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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 63 del Codice del Terzo settore definisce le funzioni e i compiti dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), stabilendo che le risorse del FUN devono essere impiegate per organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto al volontariato, senza distinzione tra enti associati e non. I servizi erogabili sono ricondotti a quattro tipologie principali: servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale; servizi di formazione dei volontari; servizi di consulenza e assistenza qualificata in ambito giuridico, fiscale, assicurativo, progettuale e gestionale; servizi di comunicazione e documentazione. I CSV operano nel rispetto degli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC. Il comma 1 specifica che l'attività di supporto deve riguardare tutti gli enti del Terzo settore presenti nel territorio, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. La norma esclude quindi qualsiasi logica associativa preferenziale: anche gli ETS non associati al CSV hanno diritto di accedere ai servizi finanziati con le risorse del FUN.

Testo dell'articoloVigente

Art. 63 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato

In vigore dal 03/08/2017

1. I CSV utilizzano le risorse del FUN loro conferite al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi del articolo 64, comma 5, lettera d).

2. Ai fini di cui al comma 1, i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi: a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati nel rispetto dei seguenti principi: a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi; b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità; c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati da ciascun CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza; e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi; f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

4. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

5. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Commento

L'art. 63 configura i CSV come soggetti di servizio universale nel contesto del Terzo settore locale: l'obbligo di non discriminare tra ETS associati e non associati è un elemento qualificante del modello, che impedisce ai CSV di utilizzare il FUN per privilegiare i propri soci e favorisce una concorrenza leale tra le diverse reti associative. Questo principio di universalità è coerente con il finanziamento pubblicistico indiretto (FOB + credito d'imposta statale) che alimenta il FUN.

La tipologia c) — servizi di consulenza in ambito fiscale, assicurativo, del lavoro e gestionale — è quella più ricca di implicazioni operative. I CSV possono assistere le OdV e gli altri ETS nella comprensione delle agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del CTS (artt. 79-89), nell'interpretazione delle norme sull'impresa sociale (D.Lgs. 112/2017), nella gestione dei rapporti con il RUNTS e nell'adempimento degli obblighi contabili e di rendicontazione. Si tratta di un servizio che riduce l'asimmetria informativa tipica degli enti piccoli e volontaristici.

La tipologia d), relativa alla comunicazione e documentazione, comprende attività di ricerca, raccolta e diffusione di buone pratiche e modelli organizzativi. Questa funzione ha un valore sistemico: contribuisce alla costruzione di conoscenza condivisa nel settore, alimenta la valutazione di impatto sociale richiesta dall'art. 7 del CTS e supporta la capacità delle OdV di comunicare il proprio valore alla comunità locale e alle istituzioni.

Casi pratici

Caso 1: Sportello di consulenza fiscale per OdV

Caso 2: Progetto di animazione territoriale per il volontariato giovanile

Domande frequenti

Un ETS non associato al CSV può usufruire dei suoi servizi?

Sì. L'art. 63, comma 1 prevede espressamente che i CSV utilizzino le risorse del FUN per erogare servizi «senza distinzione tra enti associati ed enti non associati». Non è quindi possibile per un CSV condizionare l'accesso ai propri servizi all'iscrizione come socio. L'unica preferenza ammessa è quella in favore delle organizzazioni di volontariato, cui va «particolare riguardo».

I CSV possono svolgere attività diverse da quelle finanziate con il FUN?

Sì, ma con vincoli. Le attività finanziate con il FUN devono restare nell'alveo delle funzioni di supporto al volontariato. Eventuali altre attività — ad esempio servizi a pagamento verso terzi o attività commerciali marginali — devono essere gestite con contabilità separata ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera c). Le risorse del FUN non possono essere utilizzate per coprire costi di attività diverse da quelle di supporto.

Gli indirizzi strategici dell'ONC vincolano le scelte operative dei CSV?

Gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi dell'art. 64, comma 5, lettera d) orientano ma non sostituiscono l'autonomia gestionale dei CSV. Si tratta di linee di indirizzo che ciascun CSV deve rispettare nella programmazione delle proprie attività, senza che l'ONC possa impartire ordini specifici sulle singole iniziative. La verifica della conformità spetta agli OTC in sede di controllo periodico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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