Testo dell'articoloVigente
L’art. 63 del D.Lgs. 346/1990 chiude formalmente il Testo unico delle successioni e donazioni fissando la data di entrata in vigore al 1° gennaio 1991 e dettando la regola di diritto intertemporale che governa il confine tra vecchio e nuovo regime. Con il D.Lgs. 139/2024 la norma ha acquisito una funzione operativa ulteriore: introduce l’Allegato con il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore di rendite e pensioni. Per il testo ufficiale dell’articolo e il commento di inquadramento si rimanda alla scheda art. 63 Imposta Successioni – Entrata in vigore su leggeinchiaro.it.
Quadro normativo
L’art. 63 D.Lgs. 346/1990 assolve due funzioni sistematiche distinte. La prima è quella tipica di ogni norma di chiusura: fissa al 1° gennaio 1991 la data dalla quale il Testo unico si applica alle successioni aperte (ossia ai decessi) e alle donazioni stipulate, escludendo dall’ambito applicativo i rapporti sorti in precedenza. La seconda funzione, acquisita con la riforma del D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (in vigore dal 1° gennaio 2025), è di carattere tecnico-operativo: incorpora nel corpo del TU il prospetto dei coefficienti per la capitalizzazione di rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato e pensioni, superando il previgente DM 21 dicembre 1990. I coefficienti sono aggiornati con decreto MEF al variare del tasso legale d’interesse, fissato oggi al 2% dal DM 10 dicembre 2024. Sul fronte della riforma organizzativa, il D.Lgs. 123/2025 (1° agosto 2025) ha inserito il D.Lgs. 346/1990 nel futuro Testo unico dei tributi indiretti, con efficacia differita al 1° gennaio 2027: fino a tale data la numerazione storica e la disciplina vigente restano immutate.
Ambito di applicazione temporale
Il discrimine temporale fissato dall’art. 63 è la data del 1° gennaio 1991. Per le successioni rileva il giorno della morte del de cuius: se il decesso è avvenuto prima di tale data, la dichiarazione di successione, la liquidazione e il pagamento avvengono secondo le regole del DPR 637/1972, anche se gli adempimenti si compiono anni dopo. Il regime previgente presenta aliquote e franchigie diverse, nonché regole di valutazione degli immobili distinte. Specularmente, per le donazioni conta la data dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata: una donazione rogata il 31 dicembre 1990 soggiace al vecchio regime, anche se registrata nel 1991. Il cambio di regime non riguarda le imposte ipotecaria e catastale, disciplinate da proprie norme transitorie.
Profili operativi dell’Allegato sui coefficienti
Il prospetto coefficienti allegato al TU si applica ogni volta che nell’attivo ereditario o nell’oggetto di una donazione compaiono rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato o pensioni. Il valore da dichiarare ai fini dell’imposta non è la singola rata, ma il valore capitalizzato dell’intera prestazione, calcolato moltiplicando la rendita annua per il coefficiente corrispondente all’età del beneficiario. I coefficienti incorporano il tasso legale attuale (2% dal 1° gennaio 2025) e variano con esso: in caso di futuro aggiornamento del tasso, il MEF emana un nuovo decreto che sostituisce l’Allegato. Chi redige una dichiarazione di successione o un atto di donazione deve pertanto verificare il tasso legale vigente alla data di apertura della successione o di stipula dell’atto, non quello in vigore al momento della liquidazione.
Caso 1: Successione aperta nel 1990 con adempimenti nel 1992
Scenario. Tizio muore il 15 ottobre 1990. Gli eredi presentano la dichiarazione di successione nell’aprile 1992, quando il D.Lgs. 346/1990 è già in vigore da oltre un anno.
Come si legge l’art. 63. Il comma 1 dell’art. 63 stabilisce che il TU si applica alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 1991. La data di apertura della successione coincide con il giorno della morte, ossia il 15 ottobre 1990: pertanto la successione di Tizio resta interamente disciplinata dal DPR 637/1972, indipendentemente dal momento in cui vengono effettuati gli adempimenti dichiarativi e di pagamento.
- Reperire il testo aggiornato del DPR 637/1972 per aliquote e scaglioni applicabili nel 1990.
- Verificare che l’ufficio competente non abbia emesso avvisi di liquidazione applicando erroneamente il TU del 1990.
- Conservare la documentazione che attesta la data del decesso (certificato di morte).
- In caso di contenzioso, eccepire espressamente l’inapplicabilità del D.Lgs. 346/1990 per difetto del requisito temporale.
Caso 2: Donazione rogata il 31 dicembre 1990 e registrata nel 1991
Scenario. Caio stipula per atto pubblico, il 31 dicembre 1990, una donazione di un immobile in favore della figlia Sempronia. L’atto viene registrato il 10 gennaio 1991.
Come si legge l’art. 63. Per le donazioni il riferimento temporale è la data in cui la donazione è stata fatta, non la data di registrazione. L’atto è stato rogato il 31 dicembre 1990, quindi prima dell’entrata in vigore del TU: l’imposta di donazione è regolata dal regime previgente, anche se gli adempimenti fiscali avvengono nel 1991.
- Applicare le aliquote e la base imponibile del DPR 637/1972 e della normativa vigente al 31 dicembre 1990.
- Non computare franchigie previste dal D.Lgs. 346/1990 (introdotte solo con il nuovo TU).
- Verificare se all’epoca era dovuta l’imposta di trasferimento in luogo dell’imposta di donazione.
- Conservare copia dell’atto notarile con la data di stipula per eventuali controlli.
Caso 3: Calcolo del valore di una rendita vitalizia in una donazione (coefficienti Allegato)
Scenario. Tizio (80 anni) dona alla nipote Caia (42 anni) una rendita vitalizia mensile di 1.500 euro a carico di una sua polizza vita. L’atto è rogato nel mese di aprile 2025.
Come si legge l’art. 63. Con le modifiche del D.Lgs. 139/2024, l’Allegato al TU fissa i coefficienti per la capitalizzazione. La rendita vitalizia è calcolata sull’età del beneficiario (Caia, 42 anni) al momento della donazione. La rendita annua è 18.000 euro (1.500 × 12). Applicando il coefficiente dell’Allegato vigente per un beneficiario di 42 anni (tasso legale 2%), si ottiene il valore imponibile della rendita.
- Recuperare il prospetto coefficienti allegato al D.Lgs. 346/1990 nella versione aggiornata dal DM 27 dicembre 2024 (GU 31 dicembre 2024 n. 305).
- Individuare il coefficiente corrispondente all’età del beneficiario alla data dell’atto.
- Moltiplicare la rendita annua lorda per il coefficiente: il risultato è il valore da indicare nella dichiarazione o nell’atto di donazione.
- Verificare se il valore capitalizzato supera la franchigia dell’art. 56 D.Lgs. 346/1990 (1.000.000 euro per donatari in linea retta).
- In caso di futuro aggiornamento del tasso legale, ricalcolare con il coefficiente vigente alla data dell’atto, non a quella della liquidazione.
Caso 4: Rendita a tempo indeterminato nell’attivo ereditario
Scenario. Sempronio muore nel marzo 2025. Nell’attivo ereditario risulta un contratto di rendita a tempo indeterminato da cui gli eredi percepiranno 600 euro al mese per un periodo non definito. Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione.
Come si legge l’art. 63. L’Allegato al TU disciplina anche le rendite a tempo indeterminato, distinguendole da quelle vitalizie (legate alla vita di un soggetto). Per le rendite a tempo indeterminato il coefficiente non dipende dall’età ma dal tasso legale in vigore alla data di apertura della successione (marzo 2025: tasso 2%). Il valore da dichiarare è la rendita annua moltiplicata per il coefficiente fisso previsto dall’Allegato per questo tipo di rendita.
- Classificare correttamente la rendita (vitalizia vs. a tempo indeterminato) sulla base del contratto.
- Applicare il coefficiente specifico per rendite a tempo indeterminato contenuto nell’Allegato DM 27 dicembre 2024.
- Includere il valore capitalizzato nell’attivo ereditario complessivo per la determinazione della base imponibile.
- Documentare il contratto di rendita e le sue condizioni nell’allegazione alla dichiarazione di successione.
Caso 5: Impatto del D.Lgs. 123/2025 su pratiche in corso
Scenario. Caio, che segue una successione aperta nel 2025, si chiede se la riforma attuata con il D.Lgs. 123/2025 (che riordina il TU successioni nel nuovo Testo unico dei tributi indiretti) comporti l’applicazione di norme diverse durante la gestione della pratica.
Come si legge l’art. 63. Il D.Lgs. 123/2025 ha differito la propria efficacia al 1° gennaio 2027. Fino a tale data il D.Lgs. 346/1990 – compreso l’art. 63 e il suo Allegato – rimane integralmente vigente nella numerazione e nel testo storici. Non vi è alcuna norma di raccordo anticipata che modifichi il regime applicabile alle successioni aperte tra il 1° agosto 2025 e il 31 dicembre 2026: si continua ad applicare il D.Lgs. 346/1990.
- Ignorare qualsiasi riferimento al «nuovo Testo unico dei tributi indiretti» per pratiche con apertura successione anteriore al 1° gennaio 2027.
- Monitorare eventuali decreti attuativi del D.Lgs. 123/2025 che anticipino l’efficacia di singole disposizioni.
- Conservare la versione del D.Lgs. 346/1990 aggiornata al DM 27 dicembre 2024 come testo di riferimento operativo fino al 31 dicembre 2026.
Quando intervenire
Il contribuente o la parte interessata deve prestare attenzione all’art. 63 e all’Allegato sui coefficienti in tre situazioni tipiche. Prima, quando deve qualificare il regime applicabile a una successione o donazione e verificare se il fatto generatore (decesso o stipula dell’atto) sia anteriore o posteriore al 1° gennaio 1991: se anteriore, occorre consultare il quadro normativo previgente. Seconda, ogni volta che nell’attivo ereditario o nell’oggetto di una donazione compaiono rendite vitalizie, rendite a tempo indeterminato o pensioni: il valore capitalizzato deve essere determinato con i coefficienti dell’Allegato vigenti alla data dell’atto, non a quella della liquidazione. Terza, fino al 31 dicembre 2026, la riforma del D.Lgs. 123/2025 non produce effetti sulle pratiche in corso: il testo di riferimento rimane il D.Lgs. 346/1990 nella sua numerazione storica. Un professionista abilitato (notaio o avvocato specializzato in diritto successorio) è indispensabile nei casi che presentino rendite di valore elevato o incertezze sul regime intertemporale applicabile.
Norme e fonti
- Art. 63, D.Lgs. 29 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) – norma di entrata in vigore e Allegato coefficienti.
- D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 – riforma che ha incorporato l’Allegato coefficienti nel D.Lgs. 346/1990 (in vigore dal 1° gennaio 2025).
- DM 27 dicembre 2024 (GU 31 dicembre 2024 n. 305) – aggiornamento dei coefficienti dell’Allegato in conseguenza della fissazione del tasso legale al 2%.
- DM 10 dicembre 2024 – fissazione del tasso legale d’interesse al 2% con decorrenza 1° gennaio 2025.
- D.Lgs. 1° agosto 2025 n. 123 – riordino nel Testo unico dei tributi indiretti, con efficacia differita al 1° gennaio 2027.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 637 – normativa previgente applicabile alle successioni aperte e alle donazioni stipulate prima del 1° gennaio 1991.
- Art. 56, D.Lgs. 346/1990 – aliquote e franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Domande frequenti
Se il de cuius è morto nel 1990 ma la dichiarazione di successione è presentata nel 1993, quale normativa si applica?
Si applica la normativa previgente (DPR 637/1972), perché il criterio è la data di apertura della successione (giorno della morte), non quella degli adempimenti dichiarativi o di liquidazione. L’art. 63 D.Lgs. 346/1990 è esplicito: il TU vale per le successioni aperte dal 1° gennaio 1991.
Come si trova il coefficiente corretto per una rendita vitalizia nell’Allegato al TU?
L’Allegato – aggiornato dal DM 27 dicembre 2024 – riporta una tabella con i coefficienti distinti per età del beneficiario (da 0 a 99 anni) calcolati al tasso legale del 2%. Si individua la riga corrispondente all’età compiuta del beneficiario alla data dell’atto (donazione) o alla data di apertura della successione, e si moltiplica il relativo coefficiente per la rendita annua lorda.
Il D.Lgs. 123/2025 cambia qualcosa per le dichiarazioni di successione presentate nel 2026?
No. Il D.Lgs. 123/2025 ha efficacia differita al 1° gennaio 2027. Tutte le dichiarazioni di successione relative a decessi avvenuti fino al 31 dicembre 2026 sono disciplinate dal D.Lgs. 346/1990 nella sua numerazione e nel suo testo vigenti, compreso l’Allegato coefficienti introdotto dal D.Lgs. 139/2024.
Se il tasso legale cambia dopo la stipula di una donazione ma prima della liquidazione, quale coefficiente si usa?
Si usa il coefficiente vigente alla data dell’atto di donazione, non quello in vigore al momento della liquidazione o del pagamento dell’imposta. Il valore imponibile si cristallizza al momento del fatto generatore (stipula dell’atto), indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale che comportino l’aggiornamento dell’Allegato.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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