In sintesi
- L'art. 74 GDPR elenca i compiti del presidente EDPB.
- Convocazione e ordine del giorno delle riunioni (par. 1, lett. a).
- Notifica decisioni ex art. 65 (par. 1, lett. b).
- Consultazione della Commissione (par. 1, lett. c).
- Rappresentanza esterna: conferenze, audizioni, eventi.
- Cooperazione con segretariato EDPS.
Testo dell'articoloVigente
Articolo 74 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Compiti del presidente.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'elenco dei compiti
L'art. 74 GDPR elenca i compiti del presidente dell'EDPB. Sono attività di coordinamento, rappresentanza, gestione organizzativa. Il presidente è la figura operativa del Comitato: convoca riunioni, gestisce l'agenda, conduce discussioni, trasmette decisioni, rappresenta l'EDPB verso l'esterno. È figura cruciale per l'efficacia dell'organo collegiale.
Convocazione e ordine del giorno (par. 1)
Il par. 1 prevede che il presidente convochi le riunioni dell'EDPB e ne prepari l'ordine del giorno. La convocazione segue la programmazione (riunioni plenary trimestrali, riunioni di expert subgroup mensili) o esigenze straordinarie. L'ordine del giorno integra contributi dei membri e priorità individuate dal presidente. La gestione dell'agenda è strumento di leadership.
Trasmissione decisioni
Il par. 1 (lett. b) prevede che il presidente notifichi le decisioni adottate dall'EDPB ai sensi dell'art. 65 al titolare/responsabile e all'Autorità di controllo capofila. È funzione formale ma critica: la notifica innesca gli effetti vincolanti della decisione. La motivazione è inclusa.
Rappresentanza esterna
Il par. 1 (lett. c) prevede che il presidente consulti la Commissione su questioni di rilevanza specifica. La consultazione è canale di interlocuzione strutturata con l'esecutivo UE. Su questioni di interpretazione del GDPR, di proposte legislative connesse, di decisioni di adeguatezza, di atti delegati.
Cooperazione con segretariato
La rappresentanza esterna è funzione strategica: il presidente è la voce dell'EDPB in conferenze, audizioni, eventi. Partecipa a Global Privacy Assembly, eventi del Consiglio d'Europa, conferenze OCSE. Costruisce relazioni con autorità di paesi terzi. La visibilità del presidente è visibilità dell'EDPB.
Continuità
La cooperazione con il segretariato dell'EDPB (fornito dall'EDPS) è quotidiana: gestione amministrativa, organizzazione delle riunioni, supporto tecnico, comunicazione esterna. Il presidente lavora a stretto contatto con il segretariato per assicurare efficacia operativa. La continuità è garantita anche tra mandati.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 74: per il presidente: leadership efficace, agenda strategica, rappresentanza autorevole. Per operatori: il presidente è il volto dell'EDPB, monitoring delle sue dichiarazioni e priorità.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: convocazione plenary
Tizio, presidente, convoca plenary EDPB per discutere linee guida AI. Ordine del giorno include consultazioni e voto.
Caso 2: Caio: notifica decisione Meta
Caio, presidente, notifica decisione vincolante ex art. 65 a Meta e DPC. Art. 74, par. 1, lett. b.
Caso 3: Sempronio: Global Privacy Assembly
Sempronio, presidente, partecipa a Global Privacy Assembly. Rappresenta posizione EDPB in dialogo con Garanti terzi.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 74 è la cassetta degli attrezzi del presidente. Leadership coordinativa, rappresentativa, gestionale. Investimento personale e istituzionale.
Domande frequenti
Quali compiti del presidente?
Convocazione riunioni, gestione ordine del giorno, notifica decisioni ex art. 65, consultazione Commissione, rappresentanza esterna, cooperazione segretariato.
Notifica decisioni?
Sì (par. 1, lett. b). Notifica decisioni adottate ex art. 65 al titolare/responsabile e all'Autorità capofila. Innesca effetti vincolanti.
Consulta la Commissione?
Sì (par. 1, lett. c). Su questioni di rilevanza specifica: interpretazione GDPR, proposte legislative, decisioni adeguatezza, atti delegati.
Rappresenta esternamente?
Sì. Partecipa a conferenze, audizioni, eventi. Costruisce relazioni con autorità di paesi terzi. Visibilità istituzionale.
Lavora con segretariato?
Sì, segretariato fornito dall'EDPS. Gestione amministrativa, organizzativa, comunicazione. Coordinamento quotidiano.
Vedi anche