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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 31 T.U.B. – Trasformazioni e fusioni.

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 1

“1. Le trasformazioni di banche popolari in societa’ per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino societa’ per azioni, le relative modifiche statutarie nonche’ le diverse determinazioni di cui all’articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purche’ all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter.

3. Si applicano gli articoli 56 e 57.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le trasformazioni delle banche popolari in società per azioni e le fusioni da cui risultino SpA richiedono delibera con maggioranza dei due terzi dei voti espressi
  • In prima convocazione serve il quorum costitutivo di almeno un decimo dei soci rappresentati in assemblea
  • In seconda convocazione la delibera è valida con i due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero di soci intervenuti
  • In caso di recesso resta fermo l'art. 28, comma 2-ter, che disciplina la limitazione del rimborso a tutela dei requisiti prudenziali
  • Si applicano gli artt. 56 e 57 TUB: autorizzazione Banca d'Italia per le modifiche statutarie e per le operazioni di concentrazione
  • Disciplina centrale dopo la riforma D.L. 3/2015 per le popolari maggiori obbligate alla trasformazione in SpA
Commento del professionista

L'art. 31 del Testo Unico Bancario disciplina i procedimenti deliberativi per le operazioni straordinarie delle banche popolari che ne modificano radicalmente la natura: la trasformazione in società per azioni, le fusioni con SpA da cui risultino società di capitali non cooperative, le relative modifiche statutarie, le determinazioni assunte ex art. 29, comma 2-ter (riguardanti le riduzioni della soglia di rimborso). Si tratta di operazioni che incidono sul DNA mutualistico della banca popolare, sostituendo la governance cooperativa (voto capitario, limite 1%) con quella capitalistica (peso proporzionale al capitale). La disposizione, nella sua attuale formulazione, è il frutto della riforma del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito in L. 33/2015, che ha imposto la trasformazione obbligatoria alle popolari maggiori (attivo > 8 miliardi) e ha rimodulato i quorum deliberativi per facilitare l'esecuzione delle delibere di trasformazione.

L'art. 31 si pone come norma speciale rispetto al regime ordinario di cui agli artt. 2502 e 2545-decies c.c., introducendo regole derogatorie sui quorum che riflettono la peculiarità prudenziale delle banche popolari. La trasformazione in SpA, per una banca popolare, non è una mera modifica statutaria: comporta l'abbandono della forma cooperativa, l'eliminazione del voto capitario e del limite di partecipazione, l'apertura del capitale a investitori istituzionali e di mercato, la conseguente esposizione al rischio di OPA e di scalate ostili. Per il consulente che assista una banca popolare interessata da operazioni di trasformazione o fusione, la corretta gestione del procedimento deliberativo e il coordinamento con gli artt. 28-29 T.U.B. e gli artt. 56-57 T.U.B. sono il presupposto operativo dell'intera operazione.

L'ambito oggettivo: trasformazioni, fusioni, modifiche statutarie

Il comma 1 individua tre tipologie di delibere assoggettate al regime speciale: trasformazioni di banche popolari in società per azioni (ipotesi tipica della riforma 2015); fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni (fusioni «trasformative»: la banca popolare incorpora o si fonde con una società che assume forma SpA, perdendo la natura cooperativa); le relative modifiche statutarie (adeguamento dello statuto al modello capitalistico); le diverse determinazioni di cui all'art. 29, comma 2-ter (decisioni che incidono sui meccanismi prudenziali del rimborso del socio recedente in caso di trasformazione).

La nozione di «fusione da cui risulta società per azioni» merita precisazione. Sono operazioni che producono il medesimo effetto sostanziale della trasformazione: la banca popolare perde la propria forma cooperativa e si fonde, per incorporazione o per costituzione di nuova società, in un soggetto che ha forma SpA. Diverse sono invece le fusioni tra banche popolari da cui risulti una nuova banca popolare: queste seguono il regime ordinario della cooperativa (art. 2545-octies c.c. e D.Lgs. 220/2002), senza applicazione dei quorum speciali dell'art. 31.

I quorum deliberativi: prima e seconda convocazione

Il regime dei quorum è stato profondamente rivisto dal D.L. 3/2015 per facilitare l'esecuzione delle delibere di trasformazione. La disciplina anteriore richiedeva quorum molto elevati e talvolta paralizzanti, idonei a impedire le trasformazioni anche quando la maggioranza dei soci attivi le sosteneva. La nuova formulazione opera così:

Prima convocazione: la delibera è valida se assunta con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché in assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca. Il quorum costitutivo (1/10 dei soci) è dunque relativamente basso: per una banca popolare con 100.000 soci, sono sufficienti 10.000 soci presenti o rappresentati per validamente costituire l'assemblea. Il quorum deliberativo (2/3 dei voti espressi) opera sul voto capitario: ogni socio presente conta come un voto, e i 2/3 si calcolano sui soli voti effettivamente espressi (favorevoli + contrari, escluse astensioni e schede bianche).

Seconda convocazione: la delibera è valida con i medesimi 2/3 dei voti espressi, qualunque sia il numero di soci intervenuti. È venuto meno, dunque, qualsiasi quorum costitutivo: anche una manciata di soci sui 100.000 può validamente deliberare la trasformazione, purché si raggiunga la maggioranza qualificata dei 2/3 tra i presenti. La previsione, profondamente innovativa rispetto al regime previgente, ha permesso alle popolari maggiori di adempiere all'obbligo di trasformazione anche in presenza di parte significativa dell'azionariato contraria o astensionista.

La sentenza Corte Cost. n. 99/2018 e i ricorsi delle popolari

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2018, si è pronunciata sui rilievi di costituzionalità sollevati dalle banche popolari interessate dalla riforma (Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Bari, e altre) e ha rigettato la maggior parte delle censure. La Consulta ha riconosciuto che: la trasformazione obbligatoria delle popolari maggiori risponde a un'esigenza prudenziale legittima (consentire l'accesso al mercato dei capitali e la sana e prudente gestione di banche di rilievo sistemico); i quorum «leggeri» dell'art. 31 si giustificano in quanto strumentali all'attuazione dell'obbligo di trasformazione; la limitazione del diritto di recesso ex art. 28, comma 2-ter, è compatibile con l'art. 41 Cost. nell'ambito della discrezionalità del legislatore in materia bancaria.

Profili specifici sono stati invece oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (sentenza CGUE C-686/18, Adusbef, del 2020), che ha riconosciuto la compatibilità della riforma con il diritto comunitario (libertà di circolazione dei capitali, libertà di stabilimento, diritto di proprietà ex art. 17 Carta dei diritti fondamentali UE), purché siano garantite forme effettive di tutela del socio recedente, anche attraverso il rimborso del valore della partecipazione. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Consiglio di Stato) ha completato il quadro confermando la legittimità dei provvedimenti attuativi della Banca d'Italia.

Il rinvio all'art. 28, comma 2-ter: la limitazione del rimborso

Il comma 2 dell'art. 31 contiene un rinvio cruciale all'art. 28, comma 2-ter, che disciplina il regime del recesso e del rimborso del socio in caso di trasformazione o fusione trasformativa. La norma prevede che, in caso di recesso, la banca abbia la facoltà di limitare o rinviare il rimborso delle azioni del socio recedente, in tutto o in parte e per tempo illimitato, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali (CET1, Tier 1, Total Capital Ratio, leverage ratio).

La limitazione del rimborso è la previsione più controversa della riforma 2015. Il legislatore ha bilanciato il diritto del socio al recesso ex artt. 2437 e 2545-octies c.c. con l'esigenza prudenziale di evitare che la trasformazione comportasse un esodo massiccio di soci e una conseguente erosione patrimoniale. La Corte di Giustizia UE, nella citata sentenza Adusbef, ha riconosciuto la compatibilità della previsione con il diritto comunitario, purché sia rispettato un equo contemperamento degli interessi: la banca deve dimostrare che la limitazione è proporzionata, motivata, temporalmente delimitabile sulla base di criteri prudenziali oggettivi, e non può essere usata per espropriare il valore della partecipazione del socio.

Il rinvio agli artt. 56 e 57: autorizzazione e fusioni straordinarie

Il comma 3 stabilisce che «si applicano gli articoli 56 e 57». Il rinvio è essenziale per inquadrare la trasformazione nel sistema delle autorizzazioni bancarie. L'art. 56 T.U.B. sottopone ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le modifiche statutarie delle banche, con verifica di sana e prudente gestione e di conformità ai requisiti prudenziali. La trasformazione di una banca popolare in SpA è modifica statutaria di portata radicale e quindi soggetta ad autorizzazione ex art. 56. La Banca d'Italia valuta il progetto di trasformazione, il business plan post-trasformazione, l'adeguatezza patrimoniale prospettica, l'adeguamento della governance al nuovo modello.

L'art. 57 T.U.B. disciplina le fusioni, scissioni e cessioni di banche, anch'esse soggette ad autorizzazione preventiva. Le fusioni «trasformative» delle popolari ricadono dunque in un duplice procedimento autorizzativo: art. 56 per la modifica statutaria conseguente, art. 57 per l'operazione di fusione in sé. La procedura è coordinata: la Banca d'Italia (e, per le banche significative, la BCE nell'ambito del MVU) gestisce le due autorizzazioni in modo integrato, con un'unica istruttoria che valuta congiuntamente i profili prudenziali e quelli concorrenziali.

Il coordinamento codicistico: artt. 2502 e 2545-decies c.c.

L'art. 31 si pone in rapporto di specialità con le previsioni codicistiche generali. L'art. 2502 c.c. regola la delibera di fusione nelle società di capitali, prevedendo l'approvazione del progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.) e la successiva delibera con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. L'art. 2545-decies c.c. disciplina specificamente la trasformazione delle società cooperative in società lucrative (non cooperative): la trasformazione è ammessa solo per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e richiede la maggioranza qualificata fissata nello statuto o, in mancanza, la maggioranza dei due terzi dei voti.

Il regime dell'art. 31 T.U.B. è speciale rispetto a queste norme: i quorum sono uniformi (2/3 in entrambe le convocazioni), il quorum costitutivo è specificamente fissato (1/10 in prima, nessuno in seconda), l'autorizzazione bancaria si sovrappone alle previsioni civilistiche, il regime del recesso è derogato dall'art. 28, comma 2-ter. La banca popolare in trasformazione opera dunque in un quadro normativo integrato cooperativo-bancario, che richiede la padronanza di entrambi i corpi normativi.

L'esperienza applicativa: trasformazioni eseguite e fallite

La riforma del 2015 ha avuto attuazione articolata. Hanno completato la trasformazione: UBI Banca (poi assorbita da Intesa Sanpaolo nel 2020), Banco Popolare e BPM (fuse in Banco BPM nel 2017), BPER Banca, Credito Valtellinese (poi assorbita da Crédit Agricole Italia). Altre operazioni hanno avuto esiti drammatici: Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dopo la trasformazione in SpA, sono state poste in liquidazione coatta nel giugno 2017, con cessione dei rami buoni a Intesa Sanpaolo (D.L. 99/2017).

Le popolari minori (Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare Pugliese, Banca Popolare di Sviluppo, e altre più piccole) sono rimaste in forma cooperativa, alcune con percorsi propri di crisi (Banca Popolare di Bari, oggetto di intervento del FITD nel 2019 e successivamente trasformata in SpA volontariamente). L'esperienza ha mostrato che la trasformazione, di per sé, non è soluzione sufficiente alle crisi bancarie: serve un assetto patrimoniale solido, una governance efficace, una strategia industriale chiara. Le crisi delle Banche Venete hanno mostrato che la mera trasformazione di forma, senza il rafforzamento patrimoniale e l'integrazione operativa, può addirittura accelerare il deterioramento.

Profili pratici per il consulente

Per il consulente che assista una banca popolare in trasformazione (o un'operazione di fusione con SpA), l'attenzione deve concentrarsi su quattro profili. Il primo è la preparazione del progetto di trasformazione: il progetto deve essere redatto con cura tecnica, includere la valorizzazione della partecipazione del socio (essenziale per il rimborso ex art. 28, comma 2-ter), il business plan post-trasformazione, le proiezioni di adeguatezza patrimoniale, l'analisi dei rischi prudenziali. La relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies c.c.) deve essere particolarmente argomentata.

Il secondo profilo è la gestione del procedimento autorizzativo: la Banca d'Italia (o la BCE per le banche significative) deve essere coinvolta in fase di pre-filing, almeno 4-6 mesi prima della delibera assembleare. L'autorizzazione ex art. 56 (e 57 se ricorre fusione) richiede istruttoria approfondita e raccolta di documentazione articolata. La gestione delle richieste di integrazione e dei rilievi prudenziali è una delle dimensioni più delicate del processo.

Il terzo è la gestione del recesso: la banca deve predisporre processi efficienti per la raccolta delle dichiarazioni di recesso, per la valutazione della partecipazione del recedente (con criteri trasparenti e coerenti con la prassi degli artt. 2437-ter c.c.), per l'eventuale applicazione delle limitazioni al rimborso ex art. 28, comma 2-ter. Le contestazioni dei soci recedenti, spesso di portata significativa, devono essere gestite con strategie di contenzioso preventive e con strumenti di alternative dispute resolution.

Il quarto profilo riguarda la fase post-trasformazione: la banca trasformata in SpA è soggetta agli artt. 19-22 T.U.B. e si apre a investitori istituzionali, fondi di private equity, gruppi industriali. La governance va adeguata al modello capitalistico, con assemblee a voto proporzionale e sistemi di controllo interno coerenti con le aspettative del mercato.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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