Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 6-bis T.U.E. disciplina la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), titolo edilizio residuale per gli interventi non riconducibili all’attivita edilizia libera (art. 6), al permesso di costruire (art. 10) o alla SCIA (art. 22).
- Il discrimine fondamentale rispetto alla SCIA e l’assenza di interventi sulle parti strutturali dell’edificio: la CILA copre opere interne, di finitura, di adeguamento impiantistico e di lieve modifica della distribuzione interna.
- L’asseverazione e rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’albo (geometra, architetto, ingegnere, perito edile) e attesta la conformita urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, sismica ed energetica dell’intervento.
- I lavori possono iniziare il giorno stesso della trasmissione telematica al SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) del Comune competente: non e prevista alcuna attesa di silenzio-assenso.
- La sanzione per omessa CILA e amministrativa pecuniaria (1.000 euro, riducibili a un terzo se la comunicazione e presentata in sanatoria spontanea) e non comporta la demolizione delle opere, salvo difformita urbanistiche.
- Sono interventi tipici da CILA: rifacimento bagno con spostamento di tramezze non portanti, modifica della distribuzione interna senza variazione di volumi, opere di finitura, consolidamento non sostanziale, realizzazione di pertinenze fino al 20 per cento del volume principale.
- La CILA non sostituisce altri titoli autorizzativi (paesaggistico, sismico, antincendio) eventualmente richiesti dalla normativa di settore: questi vanno acquisiti o asseverati separatamente.
Prima degli esempi
L’art. 6-bis T.U.E. e stato introdotto dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (cosiddetto «decreto SCIA 2») per chiudere il cerchio dei titoli edilizi: tutto cio che non rientra nell’edilizia libera, non richiede SCIA e non richiede permesso di costruire deve comunque essere comunicato al Comune mediante CILA. Il meccanismo segue una logica di «tassativita inversa»: le opere soggette si individuano per esclusione confrontando l’intervento con gli elenchi degli articoli 6, 10 e 22.
La CILA si distingue dalla SCIA per un elemento sostanziale: la SCIA copre interventi che incidono sulle parti strutturali (travi, pilastri, solai, muri portanti), mentre la CILA e riservata agli interventi che non toccano le strutture portanti. Presentare una CILA per un intervento che richiedeva SCIA espone il committente a sanzioni pecuniarie significative e, nei casi di intervento sulle parti strutturali, alla responsabilita penale del tecnico asseverante.
Quando si applica la CILA: il quadro dei titoli
La scelta del titolo edilizio segue una scala progressiva: edilizia libera (art. 6, manutenzione ordinaria, pittura, eliminazione barriere senza opere strutturali); CILA (art. 6-bis, opere interne non strutturali); SCIA (art. 22, interventi su parti strutturali, restauro pesante, ristrutturazione leggera); permesso di costruire (art. 10, nuove costruzioni, ristrutturazione pesante con variazione di volumi o sagome).
La regola operativa e che, in caso di dubbio tra edilizia libera e CILA, si presenta sempre la CILA: il costo aggiuntivo e modesto e la copertura formale tutela committente e tecnico.
Tempi, effetti e validita della CILA
La CILA va presentata al SUE prima dell’inizio dei lavori in modalita telematica, con: modulo unico nazionale, relazione tecnica asseverata, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, documentazione fotografica, eventuali pareri di altri enti (Soprintendenza, ASL, Vigili del Fuoco).
I lavori possono iniziare il giorno stesso della trasmissione e devono concludersi entro tre anni. La CILA non e soggetta a silenzio-assenso: il SUE puo intervenire ex post con provvedimenti repressivi se rileva difformita. Al termine occorre presentare la comunicazione di fine lavori e l’eventuale variazione catastale o aggiornamento APE.
Casi pratici
Caso 1 — Rifacimento del bagno con spostamento delle tramezze interne
Scenario. Tizio, proprietario di un appartamento al quarto piano di un condominio anni Settanta, rifa integralmente il bagno: nuova posa di pavimento e rivestimento, sostituzione dei sanitari, spostamento del piatto doccia di circa due metri. Lo spostamento comporta la demolizione di un tramezzo in mattoni forati spesso otto centimetri e la sua ricostruzione in posizione diversa. L’intervento non tocca muri portanti e non modifica la superficie ne la destinazione d’uso.
Come si legge. Il tramezzo demolito e ricostruito e un divisorio non strutturale: non riceve carichi verticali. L’intervento ricade nella CILA, non nella SCIA. Il tecnico incaricato deve asseverare la conformita urbanistica (rapporti aero-illuminanti del nuovo bagno), igienico-sanitaria (smaltimento acque, ventilazione), l’assenza di vincoli paesaggistici e l’irrilevanza sismica. La modifica delle tracce idrauliche ed elettriche viene assorbita nella CILA.
Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica asseverata; planimetria stato di fatto e stato di progetto; documentazione fotografica; dichiarazione di conformita degli impianti al termine dei lavori; eventuale autorizzazione condominiale per modifiche che coinvolgano colonne di scarico comuni.
Caso 2 — Cambio di destinazione d’uso interno senza opere strutturali
Scenario. Caio possiede un’unita classificata catastalmente come abitazione (cat. A/2). Vuole trasformare un vano cieco usato come ripostiglio in un piccolo studio professionale. L’intervento prevede solo posa di una nuova porta, rifacimento dell’impianto elettrico e installazione di luce artificiale potenziata, senza modifiche murali ne variazione di superficie.
Come si legge. Il cambio di destinazione d’uso «funzionalmente connesso» all’abitazione, senza opere strutturali e senza variazione catastale (la residenza resta prevalente), e disciplinato dalla CILA. Il tecnico verifica la compatibilita con il piano regolatore, i requisiti igienico-sanitari del vano (ammessa illuminazione artificiale e ventilazione meccanica) e l’assenza di obblighi antincendio. Se invece il cambio comporta passaggio a categoria catastale diversa (es. A/10), serve la SCIA con variazione catastale.
Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica asseverata con dichiarazione di conformita urbanistica e igienico-sanitaria; visura catastale aggiornata; estratto del regolamento edilizio comunale relativo alla compatibilita degli usi.
Caso 3 — Opere edilizie minori interne all’unita immobiliare
Scenario. Sempronia, proprietaria di un appartamento, esegue piu interventi insieme: sostituzione del pavimento del soggiorno con rialzo di cinque centimetri per allinearlo alla cucina, nicchia decorativa nel salotto demolendo parzialmente un tramezzo non portante, controsoffitto in cartongesso con faretti integrati e installazione di una nuova unita esterna del climatizzatore sul balcone.
Come si legge. Si tratta di una somma di opere interne non strutturali. Il rialzamento di pochi centimetri non altera le altezze ai fini di salubrita (resta l’altezza minima di 2,70 metri); la nicchia su tramezzo non portante e tipica opera CILA; il controsoffitto e finitura; l’unita esterna va valutata sotto il profilo del decoro architettonico (se l’edificio e vincolato serve autorizzazione paesaggistica). La somma puo essere comunicata con un’unica CILA cumulativa, purche l’asseverazione descriva analiticamente ogni intervento.
Documenti utili. Modulo unico CILA cumulativa; relazione tecnica con dettaglio di ogni opera; elaborati grafici stato di fatto e stato di progetto; documentazione fotografica; dichiarazione del condominio sull’assenza di vincoli al decoro architettonico delle facciate o, in caso di vincoli, autorizzazione assembleare.
Caso 4 — Consolidamento di strutture portanti non sostanziale
Scenario. Tizia acquista un piccolo immobile rurale degli anni Cinquanta. Durante il restauro emergono lesioni capillari su un solaio in laterocemento. Il tecnico strutturista propone un consolidamento non sostanziale: rete in fibra di carbonio sull’intradosso del solaio e iniezioni di malta in punti localizzati, senza modifica della geometria delle travi, senza variazione di carichi, senza alterazione delle masse e rigidezze.
Come si legge. Il consolidamento «non sostanziale» — che non modifica la concezione strutturale, non cambia i carichi gravanti sulle fondazioni, non altera la risposta sismica complessiva — rientra nella CILA con deposito sismico semplificato. Diverso il caso del consolidamento sostanziale (sostituzione di travi portanti, rifacimento di solai, irrigidimento sismico globale): serve la SCIA o, se variazione di sagoma, il permesso di costruire.
Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica asseverata con valutazione della non sostanzialita dell’intervento; relazione del progettista strutturale; deposito sismico semplificato; documentazione fotografica delle lesioni preesistenti; eventuale collaudo statico a lavori conclusi.
Caso 5 — Realizzazione di pertinenza fino al 20 per cento del volume
Scenario. Caia, proprietaria di una villetta unifamiliare, realizza un piccolo deposito attrezzi nel giardino retrostante: 3 metri per 4 metri, altezza 2,40 metri, struttura in legno con copertura a una falda, plinti puntuali. Volume 28,8 metri cubi contro un fabbricato principale di 380 metri cubi: la pertinenza e il 7,6 per cento, sotto la soglia del 20 per cento.
Come si legge. Le pertinenze entro il 20 per cento del fabbricato principale, prive di autonoma funzione economica e destinate a servizio dell’immobile (deposito attrezzi, ricovero auto, locale tecnico), rientrano nella CILA. Resta ferma la verifica delle distanze da confini e fabbricati, delle altezze massime e degli indici urbanistici (rapporto di copertura, edificabilita fondiaria). Se l’immobile e in zona vincolata, serve preventiva autorizzazione paesaggistica.
Documenti utili. Modulo unico CILA; relazione tecnica con calcolo del rapporto volumetrico; estratto di mappa e visura catastale; elaborati grafici con piante, prospetti e sezioni; verifica del rispetto delle distanze; eventuale autorizzazione paesaggistica.
Quando agire
La corretta qualificazione dell’intervento e il primo passo per evitare contestazioni. Quando l’intervento riguarda parti strutturali, modifiche di volume o sagoma, edifici vincolati o zone sismiche, va coinvolto un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) gia in fase di progettazione: e lui che firma l’asseverazione e ne risponde sotto il profilo professionale e penale. Il proprietario o il richiedente del titolo (locatario con consenso, comodatario, usufruttuario) sottoscrive la CILA insieme al tecnico: la responsabilita per la veridicita delle dichiarazioni e congiunta. Il punto di accesso e sempre lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente.
Norme e fonti
- art. 6-bis T.U.E. — Interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)
- art. 6 T.U.E. — Attivita edilizia libera
- art. 10 T.U.E. — Interventi subordinati a permesso di costruire
- art. 22 T.U.E. — Interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA)
- art. 44 T.U.E. — Sanzioni penali per le opere abusive
Domande frequenti
Posso iniziare i lavori il giorno stesso della presentazione della CILA?
Si. L’art. 6-bis T.U.E. consente l’inizio immediato dei lavori contestualmente alla trasmissione telematica della CILA al SUE. Non e previsto silenzio-assenso ne attesa di alcun riscontro da parte del Comune. Il giorno di trasmissione coincide con la data di protocollazione automatica della pratica.
Cosa rischio se eseguo opere CILA senza presentarla?
La sanzione amministrativa pecuniaria e di 1.000 euro, riducibile a un terzo (333,33 euro) se la comunicazione viene presentata in sanatoria spontanea prima dell’avvio di un controllo da parte del Comune. Non e prevista la demolizione delle opere, salvo che si accerti la difformita urbanistica sostanziale o l’intervento sulle parti strutturali (che richiedeva SCIA): in tali casi le sanzioni si aggravano sensibilmente.
La CILA copre anche gli interventi su edifici vincolati paesaggisticamente?
La CILA come titolo edilizio si, ma non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica: questa va acquisita separatamente presso la Soprintendenza competente prima di presentare la CILA, oppure puo essere ottenuta tramite il procedimento semplificato per interventi di lieve entita. La trasmissione della CILA senza il preventivo nullaosta paesaggistico determina l’inefficacia del titolo edilizio.
Posso presentare una CILA in sanatoria per opere gia realizzate?
Si, ma solo se le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della comunicazione. La CILA in sanatoria si presenta con le stesse modalita della CILA ordinaria, accompagnata dall’attestazione di conformita asseverata dal tecnico e dal pagamento della sanzione amministrativa di 1.000 euro (333,33 euro se la sanatoria e spontanea). Se le opere sono difformi, occorre invece valutare procedure piu complesse di accertamento di conformita o riduzione in pristino.