In sintesi
- L'art. 72 GDPR fissa le regole procedurali dell'EDPB.
- Maggioranze: semplice (ordinario), 2/3 (decisioni vincolanti art. 65).
- Regolamento interno: dettagli procedurali, voto, comitati di lavoro.
- Procedura scritta possibile in casi urgenti (par. 2).
- Quorum e tracciabilità del voto.
- 24 lingue ufficiali UE con traduzione.
Testo dell'articoloVigente
Articolo 72 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Procedura.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Regole procedurali EDPB
L'art. 72 GDPR fissa le regole procedurali dell'EDPB. Il Comitato adotta decisioni a maggioranza semplice dei membri, salvo che il GDPR non preveda diversamente. Le decisioni vincolanti in composizione controversie (art. 65) richiedono maggioranza dei 2/3. Le procedure di consultazione obbligatoria (art. 64) operano con maggioranza semplice. La governance procedurale è essenziale per il funzionamento.
Quorum e votazioni
Il quorum e le votazioni operano secondo regole formali: la presenza di un quorum minimo (di norma maggioranza dei membri), votazioni palesi salvo casi specifici, tracciabilità del voto. Le decisioni sono motivate e includono indicazione delle posizioni divergenti per le decisioni a maggioranza qualificata. La procedura è strutturata per assicurare partecipazione effettiva.
Maggioranze richieste
Le maggioranze richieste variano: maggioranza semplice per decisioni ordinarie (linee guida, pareri non vincolanti); 2/3 per decisioni vincolanti in composizione controversie (art. 65); altre maggioranze per casi specifici. La differenziazione riflette la diversa natura delle decisioni: standard di prassi vs decisioni vincolanti.
Regolamento interno
Il par. 1 prevede che l'EDPB adotti il suo regolamento interno e organizzi le proprie modalità operative. Il regolamento interno disciplina dettagli procedurali: convocazione, ordine del giorno, voto, comitati di lavoro, ruolo del presidente, gestione del segretariato. È strumento di organizzazione operativa.
Lingue e traduzione
Il par. 2 prevede che il regolamento interno possa prevedere procedure scritte: in particolare, può prevedere che, in casi urgenti, le decisioni possano essere adottate con procedura scritta che permetta a tutti i membri di partecipare alla decisione. È flessibilità per gestire urgenze, mantenendo collegialità e tracciabilità.
Validità delle decisioni
Le lingue e la traduzione sono questione operativa: l'EDPB opera nelle 24 lingue ufficiali UE. Documenti chiave sono tradotti; le riunioni hanno interpretazione. La validità delle decisioni non dipende dalla lingua, ma la pubblicazione in tutte le lingue è regola di accessibilità.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 72: per Autorità: rispetto delle procedure, partecipazione attiva, voto motivato. Per operatori: comprensione delle dinamiche decisionali per interpretare il peso delle decisioni EDPB.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: voto in plenary
Tizio, Presidente Garante, partecipa a plenary EDPB. Voto sulle linee guida adottate a maggioranza semplice.
Caso 2: Caio: decisione vincolante 2/3
Caio, EDPB, decide su composizione controversia con maggioranza 2/3 (art. 65). Procedura formalizzata, motivazione.
Caso 3: Sempronio: procedura scritta urgente
Sempronio, EDPB, gestisce caso urgente via procedura scritta. Membri partecipano da remoto entro tempi serrati.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 72 è la macchina decisionale. Procedure flessibili ma rigorose. Per operatori, comprendere le maggioranze aiuta a interpretare il peso delle decisioni.
Domande frequenti
Quali maggioranze richieste?
Maggioranza semplice per decisioni ordinarie. 2/3 per decisioni vincolanti in composizione controversie (art. 65). Altre maggioranze per casi specifici.
Esiste regolamento interno?
Sì (par. 1). Disciplina dettagli procedurali: convocazione, voto, comitati, ruolo del presidente. Pubblicato su edpb.europa.eu.
Si può votare per iscritto?
Sì, in casi urgenti (par. 2). Procedura scritta che permetta partecipazione di tutti i membri. Mantiene collegialità.
Quali lingue?
24 lingue ufficiali UE. Riunioni con interpretazione, documenti chiave tradotti.
Le decisioni sono pubbliche?
Sì, le decisioni e le motivazioni sono pubblicate. Le posizioni divergenti sono indicate per decisioni a maggioranza qualificata.
Vedi anche