leggeinchiaro.it

Gare su strada: casi pratici art. 9 Codice della Strada

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 9 del Codice della Strada è la norma cardine che governa le competizioni sportive su viabilità pubblica: dall’atletica cittadina ai rally motoristici, ogni manifestazione che utilizza strade aperte al traffico deve transitare per uno specifico percorso autorizzativo. In questa pagina esploriamo i casi pratici più ricorrenti partendo dall’analisi della norma, disponibile nella scheda art. 9 CdS — Competizioni sportive su strada. L’obiettivo è offrire un quadro operativo chiaro a organizzatori, enti sportivi, amministrazioni locali e semplici appassionati che si trovano a fare i conti con questo articolo.

Quadro normativo

L’art. 9 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) stabilisce un divieto generale di competizioni sportive su strade pubbliche, immediatamente temperato da un articolato sistema di autorizzazioni graduate per soggetto competente, tipo di gara e ambito territoriale. La norma individua tre livelli autorizzativi: il Comune (per gare locali di atletica, ciclismo, animali e veicoli a trazione animale), la Regione (per manifestazioni che si svolgono su più comuni) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — con il preventivo nulla osta dell’ente proprietario della strada e il parere del CONI — per le gare motoristiche su strade di interesse nazionale. I promotori devono presentare la domanda almeno 15 giorni prima (competenza comunale) o 30 giorni prima (autorità sovracomunali). La norma si raccorda con l’art. 9-bis (gare in velocità su circuito), l’art. 9-ter (divieto di gareggiare spontaneamente in velocità) e con i poteri degli enti proprietari di cui all’art. 14 CdS. Fuori dal perimetro autorizzativo, gli organizzatori rispondono in proprio delle violazioni alle prescrizioni impartite nel provvedimento.

Ambito di applicazione

La norma abbraccia un ventaglio ampio di manifestazioni: corse podistiche e ciclistiche su percorso urbano o extraurbano, gare ippiche su strade pubbliche, rallye e competizioni automobilistiche su tracciati aperti, nonché le manifestazioni di regolarità con veicoli storici ai sensi dell’art. 60 CdS. Quest’ultima categoria beneficia di un regime semplificato: le prove di regolarità con velocità imposta inferiore a 40 km/h sono esonerate dal parere del CONI, purché rispettino le norme federali di riferimento. L’ambito esclude invece le competizioni svolte interamente su circuiti chiusi e omologati — per le quali si applicano le discipline federali e il D.M. specifico — e le esercitazioni atletiche non competitive prive di percorso stradale riservato.

Profili operativi

Sul piano operativo, i promotori devono distinguere con precisione la tipologia di gara per identificare l’autorità competente e i termini di presentazione della domanda. Un errore frequente consiste nel rivolgersi al Comune quando la gara transita anche per il territorio di un Comune limitrofo: in quel caso la competenza scivola alla Regione, con termini più lunghi (30 giorni) e un istruttoria più articolata. Per le gare motoristiche l’ente proprietario della strada (Anas, Regione, Provincia o Comune) deve rilasciare il nulla osta prima che il MIT possa pronunciarsi; il parere del CONI attesta il riconoscimento del carattere sportivo della manifestazione. Gli organizzatori devono inoltre predisporre un piano di sicurezza stradale — con steward, segnaletica temporanea, recinzioni nei punti critici e copertura assicurativa — che costituisce parte integrante della documentazione allegata alla domanda. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione espone gli organizzatori a sanzioni amministrative e all’eventuale revoca del provvedimento.

Caso 1: Maratonina podistica urbana organizzata da una ASD

Scenario. L’associazione sportiva dilettantistica «Runners Tizio» intende organizzare una corsa non competitiva di 10 km che si svolge interamente nel territorio del Comune di Brescia, su strade pubbliche temporaneamente chiuse al traffico per circa tre ore.

Come si legge l’art. 9. Trattandosi di competizione atletica su strada che rimane entro i confini di un unico Comune, la competenza autorizzatoria è del Sindaco. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione. Poiché si tratta di corsa podistica (non motoristica), non è richiesto il parere del CONI né il nulla osta del MIT.

  • Presentare domanda al SUAP o all’Ufficio Polizia Locale del Comune almeno 15 giorni prima.
  • Allegare planimetria del percorso con indicazione delle vie interessate e dei punti di chiusura al traffico.
  • Produrre polizza assicurativa RC per la manifestazione sportiva.
  • Allegare piano di gestione del traffico e lista degli addetti alla vigilanza del percorso.
  • Attendere il provvedimento e rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute prima di dare avvio alla manifestazione.

Caso 2: Gara ciclistica che attraversa tre Comuni

Scenario. La società ciclistica «Caio Cycling Team» vuole organizzare una gara su strada di 80 km che attraversa i territori di tre Comuni della stessa Regione Toscana. Il percorso include strade comunali e provinciali.

Come si legge l’art. 9. La gara interessa più Comuni, quindi la competenza autorizzatoria appartiene alla Regione, non ai singoli Comuni. I promotori devono presentare la domanda almeno 30 giorni prima. Il tracciato percorre anche strade provinciali: è necessario acquisire il nulla osta dell’ente proprietario (Provincia) prima che la Regione concluda l’istruttoria.

  • Presentare domanda alla Regione Toscana — Direzione Infrastrutture almeno 30 giorni prima.
  • Allegare il preventivo nulla osta della Provincia per i tratti di strade provinciali.
  • Fornire planimetria dettagliata del percorso con km, quote altimetriche e punti critici.
  • Produrre piano di sicurezza stradale con indicazione di steward e segnaletica temporanea.
  • Allegare attestazione del riconoscimento della gara da parte della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

Caso 3: Rally automobilistico su strade regionali

Scenario. L’organizzazione «Sempronio Motorsport» vuole disputare un rally di due giorni su strade regionali in Piemonte. Il tracciato è suddiviso in prove speciali su strade chiuse al traffico e tratti di trasferimento su strade aperte.

Come si legge l’art. 9. Si tratta di gara motoristica su strade di competenza regionale. La norma richiede: nulla osta dell’ente proprietario della strada (Regione Piemonte — settore viabilità), parere del CONI che attesti il carattere sportivo della manifestazione, e autorizzazione finale del MIT. I termini (30 giorni) decorrono dalla data di presentazione della domanda completa.

  • Richiedere il nulla osta alla Regione Piemonte — Direzione Viabilità per i tratti di strade regionali coinvolti.
  • Ottenere il parere del CONI tramite l’ACI (Automobile Club d’Italia) quale federazione delegata.
  • Presentare al MIT la domanda di autorizzazione corredata di nulla osta e parere CONI.
  • Predisporre piano di sicurezza conforme alle norme ACI Sport e comunicarlo alle prefetture e questure interessate.
  • Stipulare polizza assicurativa specifica per manifestazioni motoristiche su strade pubbliche.

Caso 4: Rievocazione storica con veicoli ante 1980

Scenario. Il club «Tizio Vintage Motors» organizza una manifestazione di regolarità con auto storiche ante 1980 su un percorso di 120 km tra più Comuni della Lombardia. La velocità imposta è di 35 km/h su tutto il tragitto. I veicoli partecipanti sono regolarmente iscritti al Registro Storico ASI.

Come si legge l’art. 9. Le manifestazioni di regolarità con veicoli storici ai sensi dell’art. 60 CdS, con velocità imposta inferiore a 40 km/h e conformi alle norme federali, sono esonerate dal parere del CONI. Resta necessaria l’autorizzazione della Regione (più Comuni) e il nulla osta degli enti proprietari delle strade. Il regime semplificato riduce il numero di atti da acquisire ma non elimina l’obbligo autorizzativo di base.

  • Presentare domanda alla Regione Lombardia almeno 30 giorni prima, indicando espressamente il regime di regolarità e la velocità massima imposta (35 km/h).
  • Allegare la documentazione attestante la conformità del regolamento alle norme federali ASI.
  • Acquisire il nulla osta degli enti proprietari delle strade (Provincia, Comuni) per i rispettivi tratti.
  • Non è necessario il parere del CONI, ma è opportuno indicare nell’istanza il riferimento al regime speciale dell’art. 9 CdS per i veicoli storici.

Caso 5: Gara podistica non autorizzata — conseguenze per l’organizzatore

Scenario. Caio organizza spontaneamente una corsa informale «di quartiere» su strade pubbliche di un Comune, senza richiedere alcuna autorizzazione e senza comunicare nulla alla Polizia Locale. Durante la manifestazione si verifica un incidente che coinvolge un partecipante e un veicolo in transito.

Come si legge l’art. 9. La gara si svolge in violazione del divieto generale di competizioni sportive su strada senza autorizzazione. L’organizzatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni che avrebbe dovuto ottenere; in assenza di autorizzazione risponde a titolo personale delle conseguenze. L’assenza del provvedimento autorizzativo implica anche che non vi sia alcuna copertura assicurativa specifica per la manifestazione.

  • L’organizzatore è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’art. 9 CdS.
  • In caso di danni a terzi, risponde civilmente per fatto illecito ai sensi delle norme generali sulla responsabilità.
  • La Polizia Locale o le Forze dell’Ordine possono interrompere immediatamente la manifestazione.
  • Eventuali polizze RC personali dell’organizzatore potrebbero non coprire i danni derivanti da attività non autorizzata su suolo pubblico.

Quando intervenire

La parte interessata — sia essa un’associazione sportiva, un ente pubblico promotore o un privato organizzatore — deve attivarsi con adeguato anticipo rispetto alla data dell’evento: almeno 15 giorni prima per le gare di competenza comunale, almeno 30 giorni prima per tutte le altre. Considerando i tempi istruttori effettivi delle amministrazioni, è prudente presentare la domanda con 45-60 giorni di anticipo per le gare di maggiore complessità (motoristiche, multi-provinciali). Occorre intervenire anche ogniqualvolta si modifichi il percorso originariamente autorizzato, si superi il numero di partecipanti previsto, o si cambi la data: in questi casi il provvedimento originario perde efficacia e occorre un nuovo atto autorizzativo o almeno una comunicazione integrativa all’autorità competente. La classificazione della strada determina l’ente proprietario e, di conseguenza, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione: va verificata prima di ogni altra cosa.

Norme e fonti

  • Art. 9 D.Lgs. 285/1992 — Codice della Strada: divieto e autorizzazione delle competizioni sportive su strada.
  • Art. 9-bis D.Lgs. 285/1992 — Gare in velocità su strada: disciplina specifica per le prove in velocità.
  • Art. 9-ter D.Lgs. 285/1992 — Divieto di gareggiare in velocità: sanzioni per le gare spontanee non autorizzate.
  • Art. 14 D.Lgs. 285/1992 — Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
  • Art. 60 D.Lgs. 285/1992 — Veicoli d’interesse storico e collezionistico: regime speciale per le manifestazioni di regolarità.
  • Artt. 11-12 D.Lgs. 285/1992 — Organi e servizi di polizia stradale: competenze di vigilanza e controllo.
  • D.P.R. 495/1992 — Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada: modalità operative per le competizioni.

Domande frequenti

Chi autorizza una maratonina che si svolge in un solo Comune?

Il Sindaco del Comune interessato, tramite il competente ufficio (spesso il SUAP o la Polizia Locale). La domanda va presentata almeno 15 giorni prima della manifestazione, corredata di planimetria del percorso, piano di sicurezza stradale e polizza assicurativa RC per la manifestazione.

È necessario il parere del CONI per tutte le gare motoristiche?

Sì, per le gare motoristiche su strade pubbliche il parere del CONI è obbligatorio e serve ad attestare il carattere sportivo della manifestazione. Fa eccezione solo il regime speciale delle manifestazioni di regolarità con veicoli storici a velocità imposta inferiore a 40 km/h, per le quali l’art. 9 CdS prevede l’esonero dal parere CONI purché siano rispettate le norme federali di riferimento.

Cosa succede se un organizzatore non rispetta le prescrizioni dell’autorizzazione?

L’organizzatore risponde personalmente delle violazioni alle prescrizioni impartite nel provvedimento autorizzativo. Può essere soggetto a sanzioni amministrative, alla revoca dell’autorizzazione e — in caso di danni a terzi — a responsabilità civile. È pertanto fondamentale leggere con attenzione tutte le condizioni indicate nel provvedimento prima di procedere con l’organizzazione concreta della manifestazione.

Una gara ciclistica che attraversa strade provinciali richiede autorizzazioni aggiuntive?

Sì. L’ente proprietario della strada — in questo caso la Provincia — deve rilasciare il proprio nulla osta prima che l’autorità competente (Comune o Regione, a seconda dell’estensione territoriale della gara) possa concludere l’istruttoria e rilasciare l’autorizzazione definitiva. È quindi necessario avviare la richiesta di nulla osta alla Provincia in parallelo o prima di presentare la domanda principale, per non compromettere i termini complessivi.