In sintesi
L'articolo 44 del D.Lgs. 117/2017 introduce due deroghe alla disciplina ordinaria delle società di mutuo soccorso. Il comma 1 esclude l'applicabilità alle SMS del contributo del 3% sugli utili netti annuali previsto dall'art. 11 della legge 59/1992 in favore dei fondi mutualistici per la promozione cooperativa. Il comma 2 esonera dall'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali del registro delle imprese — previsto dal D.L. 179/2012 — le SMS con versamenti annui di contributi associativi non superiori a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi. Si tratta di due esoneri finalizzati a semplificare gli obblighi amministrativi e a ridurre i costi di compliance per le SMS di minori dimensioni, che costituiscono la maggioranza degli enti del settore. Le deroghe si inseriscono nel quadro del raccordo tra la disciplina CTS e gli istituti preesistenti, mantenendo per le SMS di grandi dimensioni — in particolare quelle che gestiscono fondi sanitari integrativi — gli obblighi di trasparenza e registrazione previsti dalla normativa generale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 44 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Modifiche e integrazioni alla disciplina
In vigore dal 03/08/2017
1. Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all' articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
2. In deroga all' articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.
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Commento
L'articolo 44 CTS opera su due fronti distinti ma convergenti: l'alleggerimento degli oneri contributivi e la semplificazione degli obblighi di iscrizione per le SMS di minori dimensioni. La ratio è chiaramente proporzionalistica: non assoggettare le piccole SMS agli stessi adempimenti previsti per le grandi cooperative o per le imprese sociali di rilievo economico significativo.
L'esonero dal contributo del 3% agli utili — previsto dalla legge Basevi del 1992 per le cooperative a favore dei fondi mutualistici — riconosce la diversità strutturale tra le SMS e le cooperative: le prime non perseguono finalità economico-produttive ma solidaristiche, e l'eventuale surplus di gestione è destinato al rafforzamento del fondo di solidarietà interno, non alla remunerazione dei soci. Assoggettare questo surplus a un contributo obbligatorio destinato a fondi cooperativi sarebbe stato incoerente con la logica mutualistica delle SMS.
L'esonero dall'iscrizione nella sezione imprese sociali del registro delle imprese, per le SMS sotto la soglia dei 50.000 euro di contributi annuali che non gestiscono fondi sanitari integrativi, risponde a un'esigenza pratica: molte SMS locali di piccole dimensioni non hanno la struttura amministrativa per gestire adempimenti plurimi di iscrizione. La soglia di 50.000 euro e l'esclusione dei fondi sanitari integrativi tracciano un confine ragionevole: le SMS che superano quella dimensione o che gestiscono risorse sanitarie di terzi devono invece assoggettarsi alla maggiore trasparenza richiesta dall'iscrizione nel registro delle imprese.
Casi pratici
Caso 1: Piccola SMS sotto soglia e semplificazione amministrativa
Caso 2: SMS con fondo sanitario integrativo e obblighi di iscrizione
Domande frequenti
Le SMS sono tenute a versare il contributo del 3% degli utili ai fondi mutualistici cooperativi?
No. L'art. 44, comma 1 CTS esclude espressamente l'applicazione alle SMS dell'art. 11 della legge 59/1992, che impone alle cooperative il versamento del 3% degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione cooperativa. Le SMS hanno una natura solidaristica diversa da quella cooperativa e non sono assoggettate a questo obbligo.
Tutte le SMS sono esonerate dall'iscrizione nella sezione imprese sociali del registro delle imprese?
No. L'esonero si applica solo alle SMS con versamenti annui di contributi associativi non superiori a 50.000 euro che non gestiscono fondi sanitari integrativi. Le SMS che superano questa soglia o che gestiscono fondi sanitari integrativi restano soggette all'obbligo di iscrizione previsto dall'art. 23, comma 1 del D.L. 179/2012.
Qual è la ratio dell'esonero dall'iscrizione nel registro delle imprese per le piccole SMS?
L'esonero risponde a un principio di proporzionalità: le SMS di minori dimensioni, prive di struttura amministrativa adeguata, non devono sopportare gli stessi adempimenti delle grandi organizzazioni. La soglia di 50.000 euro e l'esclusione dei fondi sanitari integrativi tracciano il confine tra soggetti che possono beneficiare della semplificazione e quelli che, per dimensione o per gestione di interessi di terzi, devono garantire maggiore trasparenza.
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