre invece le nullità di singole clausole per: incapacità del beneficiario (art. 591 c.c.), disposizione condizionata a evento immorale o impossibile (art. 634 c.c.), legato di cosa altrui in certi casi, ecc.

Coordinamento normativo

L'art. 590 va letto in connessione con l'art. 587 c.c. (testamento), con l'art. 1423 c.c. (insanabilità della nullità contrattuale, cui la norma fa eccezione specializzata), con l'art. 625 c.c. (errore sul nome della persona) e con la disciplina dell'art. 591 c.c. (incapacità di testare) per la quale l'art. 590 ha maggiore rilevanza applicativa.

Domande frequenti

Se ho eseguito un lascito testamentario, posso poi impugnare il testamento per nullità?

Dipende. Se al momento dell'esecuzione sapevi che la disposizione era nulla, non puoi più eccepire quella nullità (art. 590 c.c.). Se invece hai eseguito in buona fede ignorando la causa di nullità, il diritto di agire per nullità rimane intatto.

L'art. 590 trasforma la disposizione nulla in valida?

No. Non è una sanatoria: la disposizione rimane nulla sul piano oggettivo. L'art. 590 opera come preclusione personale: la persona che ha confermato o eseguito non può eccepire la nullità verso il beneficiario, ma la disposizione resta nulla verso gli altri soggetti.

Cosa si intende per 'esecuzione volontaria' ai fini dell'art. 590?

Un atto spontaneo con cui si dà attuazione alla disposizione testamentaria: consegna del bene al legatario, pagamento di una somma, trascrizione di un immobile a favore del beneficiario. L'atto deve essere compiuto con piena consapevolezza della causa di nullità.

La norma si applica anche ai vizi di forma del testamento (es. olografo non scritto a mano)?

No. L'art. 590 riguarda la nullità delle singole disposizioni, non i vizi di forma che rendono nullo l'intero testamento. Per i vizi formali, la nullità dell'atto nel suo complesso non è sanabile neppure dall'esecuzione volontaria.

Un erede che ha eseguito il legato sapendo della nullità può agire verso altri eredi per recuperare quanto pagato?

Non verso il legatario che ha beneficiato dell'esecuzione, poiché la preclusione dell'art. 590 protegge proprio quel soggetto. Potrebbe avere azioni verso co-eredi che non hanno partecipato all'esecuzione se vi sono motivi di solidarietà nella responsabilità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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