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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 46 del D.Lgs. 117/2017 definisce l'architettura del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), articolato in sette sezioni corrispondenti alle principali forme giuridiche degli enti del Terzo settore: organizzazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali (incluse cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore. La norma stabilisce il principio di unicità dell'iscrizione — un ente non può essere contemporaneamente iscritto in due sezioni — con l'unica eccezione delle reti associative, che possono essere iscritte nella propria sezione pur aderendo ad altre strutture. Il RUNTS sostituisce e unifica i precedenti registri settoriali (registro OdV, registro APS, anagrafe ONLUS) semplificando il sistema e garantendo un punto unico di accesso alle informazioni sugli ETS. Il Ministro del Lavoro può con decreto non regolamentare modificare le sezioni, sentita la Conferenza Unificata.

Testo dell'articoloVigente

Art. 46 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Struttura del Registro

In vigore dal 03/08/2017

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Commento

L'articolo 46 CTS è la norma fondativa del RUNTS, il registro pubblico che costituisce il pilastro dell'intero sistema del Terzo settore riformato. L'istituzione di un registro unico — in luogo della precedente frammentazione tra registri regionali, nazionali e settoriali — risponde a esigenze di semplificazione, trasparenza e certezza del diritto. L'iscrizione nel RUNTS non è solo un adempimento formale: è la condizione necessaria per qualificarsi come ente del Terzo settore e accedere alle agevolazioni fiscali del Titolo X del CTS.

La struttura a sette sezioni riflette la pluralità delle forme organizzative del Terzo settore. Ciascuna sezione corrisponde a un insieme di requisiti sostanziali differenziati: le OdV devono avere una componente prevalente di volontari, le APS devono svolgere attività di interesse generale aperte anche ai non soci, le imprese sociali devono rispettare i criteri del D.Lgs. 112/2017. La sezione «Altri enti del Terzo settore» funziona come categoria residuale per gli enti che soddisfano i requisiti generali del CTS ma non rientrano in nessuna delle categorie speciali.

Il principio di unicità dell'iscrizione — con la sola eccezione delle reti associative — evita che gli enti cumulino i regimi agevolativi di più categorie e semplifica il sistema di controllo. La possibilità per il Ministro del Lavoro di modificare le sezioni con decreto non regolamentare (sentita la Conferenza Unificata) introduce un elemento di flessibilità nell'architettura del registro, consentendo adeguamenti alle evoluzioni del settore senza dover ricorrere a modifiche legislative.

Casi pratici

Caso 1: Scelta della sezione RUNTS per un ente con attività miste

Caso 2: Ente residuale iscritto nella sezione «Altri ETS»

Domande frequenti

Quante e quali sono le sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore?

Il RUNTS si articola in sette sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali (incluse cooperative sociali); e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. Ogni ente può essere iscritto in una sola sezione, salvo le reti associative.

Un ente può essere iscritto in più sezioni del RUNTS contemporaneamente?

No. L'art. 46, comma 2 CTS sancisce il principio di unicità dell'iscrizione: nessun ente può essere iscritto in due o più sezioni. L'unica eccezione riguarda le reti associative, che mantengono la propria iscrizione nella sezione e) indipendentemente dall'eventuale appartenenza strutturale ad altre categorie.

Chi può modificare le sezioni del RUNTS?

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, istituire nuove sottosezioni o sezioni, modificare quelle esistenti o sopprimerle, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. Questa flessibilità consente di adeguare l'architettura del registro senza ricorrere a modifiche della legge delega.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.