Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Competenze inderogabili dell’assemblea

In vigore dal 03/08/2017

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

In sintesi

L'articolo 25 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) individua le materie di competenza inderogabile dell'assemblea delle associazioni ETS, riconosciute o non riconosciute. Il comma 1 elenca nove funzioni riservate: nomina e revoca degli organi sociali e del revisore dei conti; approvazione del bilancio; delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità; delibera sull'esclusione degli associati (salvo attribuzione statutaria ad altro organo eletto dall'assemblea); delibera su modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; approvazione del regolamento assembleare; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto. Il comma 2 prevede che le associazioni con almeno cinquecento soci possano derogare a queste competenze nei limiti dei principi di democraticità, pari opportunità e elettività delle cariche. Il comma 3 consente alle fondazioni ETS con organo assembleare di attribuire a tale organo le stesse competenze, nei limiti della natura fondazionale e della volontà del fondatore.

L'articolo 25 del CTS codifica il nucleo inderogabile delle competenze assembleari degli ETS associativi, distinguendo ciò che spetta all'assemblea per legge da ciò che può essere delegato ad altri organi. La ratio è garantire che le decisioni più rilevanti per la vita dell'ente - quelle che incidono sulla sua composizione, sulla sua struttura e sulla sua continuità - restino nella sfera di competenza della base sociale e non possano essere monopolizzate dall'organo di amministrazione.

Alcune competenze meritano un approfondimento. L'esclusione degli associati è attribuita all'assemblea come regola, ma lo statuto può delegarla a «un altro organo eletto dalla medesima»: non può quindi essere attribuita a un organo non elettivo come il consiglio di amministrazione nominato dai fondatori. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sono di competenza assembleare e richiedono, nella maggior parte degli statuti, quorum rafforzati: si tratta delle deliberazioni più vincolanti per la vita dell'ente e non possono essere adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo. La delibera sullo scioglimento comprende anche trasformazione, fusione e scissione: operazioni straordinarie che richiedono il coinvolgimento dell'intera base sociale.

La deroga prevista per le associazioni con almeno cinquecento soci (comma 2) riconosce che gli enti di grandi dimensioni possono avere strutture di governance più complesse, con organi intermedi o deleghe più ampie all'esecutivo; tuttavia, i principi di democraticità, pari opportunità e elettività delle cariche restano vincoli inderogabili anche per questi enti. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato l'articolo 25. Il comma 3, relativo alle fondazioni, consente che l'organo assembleare eventualmente previsto dallo statuto eserciti le stesse competenze, ma solo nei limiti della compatibilità con la natura fondazionale - ad esempio, la nomina del fondatore sostituto non può essere affidata all'assemblea se il fondatore originario è ancora in vita e il suo volere è diverso.

Casi pratici

Caso 1: Associazione ETS che esclude un socio: verifica della competenza dell'organo deliberante

Caso 2: Grande associazione ETS con ottocento soci: modifica della governance in deroga all'articolo 25

Domande frequenti

Quali decisioni spettano sempre all'assemblea di un'associazione ETS?

L'articolo 25, comma 1, elenca nove materie di competenza inderogabile: nomina e revoca degli organi sociali e del revisore; approvazione del bilancio; delibera sulla responsabilità degli organi; esclusione degli associati (salvo delega a organo eletto dall'assemblea); modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo; approvazione del regolamento assembleare; scioglimento, trasformazione, fusione o scissione; altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto.

Le associazioni ETS con più di cinquecento soci possono derogare alle competenze dell'assemblea?

Sì, parzialmente. Il comma 2 consente agli enti con almeno cinquecento soci di disciplinare le competenze assembleari in deroga al comma 1, ma nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza degli associati e di elettività delle cariche sociali. Non è una delega in bianco: i principi fondamentali restano vincolanti.

L'organo assembleare di una fondazione ETS può avere le stesse competenze dell'assemblea di un'associazione?

Sì, se lo statuto lo prevede. Il comma 3 consente alle fondazioni ETS con organo assembleare o di indirizzo di attribuire a tale organo le competenze del comma 1, nei limiti della compatibilità con la natura fondazionale e nel rispetto della volontà del fondatore. Non tutte le competenze possono essere trasferite in modo automatico, data la struttura diversa della fondazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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