← Torna a Revisione Legale
Ultimo aggiornamento: 7 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 Rev. Leg. – Procedura sanzionatoria

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell’economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione; c) la solidità finanziaria della persona responsabile; d) l’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l’autorità vigilante; f) precedenti violazioni delle persona fisica o giuridica responsabile. 3 bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l’altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro. 3 ter. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall’evento che può dar luogo all’apertura della procedura sanzionatoria. 3 quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all’articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d’appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L’opposizione deve essere notificata al Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d’appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La Corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonchè consentire l’audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d’appello al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all’articolo 7, comma 5.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.