Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo 72 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Procedura.

Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.

In sintesi

  • L'art. 72 GDPR fissa le regole procedurali dell'EDPB.
  • Maggioranze: semplice (ordinario), 2/3 (decisioni vincolanti art. 65).
  • Regolamento interno: dettagli procedurali, voto, comitati di lavoro.
  • Procedura scritta possibile in casi urgenti (par. 2).
  • Quorum e tracciabilità del voto.
  • 24 lingue ufficiali UE con traduzione.
Indice dei contenuti

Regole procedurali EDPB

L'art. 72 GDPR fissa le regole procedurali dell'EDPB. Il Comitato adotta decisioni a maggioranza semplice dei membri, salvo che il GDPR non preveda diversamente. Le decisioni vincolanti in composizione controversie (art. 65) richiedono maggioranza dei 2/3. Le procedure di consultazione obbligatoria (art. 64) operano con maggioranza semplice. La governance procedurale è essenziale per il funzionamento.

Quorum e votazioni

Il quorum e le votazioni operano secondo regole formali: la presenza di un quorum minimo (di norma maggioranza dei membri), votazioni palesi salvo casi specifici, tracciabilità del voto. Le decisioni sono motivate e includono indicazione delle posizioni divergenti per le decisioni a maggioranza qualificata. La procedura è strutturata per assicurare partecipazione effettiva.

Maggioranze richieste

Le maggioranze richieste variano: maggioranza semplice per decisioni ordinarie (linee guida, pareri non vincolanti); 2/3 per decisioni vincolanti in composizione controversie (art. 65); altre maggioranze per casi specifici. La differenziazione riflette la diversa natura delle decisioni: standard di prassi vs decisioni vincolanti.

Regolamento interno

Il par. 1 prevede che l'EDPB adotti il suo regolamento interno e organizzi le proprie modalità operative. Il regolamento interno disciplina dettagli procedurali: convocazione, ordine del giorno, voto, comitati di lavoro, ruolo del presidente, gestione del segretariato. È strumento di organizzazione operativa.

Lingue e traduzione

Il par. 2 prevede che il regolamento interno possa prevedere procedure scritte: in particolare, può prevedere che, in casi urgenti, le decisioni possano essere adottate con procedura scritta che permetta a tutti i membri di partecipare alla decisione. È flessibilità per gestire urgenze, mantenendo collegialità e tracciabilità.

Validità delle decisioni

Le lingue e la traduzione sono questione operativa: l'EDPB opera nelle 24 lingue ufficiali UE. Documenti chiave sono tradotti; le riunioni hanno interpretazione. La validità delle decisioni non dipende dalla lingua, ma la pubblicazione in tutte le lingue è regola di accessibilità.

Regola pratica e checklist operativa

Compliance art. 72: per Autorità: rispetto delle procedure, partecipazione attiva, voto motivato. Per operatori: comprensione delle dinamiche decisionali per interpretare il peso delle decisioni EDPB.

Accountability e documentazione

Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.

Coordinamento con il Codice Privacy italiano

L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: voto in plenary

Tizio, Presidente Garante, partecipa a plenary EDPB. Voto sulle linee guida adottate a maggioranza semplice.

Caso 2: Caio: decisione vincolante 2/3

Caio, EDPB, decide su composizione controversia con maggioranza 2/3 (art. 65). Procedura formalizzata, motivazione.

Caso 3: Sempronio: procedura scritta urgente

Sempronio, EDPB, gestisce caso urgente via procedura scritta. Membri partecipano da remoto entro tempi serrati.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 72 è la macchina decisionale. Procedure flessibili ma rigorose. Per operatori, comprendere le maggioranze aiuta a interpretare il peso delle decisioni.

Domande frequenti

Quali maggioranze richieste?

Maggioranza semplice per decisioni ordinarie. 2/3 per decisioni vincolanti in composizione controversie (art. 65). Altre maggioranze per casi specifici.

Esiste regolamento interno?

Sì (par. 1). Disciplina dettagli procedurali: convocazione, voto, comitati, ruolo del presidente. Pubblicato su edpb.europa.eu.

Si può votare per iscritto?

Sì, in casi urgenti (par. 2). Procedura scritta che permetta partecipazione di tutti i membri. Mantiene collegialità.

Quali lingue?

24 lingue ufficiali UE. Riunioni con interpretazione, documenti chiave tradotti.

Le decisioni sono pubbliche?

Sì, le decisioni e le motivazioni sono pubblicate. Le posizioni divergenti sono indicate per decisioni a maggioranza qualificata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.