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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 59 del Codice del Terzo settore disciplina la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, organo consultivo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio riunisce rappresentanti dell'associazione di ETS più rappresentativa a livello nazionale, delegati di reti associative nazionali e territoriali, esperti con comprovata esperienza nel settore e rappresentanti delle autonomie locali e regionali. Alla composizione partecipa anche un delegato designato dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) più rappresentativa sul territorio. Siedono nel Consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ISTAT, uno dell'INAPP e il direttore generale del Terzo settore del Ministero. I componenti sono nominati con decreto ministeriale e rimangono in carica tre anni. La norma assicura una rappresentanza pluralistica delle diverse tipologie organizzative presenti nel Terzo settore — organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, imprese sociali — garantendo al contempo il contributo di competenze tecniche e statistiche per l'analisi del fenomeno. La struttura mista — parte elettiva, parte tecnica, parte istituzionale — rispecchia la funzione di raccordo tra mondo associativo e apparato pubblico.

Testo dell'articoloVigente

Art. 59 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Composizione

In vigore dal 03/08/2017

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da: a) ((dieci)) rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; b) ((quindici)) rappresentanti di reti associative, di cui otto di reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore; c) cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria; d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). (( d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti. ))

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto: a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

Commento

L'art. 59 definisce la platea dei soggetti chiamati a comporre il Consiglio nazionale del Terzo settore, organo previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 117/2017 con funzioni prevalentemente consultive. La disposizione è stata modificata dal D.Lgs. 105/2018, che ha integrato la lettera d-bis) inserendo la rappresentanza dei CSV. La composizione attuale prevede ventotto componenti con voto deliberativo e tre senza diritto di voto, per un totale di trentuno figure.

Il criterio di selezione dei dieci rappresentanti dell'associazione principale è basato sul numero degli enti aderenti: si tratta di un metodo proporzionale che tende a premiare le reti più diffuse, potenzialmente a scapito di quelle più specializzate. I quindici rappresentanti di reti associative — otto nazionali, sette territoriali — assicurano invece una copertura geografica più ampia. I cinque esperti, scelti in base a formazione universitaria o esperienza professionale documentata, introdussero nel Consiglio una dimensione tecnico-scientifica distinta dalla rappresentanza di interessi.

Dal punto di vista istituzionale, la presenza dei tre rappresentanti delle autonomie locali (due dalla Conferenza Stato-Regioni, uno dall'ANCI) radica il Consiglio nel sistema delle autonomie territoriali, coerentemente con la natura policentrica delle politiche sociali italiane. La partecipazione senza voto di ISTAT e INAPP rafforza la capacità di analisi statistica e valutativa del Consiglio, funzione rilevante per il monitoraggio dell'impatto sociale degli ETS, previsto dagli artt. 7 e 24 del medesimo Codice.

Casi pratici

Caso 1: Designazione del rappresentante CSV

Caso 2: Rinnovo del Consiglio alla scadenza triennale

Domande frequenti

Chi nomina i componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore?

I componenti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La designazione spetta invece alle singole associazioni rappresentative, alle reti associative, alla Conferenza Stato-Regioni e all'ANCI, secondo le rispettive quote previste dall'art. 59. La durata del mandato è di tre anni.

Qual è la differenza tra componenti con voto e senza voto nel Consiglio?

I componenti con diritto di voto partecipano alle deliberazioni e ai pareri del Consiglio. Quelli senza voto — rappresentanti ISTAT, INAPP e il direttore generale del Ministero — hanno funzione tecnica e informativa: portano dati e competenze statistiche o amministrative senza incidere sulle decisioni formali dell'organo.

Il rappresentante dei CSV è stato sempre previsto dalla norma originaria?

No. La lettera d-bis) — che introduce un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa — è stata aggiunta dal decreto correttivo D.Lgs. 105/2018. Nel testo originario del D.Lgs. 117/2017 i CSV non erano espressamente inclusi tra i designatori, lacuna colmata con la revisione del 2018.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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