Testo dell'articoloVigente
Art. 26 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Organo di amministrazione
In vigore dal 03/08/2017
1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l' articolo 2382 del codice civile .
3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l' articolo 2382 del codice civile .
4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.
6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l' articolo 2382 del codice civile . Si applicano i commi 3, 6 e
7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e
5. Note all'art. 26: – Si riporta l' art. 2382 del codice civile : «Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza). – Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.».
Commento
L'articolo 26 CTS pone l'assemblea al centro della governance associativa, confermando il principio democratico che distingue gli enti del Terzo settore dalle strutture societarie lucrative. La riserva assembleare sulla nomina della maggioranza degli amministratori è inderogabile: nessuna clausola statutaria può sottrarre all'assemblea questo potere fondamentale, a tutela della base associativa e della missione non lucrativa dell'ente.
Il rinvio all'art. 2382 c.c. introduce cause di ineleggibilità tipiche delle società di capitali — tra cui l'interdizione, l'inabilitazione e talune condanne penali — adattandole al contesto non profit. Lo statuto può poi alzare la soglia di accesso alla carica, richiedendo requisiti aggiuntivi come la specifica competenza nel settore di riferimento o l'assenza di conflitti di interesse, con possibile rinvio ai codici etici redatti dalle reti associative. Questa flessibilità consente di modellare la governance sulla realtà organizzativa dell'ente, mantenendo tuttavia un nucleo imperativo di garanzie.
L'obbligo di iscrizione al RUNTS entro trenta giorni dalla nomina non è meramente formale: la pubblicità nel Registro assicura ai terzi la conoscibilità dei poteri rappresentativi, con rilevanza per la validità degli atti compiuti dagli amministratori. Il coordinamento con le norme civilistiche sulla rappresentanza degli enti impone attenzione nella redazione delle clausole statutarie relative ai poteri di firma e alle deleghe operative.
Casi pratici
Caso 1: Statuto che attribuisce la nomina a una rete associativa
Caso 2: Verifica dell'iscrizione al RUNTS prima della firma di un contratto
Domande frequenti
Chi nomina gli amministratori nelle associazioni ETS?
In via ordinaria la nomina spetta all'assemblea degli associati. I primi amministratori sono invece designati direttamente nell'atto costitutivo. Lo statuto può attribuire la nomina di singoli amministratori a enti del Terzo settore, a lavoratori o a utenti, ma la maggioranza degli amministratori deve sempre essere nominata dall'assemblea secondo l'art. 26 CTS.
Cosa succede se un amministratore non si iscrive al RUNTS nei termini?
L'art. 26, comma 6 impone l'iscrizione nel RUNTS entro trenta giorni dalla notizia della nomina. Il mancato adempimento espone l'ente a possibili contestazioni sulla regolarità della governance e può influire sulla validità degli atti compiuti dall'amministratore non iscritto, con conseguenti profili di responsabilità verso terzi e verso l'ente stesso.
Lo statuto può richiedere requisiti speciali per gli amministratori?
Sì. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare la carica al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche rinviando a codici di comportamento delle associazioni di rappresentanza o delle reti associative. In tal caso si applica l'art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità, che opera come standard minimo inderogabile.
Vedi anche