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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 7 D.P.R. 600/1973 e’ una norma abrogata: dal 1998 la disciplina della dichiarazione dei sostituti d’imposta non vive piu’ nel decreto sull’accertamento, ma e’ confluita nel D.P.R. 322/1998 e, sul piano operativo, nei Modelli 770 (ordinario e semplificato) e nella Certificazione Unica. Comprendere il vecchio art. 7 serve oggi a leggere correttamente atti, contenziosi e ravvedimenti che ancora richiamano periodi d’imposta lontani nel tempo: i casi pratici che seguono spiegano come quella dichiarazione storica si traduce negli adempimenti attuali del sostituto d’imposta.

Prima degli esempi: il quadro normativo (norma abrogata)

L’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua versione originaria, imponeva ai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, banche, societa’, condomini) di presentare una dichiarazione unica annuale dei compensi corrisposti e delle ritenute operate. La norma aveva una caratteristica oggi inusuale: la dichiarazione era unica anche ai fini contributivi (INPS) e assicurativi (INAIL), in un tentativo di semplificazione che pero’ generava sovrapposizioni con i flussi propri degli enti previdenziali.

Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (“Modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni”) l’art. 7 e’ stato superato: gli articoli 4 e 7 del 322/1998 disciplinano oggi la dichiarazione dei sostituti d’imposta e i suoi termini. Il modello che il sostituto utilizza si chiama 770 e si articola in due dichiarativi:

Il risultato e’ che il vecchio art. 7 oggi non si applica piu’, ma molti termini, sanzioni e logiche di compensazione delle ritenute ne discendono direttamente. Sapere da dove arriviamo aiuta a non sbagliare il presente.

Dalla vecchia dichiarazione al Modello 770

Il passaggio dall’art. 7 D.P.R. 600/1973 all’attuale modello 770 si puo’ riassumere in tre movimenti:

  1. Separazione dei canali. La dichiarazione fiscale del sostituto e’ stata scorporata dagli adempimenti contributivi (UNIEMENS mensile verso INPS) e assicurativi (autoliquidazione INAIL): il 770 e’ una dichiarazione esclusivamente tributaria.
  2. Telematica obbligatoria. La presentazione cartacea e’ scomparsa: il 770 si trasmette esclusivamente via Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato (art. 3 D.P.R. 322/1998).
  3. Certificazione Unica. Dal 2015 il sostituto rilascia al percipiente la CU entro il 16 marzo dell’anno successivo (31 marzo se contiene solo redditi esenti o non dichiarabili tramite 730 precompilato) e la trasmette all’Agenzia delle Entrate negli stessi termini: e’ la CU, e non piu’ il vecchio modello, a costituire la prova del prelievo per il contribuente.

Il termine ordinario di presentazione del 770 e’ il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce (art. 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998). In caso di cessazione di attivita’, il termine si calcola in modo specifico (vedi sotto). La tardivita’ entro 90 giorni e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso; oltre, la dichiarazione e’ considerata omessa.

Obblighi attuali: 770 ordinario, semplificato e CU

Schematicamente, il sostituto d’imposta oggi deve:

Vediamo ora cinque scenari pratici frequenti.

Caso 1: il datore di lavoro presenta il 770 entro il 31 ottobre

Una S.r.l. con 25 dipendenti ha operato nel 2025 ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e ritenute d’acconto sui compensi a professionisti. A marzo 2026 ha gia’ trasmesso le CU 2026 (riferite al 2025). Entro il 31 ottobre 2026 deve presentare il 770/2026, riportando il riepilogo dei versamenti F24 (codici tributo 1001, 1040, ecc.), eventuali compensazioni orizzontali (ad esempio crediti IVA usati per pagare ritenute), e i prospetti SX/ST/SV. Se i versamenti tornano con il flusso F24 e con le CU trasmesse, la dichiarazione e’ coerente: il sostituto chiude l’anno fiscale ritenute senza pendenze.

Caso 2: societa’ che cessa attivita’ e termine speciale

Una S.r.l. delibera la cessazione dell’attivita’ il 15 marzo 2026 e nomina il liquidatore. Per la frazione 2026 fino alla cessazione, il termine di presentazione del 770 e’ il fine del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento o della cessazione (art. 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998, richiamati anche per i sostituti). Il liquidatore deve quindi predisporre le CU dei dipendenti e dei collaboratori cessati e trasmettere il 770 nei termini, anche se l’azienda non e’ piu’ operativa: gli obblighi del sostituto sopravvivono fino alla chiusura.

Caso 3: banca con ritenute su redditi di capitale

Una banca corrisponde nel 2025 interessi su conti correnti, dividendi su azioni in deposito amministrato e proventi di obbligazioni: opera ritenute a titolo d’imposta (26% o aliquote specifiche). Questi flussi non confluiscono nella CU del cliente in quanto ritenute definitive: la banca li dichiara nel 770 ordinario, quadri SF, SG, SI, SK, e versa con F24 mensile. Il contribuente persona fisica non vede questi importi in dichiarazione precompilata, ma sa di averli pagati grazie alla contabile bancaria. Errori frequenti: confondere quadri tra dividendi qualificati e non qualificati, oppure trasmettere flussi su persone giuridiche non residenti senza il prospetto SH.

Caso 4: condominio sostituto d’imposta su contratti d’appalto

Un condominio commissiona nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria per 90.000 euro a una ditta artigiana. L’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 impone al condominio di operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. L’amministratore versa la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 1019/1020) e a marzo 2026 trasmette la CU al fornitore; entro ottobre 2026 invia il 770 con il quadro ST. Il vecchio art. 7 D.P.R. 600/1973 non parlava di condomini, perche’ l’obbligo e’ stato introdotto successivamente: e’ un esempio chiaro di come la disciplina del sostituto si sia stratificata oltre la norma originaria.

Caso 5: ravvedimento del 770 tardivo

Una piccola impresa scopre a novembre 2026 di aver dimenticato l’invio del 770/2026 (scadenza 31 ottobre). Sono trascorsi 15 giorni dalla scadenza, quindi siamo entro i 90 giorni: la dichiarazione e’ tardiva, non omessa, ed e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Va versata la sanzione ridotta per tardiva presentazione e le eventuali sanzioni proporzionali sui versamenti non eseguiti, oltre agli interessi legali. Se invece l’omissione si scopre dopo i 90 giorni, la dichiarazione e’ omessa e la sanzione e’ molto piu’ pesante (dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo): conviene comunque trasmetterla per ridurre il danno, ma il ravvedimento non e’ piu’ possibile per l’omissione.

Quando e come adempiere

In sintesi operativa, il sostituto d’imposta dovrebbe presidiare tre scadenze:

Buone pratiche per chi gestisce il flusso ritenute:

Il sostituto che non opera la ritenuta resta comunque debitore d’imposta verso l’Erario (art. 64 D.P.R. 600/1973): l’omissione della ritenuta non si trasferisce sul percipiente, ma genera responsabilita’ diretta del sostituto, con sanzioni che possono arrivare al 20% dell’importo non trattenuto.

Norme e fonti

Domande frequenti

L’art. 7 D.P.R. 600/1973 e’ ancora applicabile a periodi d’imposta passati?

No, e’ stato abrogato dal D.P.R. 322/1998. Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta si presentano oggi con il Modello 770 secondo le regole del D.P.R. 322/1998. Per accertamenti su annualita’ coperte dall’art. 7 nella sua vigenza, la norma e’ richiamata storicamente ma il procedimento segue le regole attuali del contenzioso tributario.

Qual e’ la differenza tra CU e 770?

La Certificazione Unica certifica al singolo percipiente i compensi corrisposti e le ritenute operate (un documento per ciascun lavoratore o professionista). Il Modello 770 e’ la dichiarazione complessiva del sostituto, con i riepiloghi mensili dei versamenti, le compensazioni e i prospetti per tipologia di ritenuta. Le CU si inviano a marzo, il 770 a ottobre.

Il condominio e’ davvero un sostituto d’imposta?

Si’, limitatamente ai contratti d’appalto di opere e servizi (art. 25-ter D.P.R. 600/1973): per quelle prestazioni opera la ritenuta del 4% e poi presenta il 770. Per gli stipendi del portiere e per i compensi all’amministratore valgono le regole ordinarie dei sostituti.

Cosa succede se non si presenta il 770 entro il 31 ottobre?

Entro 90 giorni la dichiarazione e’ tardiva e si puo’ ravvedere; oltre, e’ considerata omessa, con sanzioni dal 60% al 120% delle ritenute non versate e perdita della possibilita’ di ravvedimento sulla dichiarazione (resta ravvedibile l’imposta non versata, con sanzioni autonome). La trasmissione tardiva, pur non sanando l’omissione, attenua il quadro sanzionatorio rispetto al silenzio totale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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