← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 468 c.c. Soggetti

In vigore

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi (2), […] (3) e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (4) I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

In sintesi

  • Linea retta: la rappresentazione opera a favore dei discendenti dei figli (anche adottivi) del de cuius.
  • Linea collaterale: opera anche a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del defunto.
  • Rinuncia non ostativa: i discendenti possono subentrare per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità della persona rappresentata.
  • Incapacità e indegnità non ostative: i discendenti possono rappresentare l'ascendente anche se sono incapaci o indegni di succedere rispetto a quest'ultimo.

La rappresentazione opera nella linea retta a favore dei discendenti dei figli (anche adottivi) e nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto; la rinuncia, l'incapacità o l'indegnità rispetto all'ascendente non impediscono al discendente di subentrare per rappresentazione.

Ambito soggettivo della rappresentazione

L'art. 468 c.c. individua i soggetti legittimati a succedere per rappresentazione. L'istituto non opera per qualsiasi ascendente-discendente: è limitato a due categorie. Nella linea retta discendente dalla persona del de cuius: possono rappresentare i propri genitori (figli del de cuius) i rispettivi discendenti, senza limite di grado. Nella linea collaterale: possono succedere per rappresentazione i discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (nipoti, pronipoti ecc.), ma non, ad esempio, i discendenti di zii o cugini.

I figli adottivi

La norma, nel testo riformato dal d.lgs. 154/2013, include espressamente i discendenti dei «figli anche adottivi». Prima della riforma, l'inclusione dei figli adottivi era discussa; oggi non vi sono dubbi: i figli adottivi del de cuius hanno piena capacità di rappresentare nell'eredità del de cuius stesso, al pari dei figli biologici. Questo è coerente con il principio di unicità dello stato di figlio sancito dall'art. 315 c.c.

Rinuncia, incapacità e indegnità della persona rappresentata

Il secondo comma introduce una regola che ha creato qualche perplessità dottrinale: i discendenti possono succedere per rappresentazione «anche se hanno rinunciato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa». Questo significa che il figlio che ha rinunciato all'eredità del proprio padre può comunque rappresentare il nonno quando il padre è premorto. La ratio è che la posizione del discendente rispetto all'ascendente (padre) è distinta dalla sua posizione rispetto al de cuius (nonno): la rinuncia all'eredità del padre non pregiudica il diritto a succedere al nonno per rappresentazione.

Limiti della rappresentazione collaterale

Nella linea collaterale la rappresentazione è limitata ai discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius. Non opera, ad esempio, a favore dei discendenti degli zii: se lo zio di Tizio premuore, i figli dello zio non subentrano per rappresentazione nell'eredità di Tizio. Questa limitazione distingue il sistema italiano da altri ordinamenti che ammettono la rappresentazione in linea collaterale senza limite di grado.

Connessioni con altre norme

L'art. 468 va letto con l'art. 467 (nozione di rappresentazione), l'art. 469 (divisione per stirpi), l'art. 315 (unicità dello stato di figlio) e con le norme sulla successione legittima degli artt. 565-586 c.c.

Domande frequenti

I nipoti possono ereditare dal nonno per rappresentazione se il figlio del nonno (loro padre) è ancora vivo ma ha rinunciato all'eredità?

Sì. La rappresentazione opera anche in caso di rinuncia dell'ascendente (art. 467 c.c.). I figli possono subentrare al padre rinunciante. L'art. 468 aggiunge che il fatto che i discendenti abbiano a loro volta rinunciato all'eredità del padre non impedisce loro di rappresentarlo nell'eredità del nonno.

I figli adottivi hanno gli stessi diritti di rappresentazione dei figli biologici?

Sì. Dopo la riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), l'art. 468 include espressamente i figli adottivi. I discendenti dei figli adottivi del de cuius hanno piena legittimazione a succedere per rappresentazione, al pari dei discendenti biologici.

I figli di un cugino del defunto possono succedere per rappresentazione?

No. La rappresentazione in linea collaterale opera solo per i discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti di altri collaterali (zii, cugini) non sono ammessi alla rappresentazione; al massimo potrebbero essere eredi legittimi in quanto parenti entro il sesto grado (art. 572 c.c.).

Sono indegno di succedere a mio padre: posso comunque rappresentarlo nell'eredità di mio nonno?

Sì. L'art. 468 c.c. chiarisce che i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se sono incapaci o indegni di succedere rispetto alla persona in luogo della quale subentrano (il padre). La tua posizione nell'eredità del nonno è autonoma rispetto a quella nell'eredità del padre.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.